CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30800/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 163-9510/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricordo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], • ritenuto che i due motivi di ricorso svolti in tema di misura sanzionatoria (attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti speciali e ad effetto speciale contestate, non riconosciute nella massima estensione e misura della pena non esattamente adagiata sul minimo edittale) sono manifestamente infondati e neppure si confrontano con la puntuale motivazione offerta dalla Corte territoriale sui temi proposti alla sua attenzione con i motivi di gravame oggi qui replicati; rientrando la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e la fissazione della pena base nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato, sui punti dedotti, adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.