CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13066/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente domiciliato in Roma,via [OSCURATO:PERSONA] 133, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via GiovanniPaisiello 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso,con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente e ricorrente incidentale–Numero registro generale 33026/2019Numero sezionale 1840/2025Numero di raccolta generale 13066/2026Data pubblicazione 06/05/2026e contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata-avverso la sentenza n. 404/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,pubblicata il 26/3/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/6/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente principale.Con ricorso proposto ex art. 1137 cod. civ. e depositato in data13/4/2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomine dell’edificio di via Piave 54impugnarono la delibera condominiale del 6/2/2006 di cui chiesero ladichiarazione di nullità o, in subordine, il suo annullamento, previa lasua immediata sospensione. A tal fine, dedussero di esserecomproprietarie di un appartamento nell’immobile condominiale e chel'amministratore aveva convocato l'assemblea ordinaria mediantedeposito nella cassetta delle lettere dell'avviso di convocazione,anziché mediante raccomandata, come previsto dall'art. 11 delloStatuto e, addirittura, senza alcuna comunicazione, neppureinformale, alle altre comproprietarie [OSCURATO:PERSONA] e SilviaDionisi; dedussero, inoltre, che l'assemblea aveva deliberato lacessione ad un condomino di parte della corte condominiale e diprocedere all'accatastamento delle cantine, senza il consenso unanimedi tutti i condomini; mancava, infatti, proprio il loro consenso.Con sentenza n. 504/2013, il Tribunale di Macerata rigettòl’impugnazione perché ritenne che fosse sufficiente la comunicazionead uno dei comproprietari e che riguardo alla cessione dovesse ritenersiRic. 2019 n. 33026. 2 - ad. 18-6-2025 -2-Numero registro generale 33026/2019Numero sezionale 1840/2025Numero di raccolta generale 13066/2026Data pubblicazione 06/05/2026esistente il consenso delle ricorrenti, posto che la questione era statapiù volte dibattuta nel corso di più assemblee condominiali.Nel giudizio di appello instaurato dalle condomine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],il Condominio di via Piave n. 54 in Macerata eccepì la sopravvenutacarenza di interesse ad agire delle ricorrenti, perché era statasuccessivamente adottata un’altra delibera condominiale sulle stessematerie oggetto di quella impugnata, in un’assemblea a cui avevapartecipato la stessa [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 404/2019, la Corte d’appello di Ancona, inparziale accoglimento dell’appello proposto, dichiarò la nullità delladelibera assembleare del 6/2/2006 relativamente al punto 5 econfermò per il resto la sentenza impugnata; condannò il Condominioa rifondere le spese del primo grado e del secondo grado di giudiziocon compensazione tra le parti della restante quota. In particolare,ritenne che, secondo il terzo comma dell’articolo 1108 cod. civ. comerichiamato dal successivo articolo 1139, è necessario che le delibereche incidono sui diritti individuali sulle cose, sui servizi comuni o sulleproprietà esclusive dei singoli condomini siano adottate con il consensounanime dei condomini e che tale consenso deve essere esplicitamenterecepito nella statuizione assembleare; escluse, pertanto, che ilconsenso alla cessione della corte condominiale potesse essere desuntodall’avvenuta discussione sul punto in precedenti assemblee. Nonritenne, invece, sussistere alcuna violazione per il punto 7 delladelibera relativo all’accatastamento delle cantine, dal momento cheall’assemblea che aveva deliberato di procedere all’espletamento dellepratiche catastali aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA], prestando il suoassenso; rigettò la domanda di annullamento della delibera per vizi diformazione della convocazione.Ric. 2019 n. 33026. 2 - ad. 18-6-2025 -3-Numero registro generale 33026/2019Numero sezionale 1840/2025Numero di raccolta generale 13066/2026Data pubblicazione 06/05/2026Infine, non ritenne configurabile la cessazione della materia delcontendere, perché «non vi era stata la totale eliminazione delle ragionidi contrasto tra le parti».Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, ilCondominio Macerata via Piave n. 54 ha proposto ricorso percassazione, affidandolo ad un motivo, illustrato da successivamemoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha propostoricorso incidentale, affidandolo a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso, articolato in riferimento ai n. 3 e 5del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Condominio ha denunciatola violazione degli articoli 1137 e 2377 penultimo comma cod. civ.nonché dell’art. 100 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’appellodichiarato cessata la materia del contendere sebbene, sin dal primogrado, in particolare dalla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cod.proc. civ., fosse stato rappresentato che in data 20/3/2007 era stataadottata una nuova delibera avente ad oggetto le stesse materie delladelibera del 6/2/2006 e con la quale si era deciso, diversamente dallaprecedente, di non accogliere la richiesta di cessione al condomino dellaporzione di corte condominiale e si era nuovamente deliberatosull’accatastamento e i preventivi di spesa; questa successiva deliberanon è stata impugnata da nessuno dei condomini e neanche dalleappellanti; pertanto, nessuna concreta utilità deriverebbe dallapronuncia giudiziale sulla nullità del punto 5 della delibera precedentee sul rigetto dell’impugnazione relativamente al punto 7.Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha escluso la sopravvenuta cessazione dellamateria del contendere limitandosi a rilevare che con la nuova deliberaRic. 2019 n. 33026. 2 - ad. 18-6-2025 -4-Numero registro generale 33026/2019Numero sezionale 1840/2025Numero di raccolta generale 13066/2026Data pubblicazione 06/05/2026«non vi è stata la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra leparti» (così in sentenza).Occorre premettere che la pronuncia di «cessazione della materiadel contendere» costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, unafattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassigiurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa dellaimpossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir menodell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso,tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia aglida un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro,la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicatosostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia digiudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzionedel giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzipropri del grado in cui risulta emessa (tra le varie, Sez. 3, n. 12887 del04/06/2009; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).Ciò posto, la censura in Cassazione del mancato rilievo da partedel giudice del merito della «cessazione della materia del contendere»,riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio (persopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla suanaturale conclusione), configurando denuncia di un error inprocedendo, legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenzamediante diretto esame degli atti (Sez. 2, n. 6617 del 30/04/2012).Nella fattispecie, dunque, la delibera adottata il 20/3/2007 aveva– per quel che qui rileva - identico ordine del giorno (punti 5 e 7) diquello della precedente delibera del 6/2/2006 impugnata.Ric. 2019 n. 33026. 2 - ad. 18-6-2025 -5-Numero registro generale 33026/2019Numero sezionale 1840/2025Numero di raccolta generale 13066/2026Data pubblicazione 06/05/2026In questa ipotesi, questa Corte ha già chiarito che, ai sensidell'art. 2377 cod. civ. - dettato in tema di società di capitali ma, peridentità di ratio, applicabile anche in materia di condominio - lasostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assembleain conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione dicontrasto fra le parti, determina la cessazione della materia delcontendere (Cass. Sez. 6 - 2, n. 20071 del 11/08/2017; Sez. 6 - 2, n.5997 del 23/02/2022).Nella specie, allora, come risulta dagli atti (e come confermatoanche dalla controricorrente a pag. 9 del controricorso, penultimocapoverso), la delibera del 6/2/2006 è stata sostituita, con riferimentoal punto 5 dell’ordine del giorno, dalla successiva delibera del20/3/2007 che conteneva un identico punto 5; la proposta di acquistodi un bene comune da parte di un condomino è stata respinta permancanza di consenso unanime; quindi, quanto al punto 7, cioè alladecisione di procedere all’accatastamento delle cantine, l’assembleasuccessiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha nuovamente deliberato in merito insostituzione della precedente decisione del 2006, proprio allo scopo –come riferito dalle parti, anche dalla controricorrente - di far cessare ilcontenzioso; questa seconda delibera, peraltro, come detto, non è piùstata oggetto di impugnazione.In tal senso, allora, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutarese la parte impugnante avesse già conseguito, con la nuova delibera,la sua pretesa e, cioè, l’eliminazione degli effetti della delibera del6/2/2006 impugnata, ma non ha proceduto in tal senso.La sentenza deve, pertanto, essere cassata per nuovo esame.Con il suo ricorso incidentale, la Dioniso, dopo aver rilevato (v.pagg. 6 e ss.) la correttezza della dichiarazione di nullità della primadelibera del 6/2/2006 per cui è giudizio, per la necessità del consensoRic. 2019 n. 33026. 2 - ad. 18-6-2025 -6-Numero registro generale 33026/2019Numero sezionale 1840/2025Numero di raccolta generale 13066/2026Data pubblicazione 06/05/2026unanime dei condomini alla cessione di parti comuni (censura inverogià accolta dalla Corte d’appello), ha impugnato la statuizione sullespese (con motivo rubricato al n. 2 dei «Motivi di impugnazione»),contestandone la parziale compensazione; ha, quindi, rappresentatoche, anche in ipotesi di accoglimento della dichiarazione di cessazionedella materia del contendere, al Condominio dovrebbe essere impostol’onere del loro pagamento integrale, per soccombenza virtuale.Con un secondo motivo (indicato sub 3) e formulato inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrenteincidentale ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt.1108 comma 3, 1139, 1376 e 1350 cod. civ. per avere la Corted’appello confermato il rigetto dell’impugnazione della delibera del6/2/2006 adottata in relazione al punto 7), fondando la decisione suun presunto consenso implicito manifestato in una precedenteassemblea e in sede di interrogatorio formale, senza considerare chesarebbe stato necessario il consenso espresso e unanime di tutti icondomini, ai sensi degli art. 1108, 1139, 1376 e 1350 cod. civ.), peressere stati incisi i diritti individuali di proprietà e le tabelle millesimali.Dall’accoglimento del ricorso principale deriva allora, in logicaconseguenza, l’assorbimento delle censure proposte in via incidentale:la Corte d’appello, infatti, valutato se la nuova delibera haeffettivamente determinato la cessazione della materia del contendere,dovrà nuovamente statuire sulle spese, eventualmente secondo ilprincipio di soccombenza virtuale.Il ricorso principale è perciò accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversacomposizione anche per le spese di legittimità; il ricorso incidentale èassorbito. P.Q.MRic. 2019 n. 33026. 2 - ad. 18-6-2025 -7-Numero registro generale 33026/2019Numero sezionale 1840/2025Numero di raccolta generale 13066/2026Data pubblicazione 06/05/2026La Corte accoglie il ricorso principale, e dichiara assorbitol’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appellodi Ancona in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.Così deciso in Roma, il 18 giugno 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2019 n. 33026. 2 - ad. 18-6-2025 -8-