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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 21504/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29718/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019n. 29718sez.

S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 847/2019 depositata il 06/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per accertare l’insussistenza di una servitù di passaggio a favore dei mappalidi proprietà dei convenuti con ordine di astenersi dall’uso indebito del terrenoattoreo.

2. Si costituiv a in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che proponeva domanda riconvenzionale di usucapione e,in subordine, richiedeva la costituzione di una servitù coattiva per interclusione.

3. Si costituiva V irginia Gasparin eccependo parimenti l’usucapione della servitù di passaggio esercitata in continuità con il padre.

4. Il Tribunale diPadova rigettava la domanda di parte attrice edichiarava l’intervenuto acquisto per usucap i one della servitù di passaggio pedonale e carrabile, con qualsiasi mezzo, a favore dei fondicome indicati in sentenza

5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

6. Resistevano al gravame [OSCURATO:PERSONA] eVirginia Gasparin .

Ric. 2019n. 29718sez.

S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4

7. La Corte d’ Appello di Venezia rigettava il gravame dell’attore.

In particolare , la Corte territoriale evidenziava che l o stesso appellante aveva dato atto che la strada mappale538 era di proprietà Sgambaro per 4 metri eZaupa per 1,30 metri.

Peraltro, nell’accordo privato tra le parti sottoscritto in data 2.9.1991 si conveniva alla lettera E che : " il proprietario del mapp. 538, [OSCURATO:PERSONA], instaura a favore della sig . ra [OSCURATO:PERSONA], una servitù di passaggio con qualsivoglia mezzo, e la signora [OSCURATO:PERSONA] instaura a favore del geom.

SgambaroDiego e del di lui padre, sulla sucitata fascia di terreno di metri 1, 30 servitù di passaggio con qualsiasi mezzo, inoltre si dichiara daambedue le parti che non verranno fatte nel tempo rivalse di nessun tipo.

S ’ intende che qualsivoglia mezzo potrà transitare sullalarghezza complessiva del nuovo passaggio per metri 5,30 e per tutta la lunghezza della strada".

Successivamente in data 27.6.1995 tra le parti, con autentica di firme del [OSCURATO:PERSONA] si stipulava un atto di costituzione di servitù reciproca di passaggiopedonale e carrabile, con qualsivoglia mezzo,su tutta l’estensione del mappale 538 e su porzione dei mappali 451 e

452. Ne conseguiva, quindi, che anche la Zaupa a vesse diritto di utilizzare e servirsi di detta strada per accedere e recedere dal proprio fondo, evidenziandosi come, con la citata scrittura del 1991, si fosse fatto riferimento ad una servitù di passaggio senza ulteriorespecificazione.

Risultava, quindi , corretta la decisione del primo giudice secondo cui le appellate beneficia va no della servitù dipassaggio costituita per destinazione del padre di famiglia come risultava dalla sentenza delPretore di Cittadella n. 65/1989 e come Ric. 2019n. 29718sez.

S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 successivamente riconosciuto espressamente dalle citate convenzioni.

La Corte d’Appello ritenevainfondato anche il secondo motivo con il quale l’appellante si lamentava della violazione dell’art. 1102 c.c., in quantoa suo dire, il primo giudice sarebbe incorso in una grave svista equiparando due istitutidistinti: le servitù prediali e la comunione.

Ad avviso della Corte d’Appellola doglianza non era pertinente e nessuna svista potevaessere addebitata al Tribunale atteso che il primogiudice dopo aver scritto che le parti - con la citata scrittura del 1991 - avevano costituito una servitù reciproca di passaggio (conqualsiasi mezzo sulla strada realizzata sui mappali di proprietà Sgambaro e Zaupa), aveva evidenziato che per l ’ uso di tale passaggioandava applicato l ’a rt. 1102 c.c.

Inoltre, la descrizione della servitù risultava dalla consulenza tecnica rispetto alla quale nessuna osservazione critica era stata svolta.

In secondo luogo,il passaggio risulta va effettuato anche sul terreno diproprietà dell’appellata Zaupa e quindi anche a favore del terreno della medesima, così dovendosi interpretare la locuzione dei giàcitati accordi: "servitù di passaggio con qualsiasi mezzo".

Infine, il passaggio per accedere e recedere dai fondi Zaupa - Gasparin risulta va avvenuto quanto meno a pa rtire dal 1989 data in cui la servitù era stata riconosciuta - attraverso i mappali 451 e 452 equindi anche tramite il mappale

538. Sul punto le stesse testimonianze dei testimoni di parte attrice non escludevano il passaggio.

In conseguenza di ciò era corretto l’assunto del Tribunale secondo il quale attraverso la servitù inizialmente costituita per destinazione del padre di famiglia la Ric. 2019n. 29718sez.

S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 Gasparin e prima di lei il defunto padreavevano usucapito il diritto di transitare sulmappale

538. Risulta va, peraltro , pure la presenza di operevisibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù: la strada ed un cancello checonsentivano per l’appunto l’accesso ai mappali1241 e 1178, come descritti nell ’ elaborato peritale.

L’appellante si era limitato a riproporre quanto già indicato in primogrado, osservandosi come l ’ accesso alla pubblica via da parte delle appellate fosse effettuato attraverso la strada delineata dal mappale

538. Inoltre,non difettava in capo alle appellate l ’ animus possidendi atteso che in riferimento a tale requisito si doveva far riferimento a quello sussistente in capo all ’ allora proprietario [OSCURATO:PERSONA], al quale erano succedute nel 2004 la moglie [OSCURATO:PERSONA] e lafiglia [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, la sentenza del Pretore di Cittadella, l ’ accordo del 1991, e l’atto notarile del 1995, non avevano escluso il possesso ad usucapionem, essendo ilpossesso una questione di fatto.

Tanto più che non risulta va che l ‘ appellante dal 1989 a l 2013, data di notifica della citazione introduttiva del giudizio , avesse proposto atti interruttivi idonei quali attigiudiziari o la perdita materiale del potere difatto sulla cosa.

Infine, itestimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano confermato la circostanza che il passaggio sulla strada avveniva anche quando era in vita il [OSCURATO:PERSONA] e che successivamente la [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato ad utilizzare il passaggio inquestione; ne conseguiva che il possesso iniziatodal de cuius era continuato dall ’ erede. 8.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motiviillustrati da memoria.

Ric. 2019n. 29718sez.

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9. LeZauppa - Gasparin resist ono con separati controricors i . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione/falsa applicazione degli artt. 1027, 1063 e 1065 c.c. per aver la C orte affermato che la scrittura privata del 1991, costitutivadella servitù di passaggio reciproca tra i mapp. 538 e 451-1082, autorizza le convenute ad esercitare tale passaggio anche a favore di ulteriori fondi.

Altresì nullità della sentenza per motivazione illogica e/o contraddittoria per avere la Corte affermato che il dirit t o di passaggio delle parti convenute derivava da tali con venzioni salvo poi confermare la sentenza del giudice di prime cure che a veva stabilito l'acquisto per usucapione del medesimo dirit t o di passaggio.

Secondo parte ricorrente sarebbe violato l'art. 1063 c.c. nella parte della sentenza in cui si afferma che le contropartibeneficiano della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia come risulta dalla sentenza del Pretore di Cittadella n. 65/1989", in quanto tale titolo dichiarava, sì, costituita laservitù a carico del mappale 538 e a favore dei mappali 451 e 1082(all'epoca mapp. 452), ma aveva cura di specificare che tale servitù era "costituita esclusivamente per i mappali 451 e 452 con ordine a ZaupaOlga di cessare e di far cessare il transito in qualsiasi modo esercitato sudetti mappali 451 e 452 per accedere ad altri mappali di cui abbia ladisponibilità": di talché l'uso che la Corte ha ritenuto di riconoscere alle odierne convenute in base al titolo sarebbe in realtà espressamente escluso daltitolo stesso.

L'art. 1063 c.c. sarebbe , altresì, violato in relazione all'atto notarile del 1995, il quale limiterebbe espressamente la servitù Ric. 2019n. 29718sez.

S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 reciproca ai mappali ai mappali 538, dal lato Sgambaro, e 451 - 1082 (all'epoca 452), dal lato Zaupa 1, e come tale è stato trascritto.

Inoltre, sarebbe violato l’art. 1065 c.c. nel dichiarare che, poiché l'accordo del 1991 non delinea chiaramente i limiti della servitù di passaggio, allora deve ritenersiche la Zaupa a bbia diritto di accedere a mappali che sull'atto non sono nemmeno indicati e che appartengono a soggettiestranei alla convenzione in quanto di proprietà del marito.

Dichiarare una servitù "implicitamente" costituita a favore anche di mappali del tutto estranei al titolo costituirebbe un evidente aggravio del diritto di passaggio stesso che,come tale, viol erebbe l'art. 1 065 c.c.

Infine, vi sarebbe una contraddizione insanabile nella parte della sentenza dove si afferma che risulta corretta la decisionedel primo giudice secondo cui le appellate beneficiano della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia come risulta dalla sentenza del Pretore di Cittadella n. 65/1989 e come successivamente riconosciuto espressamente dalle citate convenzioni" (pagg. 17 - 18), così dichiarando che il diritto di passaggio trovafondamento nella sentenza e negli accordi del 1991 e 1995rispetto alla parte che conferma integralmente la s entenza del Tribunale di Padova oggetto di impugnazione, la quale a veva dichiarato l'intervenuto acquisito della servitù da parte delle convenute perusucapione. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione/falsa applicazionedegli artt. 1065 e 1102 c.c. e dei principi in tema di servitù e comunione, per aver la Corte affermato che l ’ uso di una servitù di passaggio reciproca è regolato dallenorme in materia di Ric. 2019n. 29718sez.

S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 uso della cosa comune.

Altresì nullità della sentenza per difet t o assoluto di motivazione sul punto.

In primo luogo, parte ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia confermato la sentenza del Tribunale secondo cui,trattandosi di una servitù reciproca,poteva applicarsi l’art. 1102 c.c. e dunque la Zaupa poteva estendere il diritto di passaggio anche alla figlia [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario il titolare di un diritto di servitù di passaggio reciproca non ha né la facoltà né il diritto di estenderne l'uso a favore di fondi estranei alla servitù, a maggior ragione quando questi appartengano a soggetti terzirispetto alla vicenda.

La censura è proposta anche sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione per essersi la Corte d’Appello limitata a riportare le affermazioni del Tribunalein termini di mera adesione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenzaper motivazione apparente, per aver la C orte riget t ato la doglianza in cui l'appellante evidenziava che le prove testimoniali avevano riferito di un uso del passaggiosporadico e generico, con la considerazione, del tutto apodittica e , dunque , meramente apparente, che "sul punto lestesse testimonianze del testimoni di parte attrice non escludono ilpassaggio".

La censura attiene alla mancanza di motivazione in ordine alla prova positiva econcreta di un uso del passaggio pubblico, pacifico, continuato,ultraventennale ed uti dominus.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione/falsa applicazione degli artt. 1158 e 1146 c.c., per avere la C orte affermato il principio, privo di alcuna base normativa o giurisprudenziale, secondo cui, in ipotesi di successione nel Ric. 2019n. 29718sez.

S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 possesso utile ai fini di usucapione, deve aversi riguardo esclusivamente all'animus possidendidel dante causa e non altresì all’animus dell'avente causa.

La censura ha ad oggetto il passaggio motivazionale della sentenza impugnata secondo cui sussiste in capo alle appellate l'animus possidendiatteso che in riferimento a tale requisito si deve far rife rimento a quello sussistente in capo al l’ allora proprietario [OSCURATO:PERSONA], al quale sono succedute nel 2004 la moglie [OSCURATO:PERSONA] e lafiglia [OSCURATO:PERSONA].

Risulterebbero violate le norme indicate in rubrica alla lucedel principio secondo cui, ai fini dell’usucapione, qualora si verifichi una successione ex art. 1146 c.c., anche l'avente causa deve possedere con le caratteristiche necessarie ad usucapire, ivi compreso l'animus possidendi, f ino alla maturazione del termine ventennale di cui art. 1158 c.c. 4.1 I primi quattro motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

La motivazione della Corte d'Appello non rende comprensibili le ragioni della decisione e,dunque, è apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice.

Essa inoltre è caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

In particolare, si legge nella sentenza a pag. 18 che risulta corretta la decisione del primo giudice secondo cui le appellate beneficiano della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia come risulta dalla sentenza del Pretore di Cittadella n. 65/1989 e come successivamente riconosciuto espressamented alle citate convenzioni , mentre a pag. 13 e 14 si Ric. 2019n. 29718sez.

S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 legge che il Tribunale aveva accertato l’usucapione della servitùe tale statuizionetrova conferma nella sentenza impugnata.

In altri termini non si comprende a quale titolo, usucapione o destinazione del padre di famiglia, si riconosca la servitù in capo alle allora parti appellate.

Anche in relazione alsecondo motivo di appello, con il quale si deducevaviolazione dell’art. 1102 c.c. per aver confuso due istituti equiparando le servitù e la comunione,la motivazione è apparente.

Infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto la doglianza « non pertinente perché il primo giudice dopo aver scritto che le parti -con la citata scrittura del 1991 - avevano costituito una servitù reciproca di passaggio (conqualsiasi mezzo sulla strada realizzata sui mappali di proprietà Sgambaro e Zaupa), ha evidenziato che per l ’ uso di tale passaggioandava applicata la norma dell’art. 1102 c.c.».

Risulta evidente che la motivazione che si esaurisce nella frase sopra riportata non è idonea a spiegare le ragioni della decisionein quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento del Giudice.

Allo stesso modo risulta palesemente contraddittoria la motivazione sulterzo motivo di appello dello Sgambaro che aveva lamentatol’inesistenza della servitù relativamente ai mappali 1080, 1177, 1179 e 1084 di proprietà [OSCURATO:PERSONA] e relativamente ai mappali 1176 (ora 1241) e 1178 per [OSCURATO:PERSONA], seppur contigui ai mappali 451 e 452che godevano invece pacificamente della servitùdi passaggio a favore del mappale

538. Anche in questo caso la Corte utilizza l’espressione: la doglianza non è pertinente, che già di per sé non rende chiaro se Ric. 2019n. 29718sez.

S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 la si ritiene inammissibile o infondata e la motivazione che segue tale affermazione è ancora una volta totalmente carente in quanto si limita a richiamare la servitù per destinazione del padre di famiglia costituita a carico del mappale 538 ed a favore dei soli mappali 451 e 452 sulla base della quale laGasparin e prima di lei il defunto padre avevano usucapito il diritto di transitare sul mappale

538. Infine, anche in relazione al quarto motivo di appello si riscontra la medesima carenza di argomenti essendosi limitata la Corte d’Appello ad affermare la sussistenza in capo alle appellate dell’animus possidendi atteso che in riferimento a tale requisito si debba far riferimento a que l lo sussistente in capo all ’ allora proprietario [OSCURATO:PERSONA], al quale sonosuccedute nel 2004 la moglie [OSCURATO:PERSONA] e lafiglia [OSCURATO:PERSONA] e che il possesso è una questione di fatto.

Anche in questo caso si torna a sovrapporre la servitù per destinazione del padre di famiglia e l’usucapione della stessa senza rendere comprensibile il ragionamento giuridico in base al quale si riconosce ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la titolarità della servitù di passaggio.

Ne consegue chela motivazione della Corte d'Appello oltre ad e non offre adeguata giustificazione al rigetto dei motivi di appello dello Sgambaro in quanto, a prescindere in questa sede da ogni valutazione di merito in ordine alla loro fondatezza, non si comprendono le ragioni del loro rigetto.

In altri termini non essendo percepibili quale siano le ragioni della decisione non è possibile alcun controllo sull'esattezza, Ric. 2019n. 29718sez.

S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014; sul vizio di motivazione apparente, v. anche SSUU 2767/2023 in motivazione).

Una tale motivazione è obiettivamente affetta da quei vizi che sono rimasti i soli di cui ci si possa dolere in Cassazione dopo la riforma del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., secondo i principi dettati da Cass. Sez.

U. nn. 8053 e 8054 del 2014, ravvisandosi in essa una «motivazione apparente», comunque inficiata da un «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», tanto da presentarsi come «perplessa ed obiettivamente incomprensibile».

In conclusione, deve affermarsi che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto dalla motivazione, apparente e insanabilmente contraddittoria, non è possibile comprendere il percorso logico giuridico compiuto dal Giudice.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione/falsa applicazione degli artt. 1158 e 1140 c.c., per aver la corte affermato che il possesso utile ad usucapionem è una mera questione di fatto, e dunque per avere negatoqualunque rilevanza dell'animus possidendi; altresì omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360,comma 1,n. 5 c.p.c., per avere il giudice trascurato di prendere in alcunaconsiderazione i documenti in cui [OSCURATO:PERSONA] ammette di aver esercitato il passaggio per concessione dell'odiernoricorrente.

Ric. 2019n. 29718sez.

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6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato:omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere il giudice riconosciuto l'usucapione di un passaggio quotidiano pedonale e ve i colare a favore di Virginia G asparin a fronte del fatto che la stessa convenuta aveva dichiarato che, fino al 2001, tale passaggio era avvenuto esclusivamente al fine di manutenzionedei fondi. 6.1 Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono logicamemnte assorbiti dall’accoglimento dei primi quattro.

7. La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29718/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 847/2019 depositata il 06/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per accertare l’insussistenza di una servitù di passaggio a favore dei mappalidi proprietà dei convenuti con ordine di astenersi dall’uso indebito del terrenoattoreo. 2. Si costituiv a in giudizio [OSCURATO:PERSONA] che proponeva domanda riconvenzionale di usucapione e,in subordine, richiedeva la costituzione di una servitù coattiva per interclusione. 3. Si costituiva V irginia Gasparin eccependo parimenti l’usucapione della servitù di passaggio esercitata in continuità con il padre. 4. Il Tribunale diPadova rigettava la domanda di parte attrice edichiarava l’intervenuto acquisto per usucap i one della servitù di passaggio pedonale e carrabile, con qualsiasi mezzo, a favore dei fondicome indicati in sentenza 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. Resistevano al gravame [OSCURATO:PERSONA] eVirginia Gasparin . Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 7. La Corte d’ Appello di Venezia rigettava il gravame dell’attore. In particolare , la Corte territoriale evidenziava che l o stesso appellante aveva dato atto che la strada mappale538 era di proprietà Sgambaro per 4 metri eZaupa per 1,30 metri. Peraltro, nell’accordo privato tra le parti sottoscritto in data 2.9.1991 si conveniva alla lettera E che : " il proprietario del mapp. 538, [OSCURATO:PERSONA], instaura a favore della sig . ra [OSCURATO:PERSONA], una servitù di passaggio con qualsivoglia mezzo, e la signora [OSCURATO:PERSONA] instaura a favore del geom. SgambaroDiego e del di lui padre, sulla sucitata fascia di terreno di metri 1, 30 servitù di passaggio con qualsiasi mezzo, inoltre si dichiara daambedue le parti che non verranno fatte nel tempo rivalse di nessun tipo. S ’ intende che qualsivoglia mezzo potrà transitare sullalarghezza complessiva del nuovo passaggio per metri 5,30 e per tutta la lunghezza della strada". Successivamente in data 27.6.1995 tra le parti, con autentica di firme del [OSCURATO:PERSONA] si stipulava un atto di costituzione di servitù reciproca di passaggiopedonale e carrabile, con qualsivoglia mezzo,su tutta l’estensione del mappale 538 e su porzione dei mappali 451 e 452. Ne conseguiva, quindi, che anche la Zaupa a vesse diritto di utilizzare e servirsi di detta strada per accedere e recedere dal proprio fondo, evidenziandosi come, con la citata scrittura del 1991, si fosse fatto riferimento ad una servitù di passaggio senza ulteriorespecificazione. Risultava, quindi , corretta la decisione del primo giudice secondo cui le appellate beneficia va no della servitù dipassaggio costituita per destinazione del padre di famiglia come risultava dalla sentenza delPretore di Cittadella n. 65/1989 e come Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 successivamente riconosciuto espressamente dalle citate convenzioni. La Corte d’Appello ritenevainfondato anche il secondo motivo con il quale l’appellante si lamentava della violazione dell’art. 1102 c.c., in quantoa suo dire, il primo giudice sarebbe incorso in una grave svista equiparando due istitutidistinti: le servitù prediali e la comunione. Ad avviso della Corte d’Appellola doglianza non era pertinente e nessuna svista potevaessere addebitata al Tribunale atteso che il primogiudice dopo aver scritto che le parti - con la citata scrittura del 1991 - avevano costituito una servitù reciproca di passaggio (conqualsiasi mezzo sulla strada realizzata sui mappali di proprietà Sgambaro e Zaupa), aveva evidenziato che per l ’ uso di tale passaggioandava applicato l ’a rt. 1102 c.c. Inoltre, la descrizione della servitù risultava dalla consulenza tecnica rispetto alla quale nessuna osservazione critica era stata svolta. In secondo luogo,il passaggio risulta va effettuato anche sul terreno diproprietà dell’appellata Zaupa e quindi anche a favore del terreno della medesima, così dovendosi interpretare la locuzione dei giàcitati accordi: "servitù di passaggio con qualsiasi mezzo". Infine, il passaggio per accedere e recedere dai fondi Zaupa - Gasparin risulta va avvenuto quanto meno a pa rtire dal 1989 data in cui la servitù era stata riconosciuta - attraverso i mappali 451 e 452 equindi anche tramite il mappale 538. Sul punto le stesse testimonianze dei testimoni di parte attrice non escludevano il passaggio. In conseguenza di ciò era corretto l’assunto del Tribunale secondo il quale attraverso la servitù inizialmente costituita per destinazione del padre di famiglia la Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 Gasparin e prima di lei il defunto padreavevano usucapito il diritto di transitare sulmappale 538. Risulta va, peraltro , pure la presenza di operevisibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù: la strada ed un cancello checonsentivano per l’appunto l’accesso ai mappali1241 e 1178, come descritti nell ’ elaborato peritale. L’appellante si era limitato a riproporre quanto già indicato in primogrado, osservandosi come l ’ accesso alla pubblica via da parte delle appellate fosse effettuato attraverso la strada delineata dal mappale 538. Inoltre,non difettava in capo alle appellate l ’ animus possidendi atteso che in riferimento a tale requisito si doveva far riferimento a quello sussistente in capo all ’ allora proprietario [OSCURATO:PERSONA], al quale erano succedute nel 2004 la moglie [OSCURATO:PERSONA] e lafiglia [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la sentenza del Pretore di Cittadella, l ’ accordo del 1991, e l’atto notarile del 1995, non avevano escluso il possesso ad usucapionem, essendo ilpossesso una questione di fatto. Tanto più che non risulta va che l ‘ appellante dal 1989 a l 2013, data di notifica della citazione introduttiva del giudizio , avesse proposto atti interruttivi idonei quali attigiudiziari o la perdita materiale del potere difatto sulla cosa. Infine, itestimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano confermato la circostanza che il passaggio sulla strada avveniva anche quando era in vita il [OSCURATO:PERSONA] e che successivamente la [OSCURATO:PERSONA] avesse continuato ad utilizzare il passaggio inquestione; ne conseguiva che il possesso iniziatodal de cuius era continuato dall ’ erede. 8.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motiviillustrati da memoria. Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 9. LeZauppa - Gasparin resist ono con separati controricors i . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione/falsa applicazione degli artt. 1027, 1063 e 1065 c.c. per aver la C orte affermato che la scrittura privata del 1991, costitutivadella servitù di passaggio reciproca tra i mapp. 538 e 451-1082, autorizza le convenute ad esercitare tale passaggio anche a favore di ulteriori fondi. Altresì nullità della sentenza per motivazione illogica e/o contraddittoria per avere la Corte affermato che il dirit t o di passaggio delle parti convenute derivava da tali con venzioni salvo poi confermare la sentenza del giudice di prime cure che a veva stabilito l'acquisto per usucapione del medesimo dirit t o di passaggio. Secondo parte ricorrente sarebbe violato l'art. 1063 c.c. nella parte della sentenza in cui si afferma che le contropartibeneficiano della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia come risulta dalla sentenza del Pretore di Cittadella n. 65/1989", in quanto tale titolo dichiarava, sì, costituita laservitù a carico del mappale 538 e a favore dei mappali 451 e 1082(all'epoca mapp. 452), ma aveva cura di specificare che tale servitù era "costituita esclusivamente per i mappali 451 e 452 con ordine a ZaupaOlga di cessare e di far cessare il transito in qualsiasi modo esercitato sudetti mappali 451 e 452 per accedere ad altri mappali di cui abbia ladisponibilità": di talché l'uso che la Corte ha ritenuto di riconoscere alle odierne convenute in base al titolo sarebbe in realtà espressamente escluso daltitolo stesso. L'art. 1063 c.c. sarebbe , altresì, violato in relazione all'atto notarile del 1995, il quale limiterebbe espressamente la servitù Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 reciproca ai mappali ai mappali 538, dal lato Sgambaro, e 451 - 1082 (all'epoca 452), dal lato Zaupa 1, e come tale è stato trascritto. Inoltre, sarebbe violato l’art. 1065 c.c. nel dichiarare che, poiché l'accordo del 1991 non delinea chiaramente i limiti della servitù di passaggio, allora deve ritenersiche la Zaupa a bbia diritto di accedere a mappali che sull'atto non sono nemmeno indicati e che appartengono a soggettiestranei alla convenzione in quanto di proprietà del marito. Dichiarare una servitù "implicitamente" costituita a favore anche di mappali del tutto estranei al titolo costituirebbe un evidente aggravio del diritto di passaggio stesso che,come tale, viol erebbe l'art. 1 065 c.c. Infine, vi sarebbe una contraddizione insanabile nella parte della sentenza dove si afferma che risulta corretta la decisionedel primo giudice secondo cui le appellate beneficiano della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia come risulta dalla sentenza del Pretore di Cittadella n. 65/1989 e come successivamente riconosciuto espressamente dalle citate convenzioni" (pagg. 17 - 18), così dichiarando che il diritto di passaggio trovafondamento nella sentenza e negli accordi del 1991 e 1995rispetto alla parte che conferma integralmente la s entenza del Tribunale di Padova oggetto di impugnazione, la quale a veva dichiarato l'intervenuto acquisito della servitù da parte delle convenute perusucapione. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione/falsa applicazionedegli artt. 1065 e 1102 c.c. e dei principi in tema di servitù e comunione, per aver la Corte affermato che l ’ uso di una servitù di passaggio reciproca è regolato dallenorme in materia di Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 uso della cosa comune. Altresì nullità della sentenza per difet t o assoluto di motivazione sul punto. In primo luogo, parte ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia confermato la sentenza del Tribunale secondo cui,trattandosi di una servitù reciproca,poteva applicarsi l’art. 1102 c.c. e dunque la Zaupa poteva estendere il diritto di passaggio anche alla figlia [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario il titolare di un diritto di servitù di passaggio reciproca non ha né la facoltà né il diritto di estenderne l'uso a favore di fondi estranei alla servitù, a maggior ragione quando questi appartengano a soggetti terzirispetto alla vicenda. La censura è proposta anche sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione per essersi la Corte d’Appello limitata a riportare le affermazioni del Tribunalein termini di mera adesione. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenzaper motivazione apparente, per aver la C orte riget t ato la doglianza in cui l'appellante evidenziava che le prove testimoniali avevano riferito di un uso del passaggiosporadico e generico, con la considerazione, del tutto apodittica e , dunque , meramente apparente, che "sul punto lestesse testimonianze del testimoni di parte attrice non escludono ilpassaggio". La censura attiene alla mancanza di motivazione in ordine alla prova positiva econcreta di un uso del passaggio pubblico, pacifico, continuato,ultraventennale ed uti dominus. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione/falsa applicazione degli artt. 1158 e 1146 c.c., per avere la C orte affermato il principio, privo di alcuna base normativa o giurisprudenziale, secondo cui, in ipotesi di successione nel Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 possesso utile ai fini di usucapione, deve aversi riguardo esclusivamente all'animus possidendidel dante causa e non altresì all’animus dell'avente causa. La censura ha ad oggetto il passaggio motivazionale della sentenza impugnata secondo cui sussiste in capo alle appellate l'animus possidendiatteso che in riferimento a tale requisito si deve far rife rimento a quello sussistente in capo al l’ allora proprietario [OSCURATO:PERSONA], al quale sono succedute nel 2004 la moglie [OSCURATO:PERSONA] e lafiglia [OSCURATO:PERSONA]. Risulterebbero violate le norme indicate in rubrica alla lucedel principio secondo cui, ai fini dell’usucapione, qualora si verifichi una successione ex art. 1146 c.c., anche l'avente causa deve possedere con le caratteristiche necessarie ad usucapire, ivi compreso l'animus possidendi, f ino alla maturazione del termine ventennale di cui art. 1158 c.c. 4.1 I primi quattro motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. La motivazione della Corte d'Appello non rende comprensibili le ragioni della decisione e,dunque, è apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice. Essa inoltre è caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. In particolare, si legge nella sentenza a pag. 18 che risulta corretta la decisione del primo giudice secondo cui le appellate beneficiano della servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia come risulta dalla sentenza del Pretore di Cittadella n. 65/1989 e come successivamente riconosciuto espressamented alle citate convenzioni , mentre a pag. 13 e 14 si Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 legge che il Tribunale aveva accertato l’usucapione della servitùe tale statuizionetrova conferma nella sentenza impugnata. In altri termini non si comprende a quale titolo, usucapione o destinazione del padre di famiglia, si riconosca la servitù in capo alle allora parti appellate. Anche in relazione alsecondo motivo di appello, con il quale si deducevaviolazione dell’art. 1102 c.c. per aver confuso due istituti equiparando le servitù e la comunione,la motivazione è apparente. Infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto la doglianza « non pertinente perché il primo giudice dopo aver scritto che le parti -con la citata scrittura del 1991 - avevano costituito una servitù reciproca di passaggio (conqualsiasi mezzo sulla strada realizzata sui mappali di proprietà Sgambaro e Zaupa), ha evidenziato che per l ’ uso di tale passaggioandava applicata la norma dell’art. 1102 c.c.». Risulta evidente che la motivazione che si esaurisce nella frase sopra riportata non è idonea a spiegare le ragioni della decisionein quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento del Giudice. Allo stesso modo risulta palesemente contraddittoria la motivazione sulterzo motivo di appello dello Sgambaro che aveva lamentatol’inesistenza della servitù relativamente ai mappali 1080, 1177, 1179 e 1084 di proprietà [OSCURATO:PERSONA] e relativamente ai mappali 1176 (ora 1241) e 1178 per [OSCURATO:PERSONA], seppur contigui ai mappali 451 e 452che godevano invece pacificamente della servitùdi passaggio a favore del mappale 538. Anche in questo caso la Corte utilizza l’espressione: la doglianza non è pertinente, che già di per sé non rende chiaro se Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 la si ritiene inammissibile o infondata e la motivazione che segue tale affermazione è ancora una volta totalmente carente in quanto si limita a richiamare la servitù per destinazione del padre di famiglia costituita a carico del mappale 538 ed a favore dei soli mappali 451 e 452 sulla base della quale laGasparin e prima di lei il defunto padre avevano usucapito il diritto di transitare sul mappale 538. Infine, anche in relazione al quarto motivo di appello si riscontra la medesima carenza di argomenti essendosi limitata la Corte d’Appello ad affermare la sussistenza in capo alle appellate dell’animus possidendi atteso che in riferimento a tale requisito si debba far riferimento a que l lo sussistente in capo all ’ allora proprietario [OSCURATO:PERSONA], al quale sonosuccedute nel 2004 la moglie [OSCURATO:PERSONA] e lafiglia [OSCURATO:PERSONA] e che il possesso è una questione di fatto. Anche in questo caso si torna a sovrapporre la servitù per destinazione del padre di famiglia e l’usucapione della stessa senza rendere comprensibile il ragionamento giuridico in base al quale si riconosce ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la titolarità della servitù di passaggio. Ne consegue chela motivazione della Corte d'Appello oltre ad e non offre adeguata giustificazione al rigetto dei motivi di appello dello Sgambaro in quanto, a prescindere in questa sede da ogni valutazione di merito in ordine alla loro fondatezza, non si comprendono le ragioni del loro rigetto. In altri termini non essendo percepibili quale siano le ragioni della decisione non è possibile alcun controllo sull'esattezza, Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014; sul vizio di motivazione apparente, v. anche SSUU 2767/2023 in motivazione). Una tale motivazione è obiettivamente affetta da quei vizi che sono rimasti i soli di cui ci si possa dolere in Cassazione dopo la riforma del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., secondo i principi dettati da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, ravvisandosi in essa una «motivazione apparente», comunque inficiata da un «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», tanto da presentarsi come «perplessa ed obiettivamente incomprensibile». In conclusione, deve affermarsi che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto dalla motivazione, apparente e insanabilmente contraddittoria, non è possibile comprendere il percorso logico giuridico compiuto dal Giudice. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione/falsa applicazione degli artt. 1158 e 1140 c.c., per aver la corte affermato che il possesso utile ad usucapionem è una mera questione di fatto, e dunque per avere negatoqualunque rilevanza dell'animus possidendi; altresì omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360,comma 1,n. 5 c.p.c., per avere il giudice trascurato di prendere in alcunaconsiderazione i documenti in cui [OSCURATO:PERSONA] ammette di aver esercitato il passaggio per concessione dell'odiernoricorrente. Ric. 2019n. 29718sez. S2 - a d. 0 4 /0 6 /202 4 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato:omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere il giudice riconosciuto l'usucapione di un passaggio quotidiano pedonale e ve i colare a favore di Virginia G asparin a fronte del fatto che la stessa convenuta aveva dichiarato che, fino al 2001, tale passaggio era avvenuto esclusivamente al fine di manutenzionedei fondi. 6.1 Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono logicamemnte assorbiti dall’accoglimento dei primi quattro. 7. La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione anche in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso n
Sentenza Cassazione n. 21504/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris