CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 37783/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli accoglieva la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 3) del provvedimento impugnato e non la riconosceva in relazione ai delitti di cui alla sentenza sub 2); Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso; ha sottolineato che per i delitti sub 1) e 3) la concentrazione cronologica, la medesimezza dei titoli e le modalità di esecuzione delineavano una previa programmazione di tali condotte di spaccio di stupefacenti, che,tuttavia,facevano capo ad una'rete di acquirenti mantenuta dal Rispoli, mentre faceva parte dell'associazione di cui alla sentenza sub 2), ma del tutto avulsa dalle attività di traffico di stupefacenti che egli svolgeva in quel sodalizio ove operava in concorso con soggetti diversi e comunque estranei alla rete descritta nelle sentenze sub 1) e 3); che il ricorrente si limita a censurare la svalutazione da parte della Corte del criterio della contiguità geografica/ma non si confronta con il fatto che la Corte ha evidenziato gli elementi che fanno dubitare dell'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio e che quindi rendono equivoco il dato della contiguità geografica; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024