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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05849/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con due distinti motivi, rispettivamente relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena; Considerato che entrambi i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché inerenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (cfr. pp. 2 e 3 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della 6ssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con due distinti motivi, rispettivamente relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena; Considerato che entrambi i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché inerenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (cfr. pp. 2 e 3 sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della 6ssa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 05849/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris