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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 28860/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eato avviso alle p—a-Ril udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli del 17.2.2022, che ha confermato il provvedimento di applicazione nei suoi confronti della confisca di prevenzione ad oggetto svariati beni.

Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI Eato avviso alle p—a-Ril udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli del 17.2.2022, che ha confermato il provvedimento di applicazione nei suoi confronti della confisca di prevenzione ad oggetto svariati beni. Rilevato che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis
Decreto Cassazione n. 28860/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris