CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Roma che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.), aggravato dall'agevolazione mafiosa (ex art. 416-bis.1 cod. pen.), di cui al capo 56 dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 274 e 275, comma 3, dello stesso codice, e all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'«omessa motivazione in relazione al tema delle esigenze cautelari». Il ricorrente contesta la motivazione con la quale il Tribunale di Roma ha ritenuto non superabile la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista, con riguardo anche ai reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. A tale proposito, il ricorrente, nell'esporre il contenuto di alcune pronunce della Corte di cassazione in tema di esigenze cautelari e di criteri di scelta delle misure, nonché sul tema della menzionata doppia presunzione relativa, rappresenta che il Tribunale di Roma: a) avrebbe argomentato il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale stava procedendo «in maniera solo generica», senza menzionare «alcun elemento concreto capace di giustificare l'attualità del pericolo di recidiva» e senza spiegare come l'elemento costituito dalle «vicende della causa civile» (tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) potesse incidere sul periculum libertatis; b) non avrebbe considerato che tale pericolo era escluso - e, comunque, poteva essere adeguatamente fronteggiato applicando la misura degli arresti domiciliari, anche con la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" - in ragione dei fatti che i presunti correi si trovavano ristretti in carcere e che le società in cui era stato accusato di avere partecipato (il ristorante Binario 96, [OSCURATO:SOCIETA]. e la pasticceria Iside) erano state sequestrate; c) non avrebbe tenuto conto dei fatti che egli è incensurato e non era partecipe dell'associazione di tipo mafioso, nonché delle sue «condizioni di vita e familiari»; d) non avrebbe considerato che era decorso un rilevante lasso temporale, come cosiddetto "tempo silente", tra le condotte a lui contestate e l'emissione dell'ordinanza applicativa della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. 2. Si deve anzitutto evidenziare che, come correttamente affermato dal Tribunale di Roma, per il reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'agevolazione mafiosa opera la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere - prevista dall'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. 3. Ciò precisato, con riguardo a tale doppia presunzione relativa nel caso di delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato per delitto aggravato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv.con modif dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.), la presunzione relativa di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa. In assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174-01; in senso analogo: Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631-01); in tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236-01; Sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256634-01); la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., con la conseguenza che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02. In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità); la regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del comma 3 del predetto art. 275 (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Martinelli, Rv. 265598-01; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Soletí, Rv. 266152-01; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, dep. 2016, Rotari, Rv. 266692- 01).4. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve osservare, con riguardo, anzitutto, alle esigenze cautelari, che il Tribunale di Roma ha adeguatamente motivato l'assenza di elementi dai quali potesse emergere l'insussistenza delle stesse esigenze, sottolineando, a tale proposito, come il Salvadore, risultando avere posto in essere, per diversi anni e in modo sistematico e "professionale", plurime condotte di trasferimento fraudolento di valori nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - al quale faceva capo il "locale" di ‘ndrangheta che operava a Roma - fosse stabilmente inserito nel relativo cosiddetto "sistema- Alvaro", avendo anche partecipato a un incontro di mafia del 23 marzo 2018, senza che neppure lo stesso Salvadore avesse fornito elementi che consentissero di ritenere che egli avesse rescisso i propri pluriennali legami con la menzionata organizzazione criminosa di 'ndrangheta. Con riguardo, poi, all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Roma ha adeguatamente escluso che, nel caso concreto, vi fossero elementi che consentissero di soddisfare le ritenute esigenze cautelari con altre misure di minore rigore, sottolineando, a tale proposito, come solo la misura della custodia cautelare in carcere si potesse ritenere idonea a sradicare il Salvadore dal già evidenziato suo stabile inserimento nel contesto criminale del "locale" romano di ‘ndrangheta e dagli stretti e ramificati legami che lo stesso Salvadore aveva dimostrato di avere nel territorio romano. Tale motivazione appare del tutto esente da contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, e non è scalfita dalle censure del ricorrente, atteso che: a) le circostanze che i correi si trovassero in carcere e che le società alle quali il Salvadore era accusato di avere partecipato fossero state sequestrate non appaiono di per sé tali da escludere o attenuare le esigenze cautelari, ove si consideri il verificato radicamento nel territorio romano del "locale" di 'ndrangheta in questione; b) lo stato di incensuratezza non si può ritenere di per sé dimostrativo dell'assenza di pericolosità, quando questa, come nel caso di specie, risulti da altri elementi; c) la deduzione che fa leva sulle «condizioni di vita e familiari» dell'indagato risulta del tutto generica; d) con riguardo all'asserita mancata considerazione del cosiddetto "tempo silente", il tempo trascorso dai fatti, commessi il 27 maggio 2020, non risulta essere rilevante, tanto da dover richiedere, perciò, considerazione come «element[o] da[I] qual[e] risulti che non sussistono esigenze cautelari» cui fa riferimento l'art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen. 5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la C