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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11908/2025

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE diLIBERTA' di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 16 settembre 20 24 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Maceratadisponeva il sequestro preventivo di de n aro edi beni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 15 novembre 2024, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Zhang. 1.1 A vverso l’ ordinanza ricorr e per Cassazione i l difensor e di Zhang , eccependo la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione al motivo sub B.1) della memoria del 13.11.2024, che il Tribunale ha ritenuto superabile alla luce della asserita partecipazione del ricorrente al reato associativo; precisa che a Zhang, così come a tutti i partecipi, era stato attribuito un profitto derivante dall’asserita partecipazione all’associazione determinato, per tutti, nell’intera somma conseguita dall’associazione a mezzo dei reati scopo: la Procura aveva chiesto ed ottenuto il sequestro preventivo per una somma corrispondente all’intera somma conseguita dall’associazione, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non è possibile ascrivere ad ogni singolo partecipe l’intero profitto derivante dalla commissione di tutti i reati scopo, ai quali lo stesso non ha partecipato; la motivazione dell’ordinanza è errata in quanto proprio alla luce delle contestazioni mosse a Zhang (che non includevano i reati tributari) era necessario verificare se e quanto fosse eventualmente a lui pervenuto a causa della partecipazione all’associazione. 1.2 Il difensore eccepisce la carenza di motivazione e l’illogicità dell’ordinanza con riferimento alla contestazione sub 21); rileva come l’ordinanza non si confrontava con lo specifico motivo ove si erano evidenziate circostanze che smentivano quanto indicato nella richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico Ministero (quale il contestato legame di parentela comefratello/figlio del ricorrente rispetto all’indagato [OSCURATO:PERSONA] o con riferimento all’infondata circostanza per cui i figli di quest’ultimo avessero prestato attività lavorativa presso l’attività gestita dal ricorrente); altrettanto illogica appariva la motivazione dell’ordinanza,con riferimento alla descritta attività che si imputava a Zhang, non avendo il Tribunale valutato come, in relazione al capo 21, non vi era alcuna comunicazione tra il ricorrente e le altre persone indagate; ancora, illogica ed apparente risulta la motivazione dell’ordinanza laddove richiama l’annotazione della Guardia di Finanza inerenteall’attività svolta il 28 luglio 2023; non era stata valutata la circostanza per cui non solo non vi era alcun elemento dal quale poter desumere l’attività di “custodia” contestata, ma tutti i trasferimenti indicati nella contestazione sub 21) erano avvenuti solo tramite bonifici, sia in entrata che in uscita, per cui non vi potevaessere stata alcuna attività di custodia.

Inoltre -prosegue il difensore- del tutto infondata appare la circostanza relativa alla consegna di denaro da parte del ricorrente a clienti indirizzati presso la sua attività non avendo questimai consegnato nulla alle persone indicate nella contestazione; ulteriormente contraddittoria e illogica appar e la motivazione addotta dal tribunale con riferimento alla illogicità del provvedimento genetico che richiama la partecipazione del ricorrente ai delitti tributari, mentre nessun delitto tributario è stato alui contestato . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Sideve infatti ril evare come, a mente dell'art.325 cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali è consentito soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli errores in iudicando o in procedendo, anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093).

Sono, conseguentemente, inammissibili tutti i motivi che, direttamente o sotto l'ombrello della violazione di legge o della assenza o mera apparenza della motivazione, intendono censurare la tenuta logica del provvedimento impugnato.

Ciò premesso, quanto al primo motivo, si ribadisce che, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre chetale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile.

Tuttavia, «ove la natura della fattispecie c:oncreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti» (così, testualmente, Sez.

U., n. 26654/2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.), senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 281046 -01); nella presente fase, pertanto, ben poteva essere disposto il sequestro per l’intero nei confronti di ciascuno dei partecipanti. 1.2 Il secondo motivo di ricorso propone censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato, come tali inammissibili alla luce di quanto sopra precisato.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE diLIBERTA' di MACERATA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 16 settembre 20 24 , il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Maceratadisponeva il sequestro preventivo di de n aro edi beni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; il Tribunale di Macerata, con ordinanza del 15 novembre 2024, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Zhang. 1.1 A vverso l’ ordinanza ricorr e per Cassazione i l difensor e di Zhang , eccependo la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. in relazione al motivo sub B.1) della memoria del 13.11.2024, che il Tribunale ha ritenuto superabile alla luce della asserita partecipazione del ricorrente al reato associativo; precisa che a Zhang, così come a tutti i partecipi, era stato attribuito un profitto derivante dall’asserita partecipazione all’associazione determinato, per tutti, nell’intera somma conseguita dall’associazione a mezzo dei reati scopo: la Procura aveva chiesto ed ottenuto il sequestro preventivo per una somma corrispondente all’intera somma conseguita dall’associazione, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non è possibile ascrivere ad ogni singolo partecipe l’intero profitto derivante dalla commissione di tutti i reati scopo, ai quali lo stesso non ha partecipato; la motivazione dell’ordinanza è errata in quanto proprio alla luce delle contestazioni mosse a Zhang (che non includevano i reati tributari) era necessario verificare se e quanto fosse eventualmente a lui pervenuto a causa della partecipazione all’associazione. 1.2 Il difensore eccepisce la carenza di motivazione e l’illogicità dell’ordinanza con riferimento alla contestazione sub 21); rileva come l’ordinanza non si confrontava con lo specifico motivo ove si erano evidenziate circostanze che smentivano quanto indicato nella richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico Ministero (quale il contestato legame di parentela comefratello/figlio del ricorrente rispetto all’indagato [OSCURATO:PERSONA] o con riferimento all’infondata circostanza per cui i figli di quest’ultimo avessero prestato attività lavorativa presso l’attività gestita dal ricorrente); altrettanto illogica appariva la motivazione dell’ordinanza,con riferimento alla descritta attività che si imputava a Zhang, non avendo il Tribunale valutato come, in relazione al capo 21, non vi era alcuna comunicazione tra il ricorrente e le altre persone indagate; ancora, illogica ed apparente risulta la motivazione dell’ordinanza laddove richiama l’annotazione della Guardia di Finanza inerenteall’attività svolta il 28 luglio 2023; non era stata valutata la circostanza per cui non solo non vi era alcun elemento dal quale poter desumere l’attività di “custodia” contestata, ma tutti i trasferimenti indicati nella contestazione sub 21) erano avvenuti solo tramite bonifici, sia in entrata che in uscita, per cui non vi potevaessere stata alcuna attività di custodia. Inoltre -prosegue il difensore- del tutto infondata appare la circostanza relativa alla consegna di denaro da parte del ricorrente a clienti indirizzati presso la sua attività non avendo questimai consegnato nulla alle persone indicate nella contestazione; ulteriormente contraddittoria e illogica appar e la motivazione addotta dal tribunale con riferimento alla illogicità del provvedimento genetico che richiama la partecipazione del ricorrente ai delitti tributari, mentre nessun delitto tributario è stato alui contestato . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Sideve infatti ril evare come, a mente dell'art.325 cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali è consentito soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge nella cui nozione rientrano, oltre agli errores in iudicando o in procedendo, anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Sono, conseguentemente, inammissibili tutti i motivi che, direttamente o sotto l'ombrello della violazione di legge o della assenza o mera apparenza della motivazione, intendono censurare la tenuta logica del provvedimento impugnato. Ciò premesso, quanto al primo motivo, si ribadisce che, in caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di profitto del reato a lui attribuibile, sempre chetale quota sia individuata o risulti chiaramente individuabile. Tuttavia, «ove la natura della fattispecie c:oncreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d'individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti» (così, testualmente, Sez. U., n. 26654/2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.), senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Venuti, Rv. 281046 -01); nella presente fase, pertanto, ben poteva essere disposto il sequestro per l’intero nei confronti di ciascuno dei partecipanti. 1.2 Il secondo motivo di ricorso propone censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato, come tali inammissibili alla luce di quanto sopra precisato. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità –al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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