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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 37428/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensor e di fiducia, ricorr e avverso l a sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 508/2024), in riforma della sentenza del Tribunale di Gela e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputatoin ordine ai reati rispettivamente ascritti, in continuazione esterna con la pena già inflitta di cui al provvedimento di cumulo della P.M. di [OSCURATO:PERSONA] n. 750 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. La difesa, con un unico motivo, deduce l’errata applicazione dell’art. 81 cod. pen., lamentando l’eccessività dell’aumento apportato per il reato di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod. pen. 3.

Tanto premesso, rileva il Collegio che ilricorso è inammissibil e poiché i l motivo dedottonon è consentit o in sede di legittimità.

In tema di concordato in appello è, infatti,ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01) .

Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.

Né si è al cospetto di un’ipotesi di illegalità della pena.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricors o c onsegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, li 11novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensor e di fiducia, ricorr e avverso l a sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]che, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 508/2024), in riforma della sentenza del Tribunale di Gela e ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputatoin ordine ai reati rispettivamente ascritti, in continuazione esterna con la pena già inflitta di cui al provvedimento di cumulo della P.M. di [OSCURATO:PERSONA] n. 750 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La difesa, con un unico motivo, deduce l’errata applicazione dell’art. 81 cod. pen., lamentando l’eccessività dell’aumento apportato per il reato di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod. pen. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che ilricorso è inammissibil e poiché i l motivo dedottonon è consentit o in sede di legittimità. In tema di concordato in appello è, infatti,ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-biscod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01) . Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame. Né si è al cospetto di un’ipotesi di illegalità della pena. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricors o c onsegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, li 11novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]
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