CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 17948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 10/10/1953;avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio allaSezione civile della Corte di appello di Napoli.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 30/09/2025, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenzaemessa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Napoli in data 16/11/2020,appellata della parte civile AXA [OSCURATO:PERSONA], e condannava la parte civile al rimborsodelle spese sostenute dall’imputato per la difesa in grado di appello.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce vizi di violazione di legge e di motivazione,ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza dinesso causale tra il reato di ricettazione e il danno risarcibile.Al riguardo, lamenta come la Corte di appello abbia erroneamente negato lacorrelazione tra condotta di reato, ritenuta sussistente, ed il danno subito, rendendo vieppiùsul punto motivazione marcatamente viziata.2.2. Con secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all’art. 541 cod. proc.pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla condanna della parte civile al pagamentodelle spese di lite e processuali.In particolare, censura la mancanza di motivazione sul punto, rilevando comel’accertamento della condotta materiale di ricettazione avrebbe dovuto condurre quantomenoad una compensazione parziale o totale delle spese di lite.3. Il ricorso va accolto essendo fondato, con valenza assorbente, il primo motivoproposto.3.1. Dalla ricostruzione in fatto operata nelle sentenze del doppio grado di merito, èrisultato che l’imputato ha personalmente versato, sul conto corrente a lui intestato,l’assegno, risultato provento di furto, emesso dall’AXA e intestato meccanograficamente atale Ingenito (vds. pag. 2 della sentenza impugnata) e che, in conseguenza di ciò, AXA hadovuto nuovamente versare l’importo dovuto.La sentenza impugnata ha tuttavia escluso la sussistenza di un danno derivante allaparte civile dal delitto di ricettazione, ritenendo il danno lamentato cagionato dalla messaall’incasso del titolo, integrante semmai il diverso reato di truffa per il quale, tuttavia, non siprocede.3.2. Al riguardo, va premesso che legittimato all'esercizio dell'azione civile nelprocedimento penale non è solo il soggetto passivo del reato, ma anche il danneggiato cheabbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivodel reato, come si desume chiaramente dalla previsione letterale dell'art. 74 cod. proc. pen.,nonché dal tenore dell'art. 185 cod. pen.Tale rapporto di causalità, poi, sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendodeterminato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose chesenza di esse il danno non si sarebbe verificato (Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, Lauro, Rv.262371 – 01; Sez. 1, n. 46084 del 21/10/2014, Galdiero, Rv. 261482 - 01).3.3. Ciò premesso, osserva il Collegio come la motivazione della sentenza impugnatasi appalesi carente ed illogica nella parte in cui ha negato alla società suindicata il diritto alrisarcimento dei danni, atteso che, sulla base dei superiori principi di diritto e dalla stessaricostruzione in fatto esposta nella sentenza impugnata, risulta che la condotta diricettazione ha determinato uno stato tale di cose senza le quali il danno lamentato (efinanche riconosciuto dalla Corte di appello) non si sarebbe verificato.Le superiori considerazioni risultano assorbenti rispetto ad ogni altra deduzione eportano all’annullamento della sentenza agli effetti civili.3.4. A norma dell’art. 622 cod. proc. pen., il rinvio per nuovo giudizio va disposto algiudice civile competente per valore in grado di appello.Il giudice civile, ad esito della risoluzione della controversia, provvederà al regolamentodelle spese sostenute dalle parti anche in questo grado del giudizio.3.5. La non particolare complessità della questione proposta con i motivi di ricorso el’applicazione di principi di diritto consolidati, ha giustificato la motivazione della presentedecisione in forma semplificata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente ingrado di appello. Spese al definitivo.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente