CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06639/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2634/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: roberto.pipino@coapalmi .legalmail . it ) domiciliat o presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione ; –controricorrente – Oggetto:intimazioni pa- gamento –cartelle di pa- gamento avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte,n.454/ 6/2020 depositata il 1 9 giugno 20 20 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte, previa dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, veniva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] av- versola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n.465/2/2019 di r i getto del ricorso introduttivo proposto da l contri- buente, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 11020189000790977,afferente a crediti portati da 17 cartelle di pa- gamentoche l’Amministrazione affermava avergli regolarmente no- tificatoe divenute definitive . 2.Il ricorso introduttivo si riferiva soltanto a cinque delle suddette cartelledi pagamento: 1 ) n. 11020000309972447 relativa al Contri- butoal [OSCURATO:PERSONA] e contributi Inps per gli anni dal 1990al 1999; 2 ) n. 11020010364116525 relativa a tassa di conces- sione governativa 1996; 3 ) n. 11020060023432865 relativa ad ac- certamentifiscali per gli anni di imposta 1997,1998,1999 e 2000; 4 ) n.11020060046076244 relativa ad accertamenti fiscali per gli anni diimposta 2001,2002 e 2003; 5 ) n. 11020100005564863 relativa adaccertamento fiscale per l'anno di imposta 2004. 3.Il ricorrente eccepiva la prescrizione che sarebbe intervenuta tra la data di notifica delle cartelle di pagamento e la data di notifica dell'intimazionedi pagamento ivi impugnata. Il giudice di prime cure dichiaravail parziale difetto di giurisdizione in favore del l'A.G.O. con riferimentoalla cartella n. 1) e respingeva il ricorso ne l resto . 4.Il giudice d’appello, in riforma della sentenza di primo grado , di- chiarava la cessa zione della materia del contendere relativamente allecartelle di pagamento nn. 1) e 2 ) per intervenuto autoannulla- mento da parte dell’Amministrazione finanziaria ex art. 4 d . l .119/2018, ed accoglieva il ricorso , in relazione ai crediti di cui al le cartelle di pagamento : n. 3 ) per nullità della notifica della cartella stessa;n. 4 ) perché la notifica era legittima ma era inefficace l' atto di interruzione della prescrizione rispetto all'intimazione di paga- mento del 2018 , essendo intervenuta oltre i termini di legge per le somme iscritte a ruolo avuto riguardo al verbale di pignoramento negativon. 6/11 / 2013 ; n. 5 ) perché notifica era legittima, ma es- sendorelativa a tributi del l’anno di imposta 2004 era ritenuta perfe- zionataoltre i l quinquennio dall'iscrizione a ruolo . 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l’Agenzia delle En- trate, affidato a tre motiv i e illustrato con memoria , cui replica il contribuentecon controricorso , che illustra con memoria . Consideratoche: 6.Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. – lamenta il mancato rispetto del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del giudice d’ap- pello, in v iolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc.civ., con riferimento alla cartella n. 11020060023432865 , non avendo il contribuente mai proposto in primo grado una doglianza sullanullità della notifica della cartella stessa. 7.Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non mette il Col- legionelle condizioni di sapere se con riferimento alla specifica car- tellaoggetto di censura la questione della nullità della sua notifica fossestata introdotta in primo grado, e a tal fine doveva essere tra- scrittoil contenuto del ricorso introduttivo, e poi riproposta in ap- pello, dovendo essere riprodotto l’atto di impugnazione del cont r i- buentesoccombente. 8.Con il secondo motivo di ricor so – in relazione a ll’art. 360 primo comman. 3 , cod. proc. civ. – si deduce la v iolazione e falsa applica- zionedell'art. 2946 cod. proc. civ. da parte del la sentenza di appello nellaparte in cui ha statuito circa la cartella n. 11020060046076244 : «Detta cartella notificata il 7/11/2006 con raccomandata n. 60468201790-7 porta la firma leggibile del familiare convivente (moglie)ed è relativa a tributi del 2002 e 2003. La notifica appare, pertanto,legittima. La decisione di primo grado, in ordine a detta cartellaafferma l'interruzione (rispetto all'intimazione di pagamento del2018) della prescrizione/decadenze sulla base del verbale di pi- gnoramento negativo 6/11/2013, ma la notifica ulteriore del 2018 avvieneoltre i termini di legge per le somme iscritte a ruolo, avendo persoefficacia, per il decorso del tempo, la cartella stessa ». 9.Il motivo è fondato. Con tale statuizione, la CTR ha dichiarato la prescrizione del credito portato dalla cartella n. 11020060046076244,ritenendo che, nonostante la notificazione del verbaledi pignoramento del 6/11/2013, la notificazione dell'intima- zionedi pagamento fosse intervenuta allorquando il termine di pre- scrizionedel credito era già decorso. 9.1.L’assunto non è condivisibile, essendo pacifico nel giudizio che la cartella suddetta attiene a crediti per IRPEF e i l credito erariale perla riscossione di tali imposte si prescrive nell'ordinario termine decennale,attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c od . c iv . (Cass. Sez. U , Sen- tenzan. 23397 del 17/11/2016; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33213del 29/11/2023). 9.2.Non è condivisibile neppure la difesa svolta in controricorso circa ilfatto che la notifica della cartella di pagamento avrebbe ridotto il termine di prescrizione in quinquennale, dal momento che la sen- tenzada ultimo citata delle Sezioni Unite ha chiarito che i l principio, dicarattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo,o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione"del termine di prescrizione breve eventualmente pre- vistoin quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c od . c iv ., siapplica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossionemediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di cre- ditidegli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delleProvince, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle san- zioniamministrative per la violazione di norme tributarie o ammini- strative. 10. Con il terzo motivo – in relazione all’art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. – viene dedotta anche la v iolazione e falsa applica- zionedell'art. 19, comma 3° del d .l g s. 546/1992, nonché degli artt. 43del d.P.R. 600 / 1973 e art. 25 del d.P.R. 602/1973, da parte della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha accertato la decadenza del potereimpositivo dell’Amministrazione finanziaria, esercitato oltre il quinquenniodall’iscrizione a ruolo. 11. Con riferimento a l terzo motivo , che deve ritenersi fondato, il Collegio osserva come la circostanza che la questione sia stata in- trodottaper prima volta in appello non è neppure oggetto di conte- stazione,e il controricorrente si limita ad affermare che la decadenza dalpotere impositivo sarebbe un profilo rilevabile d’ufficio. L’assunto nonè condivisibile, e va data ulteriore continuità al principio di diritto (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.24074 del 03/10/2018) secondo il quale nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione fi- nanziariadall'esercizio del potere impositivo configura un'eccezione in senso stretto che dev ’ essere necessariamente sollevata dallo stessoe non integra, pertanto, una circostanza rilevabile d'ufficio dal giudice.Infatti, tale decadenza è stata stabilita a favore e nell'inte- resseesclusivo del contribuente, al quale è rimesso l’onere di farla tempestivamentevalere nel giudizio ove di suo interesse. 12.In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso , inammis- sibileil primo , la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice delmerito, in diversa composizione, per i suddetti profili, oltre che peril regolamento delle spese di lite. P