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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24464/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 12 aprile 2021, la Corte d'appello di Venezia - a seguito di rinvio da parte della Cassazione - ha parzialmente riformato quoad poenam e nel resto ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Verona il 5 giugno 2016 in relazione al reato continuato p. e p. dall'art. 73, d.P.R, 309/1990.

L'esponente, con unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, da un lato, contestando la mancata valutazione di ragioni di proscioglimento o di cause di non punibilità, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito; dall'altro omette di considerare che la regiudicanda, per effetto della pronunzia rescindente della Corte di Cassazione, era limitata alla questione dell'applicabilità della recidiva, essendosi per il resto formato il giudicato progressivo in ordine all'affermazione di penale responsabilità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore! della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 17 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 12 aprile 2021, la Corte d'appello di Venezia - a seguito di rinvio da parte della Cassazione - ha parzialmente riformato quoad poenam e nel resto ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Verona il 5 giugno 2016 in relazione al reato continuato p. e p. dall'art. 73, d.P.R, 309/1990. L'esponente, con unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una disamina quanto alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché affatto generico: in pratica, da un lato, contestando la mancata valutazione di ragioni di proscioglimento o di cause di non punibilità, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito; dall'altro omette di considerare che la regiudicanda, per effetto della pronunzia rescindente della Corte di Cassazione, era limitata alla questione dell'applicabilità della recidiva, essendosi per il resto formato il giudicato progressivo in ordine all'affermazione di penale responsabilità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore! della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 17 marzo 20
Sentenza Cassazione n. 24464/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris