CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 46313/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Genova, in sede cautelare, accoglieva la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale 1'11 maggio del 2022 avente ad oggetto il sottosuolo di due particelle di terreno site nel Comune di Cannogli e dei parcheggi ivi realizzati, in relazione ai reati di truffa aggravata e falso per induzione contestati all'indagato in qualità di sindaco del Comune di Camogli in concorso con un dirigente dell'Ente e con il segretario comunale, per avere fatto credere falsamente ai membri del consiglio comunale che il bene in questione fosse appartenente al patrimonio indisponibile del Comune e non avesse, invece, natura demaniale, così da indurre l'organo amministrativo ad adottare una delibera (la n. 36 del 2018) con la quale il terreno veniva trasferito al patrimonio disponibile ed il sottosuolo sarebbe stato ceduto in perpetuo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. perché potesse sfruttarlo (la superficie rimanendo in capo al Comune), circostanza successivamente realizzatasi con atto pubblico del 20 settembre 2018. Il Tribunale ha annullato il sequestro e disposto la restituzione del bene all'avente diritto Novim s.r.I., ritenendo che, pur essendo illegittima la delibera adottata dal Comune stante la natura demaniale del sottosuolo di cui si discute con i connessi limiti relativa alla sua alienazione a terzi, la condotta dell'indagato non fosse riconducibile al paradigma della truffa, stante l'assenza di prova in ordine ad un accordo tra il sindaco e la [OSCURATO:SOCIETA]. beneficiaria della delibera sicché la condotta era ascrivibile solo ad un cattivo esercizio del potere rappresentativo in capo all'agente, non assistito dalla volontà di procurare al terzo un ingiusto profitto con danno per l'Ente, peraltro sottolineando che i consiglieri comunali erano in grado di conoscere la natura comunque non disponibile del bene e non si erano opposti ad una cessione a terzi che ne mantenesse la finalità pubblica, con consequenziale perdita della effettiva capacità decettiva della condotta. La condotta del sindaco, come riassunta a fg. 12 dell'ordinanza impugnata, avrebbe potuto astrattamente integrare, secondo il Tribunale, il reato di abuso di ufficio. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà. Il Tribunale avrebbe errato nel non ritenere configurabile la truffa, per la cui sussistenza non è necessaria la prova che il beneficiario della attività decettiva concorra nel reato, stante che la norma prevede la possibilità che il profitto sia conseguito da persone diverse dall'agente. Sarebbero stati impropriamente richiamati, in proposito, alcuni arresti giurisprudenziali e la motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha rilevato che sarebbe astrattamente configurabile il reato di abuso di ufficio, così facendo emergere elementi di intenzionalità illecita nella condotta dell'indagato.Il ricorrente critica la motivazione del provvedimento impugnato anche sotto altri profili, rimarcando che è possibile indurre in errore i membri di un organo collegiale anche nel caso in cui l'agente ne faccia parte e che, nel caso in esame, il consiglio comunale aveva emanato una delibera nell'esercizio della sua potestà amministrativa ed era stato indotto a ritenere, attraverso gli artifici del ricorrente, che il bene appartenesse al patrimonio indisponibile dell'Ente, circostanza idonea a mutare radicalmente la possibilità di alienazione a terzi rispetto al regime dei beni demaniali. Si dà atto che nell'interesse dell'indagato è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2. Nel caso in esame, il Tribunale, con motivazione non apparente e della quale non possono essere censurati in questa sede i vizi di contraddittorietà sottolineati in ricorso, ha messo in evidenza, con una serie di argomentazioni solo parte delle quali è stata attaccata dal ricorrente, l'assenza di elementi dimostrativi della sussistenza del reato e del dolo in capo all'indagato, deducendolo, in primo luogo, dal fatto che la questione in ordine alla cessione dello sfruttamento dell'area comunale di cui si discute alla [OSCURATO:SOCIETA]. avesse avuto una storia ben più risalente nel tempo rispetto alle condotte dell'indagato e fosse stata oggetto di interesse da parte del Comune almeno da una decina d'anni, con vicende ampiamente sintetizzate nella prima parte del provvedimento impugnato e dimostrative del fatto che si trattasse di argomento anche dai contorni politici che avevano portato il Comune, anche nel 2014, a manifestare l'intendimento di cedere alla Novim in modo perpetuo il diritto all'utilizzo del sottosuolo (cfr. delibera n. 61 del 2014 parte del cui contenuto è trasfuso a fg. 5 dell'ordinanza impugnata). In secondo luogo, il Tribunale aveva escluso la sussistenza di elementi dimostrativi del fatto che i rappresentanti della Novim avessero concorso nel reato, che vi fosse stato un qualunque accordo illecito tra il sindaco e costoro e finanche, in terzo luogo, che le condotte contestate avessero avuto "effettiva capacità decettiva" (fg. 12 dell'ordinanza), stante il fatto che, comunque, tutti i consiglieri comunali avevano voluto imprimere al bene la destinazione a favore di terzi che stava alla base della ipotizzata condotta illecita. L'unico richiamo improprio dell'ordinanza impugnata, astrattamente idoneo a configurare una violazione di legge, è quello relativo alla necessità, non richiesta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 640 cod. pen. e neanche — ad una attenta lettura della motivazione - dalle decisioni di legittimità richiamate dal Tribunale (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259965; Sez. 2, n. 1539 del 15/12/2005, dep. 2006, Barbato, Rv. 232861), che in casi come quello di interesse sia necessario provare l'accordo tra l'agente ed il terzo beneficiario per ritenere sussistente una truffa. Tale passaggio motivazionale, tuttavia, inserito nel contesto delle ragioni esposte dal provvedimento impugnato e sopra sintetizzate, non è decisivo, tenuto conto che il nucleo fondamentale della decisione, allo stato non illogico, è costituito dal rilievo della assenza di una sicura direzione degli artifici e raggiri, anche ammesso che avessero finalità decettiva, all'ottenimento di un profitto per sé o per altri e non, piuttosto, come pure viene adombrato dal Tribunale, ad un cattivo esercizio di pubblico potere rientrante in altra ipotesi di reato. Per il che, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]