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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15183/2026

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RIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7; comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di mesi dieci di reclusione e C 3.000,00 di multa.

2. — Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e l mancato rilievo dell'evidente prova dell'innocenza

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza del tutto generica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in un contesto nel quale, con doppio accertamento, i giudici del merito hanno argomentato la responsabilità penale del ricorrente in Ci relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacentevaocaina (da cui erano ricavabili 76 dosi medie singole).

4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

P.Q.M11 Funzi 9 ib " r.„ Ala )t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Tivoli di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 7; comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla pena di mesi dieci di reclusione e C 3.000,00 di multa. 2. — Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e l mancato rilievo dell'evidente prova dell'innocenza 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza del tutto generica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in un contesto nel quale, con doppio accertamento, i giudici del merito hanno argomentato la responsabilità penale del ricorrente in Ci relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacentevaocaina (da cui erano ricavabili 76 dosi medie singole). 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. P.Q.M11 Funzi 9 ib " r.„ Ala )t
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