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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 34205/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ordinanza del 24 aprile 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 22 marzo 2025 del medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 388 e 633 cod. pen. e a reati urbanistici e paesaggistici su terreni e fabbricati di cui il ricorrente si era affermato proprietario. [OSCURATO:PERSONA] che avverso tale ordinanza il richiedente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione, censurando quanto affermato dal Tribunale a proposito della sussistenza di una preclusione derivante da un precedente giudizio cautelare con il medesimo oggetto e chiedendo quindi la riforma della decisione di inammissibilità della propria richiesta di riesame.Osservato che tale ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall'indagato, con atto del 19 maggio 2025 in relazione a provvedimento pronunciato il 24 aprile 2025, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà. [OSCURATO:PERSONA] che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ordinanza del 24 aprile 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 22 marzo 2025 del medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], disposto in relazione ai reati di cui agli artt. 388 e 633 cod. pen. e a reati urbanistici e paesaggistici su terreni e fabbricati di cui il ricorrente si era affermato proprietario. [OSCURATO:PERSONA] che avverso tale ordinanza il richiedente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente ricorso per cassazione, censurando quanto affermato dal Tribunale a proposito della sussistenza di una preclusione derivante da un precedente giudizio cautelare con il medesimo oggetto e chiedendo quindi la riforma della decisione di inammissibilità della propria richiesta di riesame.Osservato che tale ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall'indagato, con atto del 19 maggio 2025 in relazione a provvedimento pronunciato il 24 aprile 2025, dunque successivamente alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell'imputato o dell'indagato, per opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà. [OSCURATO:PERSONA] che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così dec
Decreto Cassazione n. 34205/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris