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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46191/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili, e la dichiarazione di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ORZI, difensore di [OSCURATO:PERSONA], presente anche come sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 12/07/2017 del Tribunale di Firenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9), cod. pen., nonché al risarcimento del danno cagionato da tale reato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidato in C 35.000,00.

Il predetto reato di estorsione era stato contestato allo Spallino e al Lapolla perché, «in concorso tra loro, agendo materialmente [OSCURATO:PERSONA] di intesa con [OSCURATO:PERSONA], mediante minaccia, costringevano il corriere [OSCURATO:PERSONA] - titolare della ditta "Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA]" ed incaricato della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di Certaldo" - a lasciare in consegna, presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (già denominata "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C."), una partita di merce lavorata dalla ditta individuale "Karol" di [OSCURATO:PERSONA] per conto della predetta ditta "[OSCURATO:PERSONA]", merce per la quale lo stesso Turchi doveva ricevere, in sede di consegna e per conto della ditta Karol, un assegno post datato dell'importo di C 22.867,79 (assegno effettivamente emesso dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" in favore della ditta "Karol", a garanzia del pagamento di precedenti forniture di merce lavorata, come preventivamente convenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva potuto visionare tale titolo in copia e compiere verifiche circa la completezza formale dello stesso presso la propria banca), così procurandosi l'ingiusto profitto costituito dal ricevimento della predetta merce, in danno del predetto Concialdi.

Condotta e minaccia così articolate: - il Turchi, giunto presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" e scaricata materialmente la merce nel piazzale antistante l'accesso alla stessa, richiedeva di ricevere il suddetto assegno, come raccomandatogli espressamente dal titolare della "[OSCURATO:PERSONA] di Certaldo" (che a sua volta aveva ricevuto tale espressa disposizione dal Concialdi) quale condizione imprescindibile per poter eseguire la consegna della merce stessa; - lo Spallino, pubblico ufficiale in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Empoli, con il grado di maresciallo capo, previo accordo con Lapolla, si faceva trovare presso la ditta di quest'ultimo al momento dell'arrivo del corriere Turchi e si qualificava al medesimo quale "maresciallo della Guardia di Finanza", esibendogli anche il tesserino di riconoscimento; - lo Spallino ed il Lapolla facevano credere al Turchi che fosse in atto un controllo della Guardia di Finanza", laddove lo Spallino era intervenuto in favore del Lapolla per un'autonoma iniziativa, durante l'orario di servizio e utilizzando l'autovettura di servizio, ma al di fuori qualsivoglia incarico attinente al servizio prestato presso la struttura della Guardia di Finanza di appartenenza; - in particolare, lo Spallino, di intesa con il Lapolla, prospettava al Turchi che la merce dal medesimo scaricata doveva essere "sequestrata" ed alla richiesta del Turchi medesimo di ricevere l'assegno atteso dal Concialdi, lo minacciava prospettandogli l'irrogazione di una pesante "sanzione amministrativa" anche a carico del vettore, connessa al fatto che tale assegno era post-datato;- con ciò incutendo lo Spallino, di intesa con il Lapolla, il timore di un pericolo nel Turchi, che induceva quest'ultimo a sottostare alla richiesta dello Spallino medesimo di lasciare in consegna la suddetta merce presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" e di allontanarsi dalla stessa senza aver ricevuto l'assegno bancario atteso dal Concialdi.

Con l'aggravante di avere Spallino commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti la sua qualifica di pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA], frazione Stabbia, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]*.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Firenze, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorre deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 179, lett. c), cod. proc. pen.

Il ricorrente, premesso che aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare dell'Il giugno 2015 era stato notificato, a mezzo della pec, inviando una sola copia dello stesso decreto al predetto difensore in proprio e non anche la copia diretta all'imputato, con la conseguente nullità della notificazione, ex art. 179, lett. c), cod. proc. pen., inficiante anche gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 629 cod. pen.

Il ricorrente lamenta l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto come estorsione, prospettando la qualificazione dello stesso, in prima battuta, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. pen.) e, in seconda battuta, come truffa aggravata ex art. 61, n. 9), cod. pen.

Con riguardo alla prospettata qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, il ricorrente rappresenta che, dagli atti di causa, era emerso che il Lapolla aveva avanzato, nei confronti del Concialdi, «una contestazione in merito alla qualità di una precedente ma recentissima fornitura di tomaie per un valore di oltre € 20.000,00 della quale il Lapolla aveva rilevato l'esecuzione non ad opera d'arte da parte del Concialdi», con la conseguenza che i due imputati avevano agito nella convinzione ragionevole di «esercitare un proprio diritto economico antagonista rispetto a quello reclamato dal Concialdi».

Con riguardo alla prospettata qualificazione come truffa, il ricorrente rappresenta che nella fattispecie di causa difettava: sia l'elemento della costrizione, atteso che non si ebbe una «invincibile coartazione», ma solo la prospettazione senz'altro maliziosa ma [...] un po' strampalata del pericolo del tutto immaginario conseguente all'eventuale ricezione dell'assegno bancario post datato» e che «nella stessa versione dei fatti offerta dal Turchi non si produsse alcun particolare turbamento da parte di costui, laddove il Concialdi, raggiunto telefonicamente dallo stesso Turchi, si mostrò per nulla intimorito»; sia il fare o l'omettere come risultato di una costrizione, atteso che, quanto al mancato ritiro della merce, «si trattò di una omissione autonoma del Turchi, che si "accontentò" di sentirsi dire che la merce era "sequestrata", così cedendo non all'asserita costrizione ma cadendo in errore dal raggiro sullo stato della merce che in realtà non era affatto sequestrata, né avrebbe potuto in alcun modo esserlo» e che, quanto all'omesso ritiro dell'assegno, «il Turchi si limitò a prendere atto della situazione dribblando il problema con la telefonata immediatamente fatta al Concialdi».

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 61, n. 9), cod. pen., rappresentando l'insussistenza dell'aggravante prevista da tale articolo, atteso che «non è stata la qualità di Maresciallo della Questura di Firenze [dello Spallino] a rendere possibile o ad agevolare la commissione del reato, bensì la sola e semplice enunciazione di questa qualifica» e che, in particolare, «tanto l'inesistente sequestro della merce, quanto la lezioncina (sbagliata) sull'assegno bancario furono emanazioni non del pubblico ufficiale in quanto tale, ma più semplicemente del comune e non preparatissimo cittadino».

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per «insufficienza della motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche».

Il ricorrente rappresenta che il fatto, posto a base di tale mancata concessione, dell'essere egli «imputato in un altro procedimento penale per falso ideologico, per fatti attinenti a questa vicenda», era venuto meno a seguito dell'intervenuta assoluzione da detto reato, sicché, stante il proprio stato di incensuratezza, il congedo dalla Guardia di finanza e il mancato conseguimento di alcun vantaggio economico, e anche al fine di adeguare la pena al caso concreto, sarebbe necessario investire nuovamente il giudice di merito della questione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per «illogicità della motivazione quanto alle statuizioni civili».

Il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Firenze avrebbe «omesso di considerare che il valore della merce scaricata era di soli C 3.500,00 mentre l'assegno era "a data" [...]: dunque, un foglio di carta che poteva valere, in quanto spedito al creditore, come riconoscimento di debito.

A ben vedere, dunque, il danno non poteva essere commisurato alla cifra portata dall'assegno (€ 22.000,00), bensì agli effetti della condotta esposta nel capo d'imputazione.

In buona sostanza, il danno effettivo è quello di non aver avuto quel pomeriggio la disponibilità di un assegno che comunque non avrebbe potuto essere incassato se non alla scadenza e solo se provvisto di copertura; un danno cioè ben inferiore a quello liquidato».

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. per avere la Corte d'appello di Firenze qualificato il fatto sub iudice come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Il ricorrente rappresenta che, come risultava dall'annotazione della polizia giudiziaria del 30 novembre 2012 (erroneamente indicata nella sentenza impugnata come del 30 dicembre 2012), redatta all'esito della perquisizione e del sequestro operati nei confronti del Lapolla, si traeva come tra lo stesso Lapolla e il Concialdi fosse in atto un contenzioso, attinente a un inadempimento contrattuale di quest'ultimo, alla luce del quale risultava come il Lapolla intendesse «gestire l'eventuale residuo debito [proprio] in compensazione con i difetti riscontrati e formalmente contestati» al Concialdi, con la conseguenza che lo stesso Lapolla non intendeva perseguire un profitto ingiusto ma «conseguire l'adempimento contrattuale da parte del Concialdi».

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, la quale avrebbe travisato il contenuto della già menzionata annotazione della polizia giudiziaria del 30 novembre 2012 e delle lettere in essa richiamate, atteso che, dalla lettura di tali documenti, non sarebbe dato capire «come possa inferirsi l'ingiustizia del profitto che avrebbe voluto conseguire il Lapolla, atteso che nell'ambito di quel sinallagma contrattuale, a fronte di reciproche eccezioni di inadempimento da parte di contraenti e, appunto, di reciproci interessi, emerge dalla mera lettura del testo di tali missive che il Lapolla non avesse altra finalità che quella di conseguire l'adempimento contrattuale da parte del Concialdi».

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello di Firenze qualificato il fatto sub iudice come estorsione anziché come abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.).

Il ricorrente rappresenta al riguardo che «è indubbio che quella mattina il Lapolla avesse chiesto aiuto al Maresciallo in servizio della Guardia di Finanza (Spallino), come del resto fatto anche in un recente passato, e che l'intervento fosse stato svolto da un ufficiale di p.g. nell'esercizio delle sue funzioni.

Non vi è dubbio, altrettanto, che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] fu maldestro, sia nel rappresentare al Turchi la "grottesca" sanzione applicata al traente ed al trattario di un assegno postadatato, sia paventando un sequestro della merce, che peraltro, paradossalmente, si sarebbe tradotto in un danno per il medesimo Lapolla, che invece, di quella merce, chiedeva la riconsegna».

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. per avere la Corte d'appello di Firenze qualificato il fatto sub iudice come estorsione anziché come truffa aggravata ex art. 61, n. 9), cod. pen.

Il ricorrente rappresenta al riguardo che «il Turchi, per la versione dallo stesso offerta, non [...] ebbe alcun particolare turbamento» dalla prospettazione del pericolo, del tutto immaginario, che gli sarebbe derivato dalla ricezione di un assegno post-datato e che «neppure lo ebbe il Concialdi immediatamente contattato telefonicamente dal Turchi».

Il ricorrente argomenta ancora che: «[i]I mancato ritiro della merce da parte del Turchi non fu effetto di una costrizione, essendosi egli autonomamente "accontentato" di sentirsi dire che la merce era stata "sequestrata", cadendo così in errore in conseguenza del raggiro subito sullo stato della merce che, in realtà, non era stata sequestrata, né avrebbe potuto esserlo»; «[a]ltrettando deve dirsi in relazione all'omesso ritiro dell'assegno che, al di fuori di ogni profilo intimidatorio che comunque non vi fu, il Turchi si limitò a prendere atto della situazione e della prospettata sanzione per l'emissione dell'assegno postdatato, ma risolse quel suo momento con la telefonata immediatamente fatta al Concialdi».

4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 69-bis cod. pen. e l'insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente rappresenta come il fatto che la vicenda avesse dei contorni meramente civilistici, essendo relativa a un inadempimento contrattuale, che egli fosse incensurato e non avesse altre pendenze giudiziarie, che avesse immediatamente fornito agli inquirenti tutta la documentazione relativa al contenzioso in atto e si fosse sottoposto a esame e che avesse corrisposto, prima della sentenza di appello, C 10.000,00 al Concialdi, costituissero elementi tali da renderlo meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente deduce altresì l'irragionevolezza della motivazione della Corte d'appello di Firenze là dove ha negato detta concessione in ragione del fatto che il ricorrente, in sede di esame, era «rimasto fermo sulle proprie posizioni senza fare alcun tipo di ammissione o dare segno di resipiscenza».4.6.

Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta irragionevolezza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle statuizioni civili.

Il ricorrente rappresenta in proposito che: posto che il Tribunale di Firenze aveva liquidato il danno di € 35.000,00 «già espressi all'attualità», «[b]ast[a] fare riferimento al tasso legale di interesse tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 12.7.2017 per avere contezza della totale sproporzione tra la somma in contestazione e quella liquidata a titolo di risarcimento del danno, ancor più perché non sorretta da alcuna motivazione sul punto»; la Corte d'appello di Firenze ha confermato le statuizioni civile del Tribunale di Firenze perché «comprensive [...] anche [del danno] morale determinato [...] equitativamente in misura condivisibile», laddove il Tribunale di Firenze non aveva fatto riferimento né al danno morale né all'utilizzo di un criterio equitativo per determinarlo, con la conseguenza che «non è dato comprendere quale determinazione equitativa del danno morale il giudice di appello abbia condiviso»; la stessa Corte d'appello di Firenze non ha tenuto conto del fatto che il Lapolla aveva già corrisposto al Concialdi la somma di € 10.000,00. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione ha infatti ripetutamente chiarito - affermando un principio che è condiviso dal Collegio - che, in tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata (cosiddetta pec), l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato, non dà luogo a nullità (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276825-01; Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313-01.

Nella prima di tali sentenze, la Corte di cassazione ha in particolare ritenuto infondato il motivo di ricorso incentrato sull'omessa notifica al difensore di fiducia della comunicazione di un rinvio dell'udienza di appello per legittimo impedimento, eseguita mediante l'invio in unica copia dell'ordinanza e del cosiddetto biglietto di cancelleria, nel quale era specificato che destinatari della comunicazione dovevano intendersi sia il difensore che l'imputato domiciliato presso di lui ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.).

Nel caso in esame, dall'esame degli atti del procedimento, risulta che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare dell'11 giugno 2015 era stato notificato, a mezzo della pec, al difensore dello Spallino «anche quale domiciliatario».

Ne consegue che, alla luce del rammentato principio, affermato dalla Corte di cassazione, la denunciata nullità della notificazione e, conseguentemente, della sentenza impugnata, non sussiste.2.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], attenendo tutti alla qualificazione giuridica del fatto attribuito ai due imputati, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

2.1. La Corte d'appello di Firenze ha ritenuto la responsabilità dei due imputati per il fatto loro contestato, e la qualificazione dello stesso come estorsione in concorso, sulla scorta, oltre che di alcuni sms scambiati tra i due imputati - in particolare, quelli scambiati alle ore 06:53 dello stesso 8 agosto 2022, che comprovavano come l'intervento dello Spallino fosse stato previamente concordato con il Lapolla - delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], reputate pienamente attendibili, e dell'incaricato del trasporto e della consegna della merce [OSCURATO:PERSONA], anch'esse reputate pienamente attendibili e anche confermative di quelle del Concialdi.

Cite.

Da tali dichiarazioni, era emersovi due imputati, materialmente lo Spallino, ma d'intesa con il Lapolla, con un evidente atteggiamento minatorio, minacciando l'irrogazione, anche nei confronti del Turchi - che ne era stato particolarmente intimorito - di una sanzione, connessa alla postdatazione dell'assegno, notevolmente superiore a quella prevista dalla legge, e prospettando il sequestro sia di tale assegno sia della merce scaricata, avevano costretto il Turchi a lasciare in consegna tale merce al Lapolla senza ricevere l'assegno la cui dazione, secondo quanto precedentemente convenuto tra lo stesso Lapolla e il Concialdi, costituiva condizione per la consegna della merce.

2.2. Tali accertati fatti sono stati correttamente qualificati come estorsione in concorso dalla Corte d'appello di Firenze, la quale ha parimenti correttamente escluso che gli stessi fatti dovessero essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone, come truffa o come abuso d'ufficio (secondo le qualificazioni alternativamente prospettate dai ricorrenti).

2.2.1. Quanto alla qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone, è noto come le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) abbiano ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art.393 cod. civ.) e di estorsione si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie).

Ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha in proposito logicamente evidenziato come la consegna della merce solo dietro dazione dell'assegno fosse stata previamente concordata col Concialdi dal Lapolla e come quest'ultimo non avesse quindi affatto detto al Concialdi che non intendeva pagare la merce al momento della consegna della stessa in ragione di contestazioni relative a precedenti forniture a lui fatte dal Concialdi, sicché doveva escludersi che il Lapolla avesse agito nel perseguimento del profitto consistente nel ristoro, mediante "compensazione", del pregiudizio che gli sarebbe stato recato da dette contestate forniture.

2.2.2. Quanto alla qualificazione come truffa, la Corte di cassazione ha chiarito che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01).

La stessa Corte di cassazione ha altresì precisato che integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479-01).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha in proposito logicamente evidenziato come il male prospettato dell'irrogazione di una sanzione notevolmente superiore a quella prevista dalla legge e del sequestro sia dell'assegno sia della merce provenisse dagli stessi imputati (materialmente, dallo Spallino) e come in particolare il Turchi, secondo quanto da lui attendibilmente dichiarato, ne fosse stato particolarmente intimorito, risolvendosi, per tale ragione, a lasciare in consegna la merce al Lapolla senza ricevere l'assegno.Fattispecie che, alla luce dei ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente indotto la stessa Corte d'appello di Firenze a escludere l'inquadramento nel reato di truffa e a ritenere, invece, la sussistenza del reato di estorsione.

2.2.3. Quanto alla qualificazione come abuso d'ufficio, a prescindere dall'esistenza delle più volte ricordate condotte minacciose, la Corte d'appello di Firenze, dopo avere accertato che lo Spallino, al momento dei fatti, non stava esercitando le sue funzioni di maresciallo della Guardia di finanza, l'ha conseguentemente esclusa alla luce del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di abuso di ufficio non sussiste quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio agisca al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, anche se la condotta da lui posta in essere sia occasionata dalla svolgimento delle stesse (Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Sgroi, Rv. 256687- 01).

3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Secondo la Corte di cassazione, è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9), cod. pen. se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati e il compimento del reato (Sez. 5, n. 9102 del 16/10/2019, dep. 2020, Davì, Rv. 278662-01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273531-01).

Nel caso in esame, ai fini della ritenuta sussistenza di tale aggravante, la Corte d'appello di Firenze ha correttamente e logicamente evidenziato come la qualità dello Spallino di maresciallo della Guardia di Finanza avesse agevolato la commissione del reato, atteso che proprio detta qualità, che era stata spesa dall'imputato, che si era qualificato come tale sia al Turchi sia al Concialdi, aveva ingenerato nel Turchi il timore che lo Spallino potesse sia irrogargli una sanzione connessa alla postdatazione dell'assegno sia procedere al sequestro sis dello e stesso assegno sja della merce consegnata.

4. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernendo entrambi il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

4.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

Le attenuanti generiche, peraltro, non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale "concessione" da parte del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese fra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice, ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più particolare considerazione.

4.2. Premesso che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Firenze non gli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche perché egli era imputato in un altro procedimento penale - tale ragione, infatti, era stata ravvisata dal Tribunale di Firenze ma non è stata ripresa dalla Corte d'appello di Firenze - si deve osservare che tale Corte ha negato la concessione ai due imputati delle circostanze attenuanti generiche ritenendo l'insussistenza di situazioni tali da esigere considerazione in tale senso, escludendo, in particolare, che a ciò fosse sufficiente lo stato di incensuratezza dei due imputati, o che potessero rilevare l'invocata natura civilistica della questione, la quale evidenziava solo le ragioni che avevano dato causa alla commissione del reato, o la sottoposizione all'esame (che, peraltro, aveva assunto connotazioni solo difensive).

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

5. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernendo entrambi le statuizioni civili, possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono manifestamente infondati.

La Corte d'appello di Firenze, nel confermare la liquidazione del danno di € 35.000,00 in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha infatti adeguatamente dato conto di come tale importo fosse stato determinato considerando sia il danno patrimoniale, corrispondente al mai riscosso importo delle fatture emesse dal Concialdi, sia l'attualizzazione di tale danno, sia, infine, il danno non patrimoniale, stabilito, evidentemente, in via equitativa.

6. Alla stregua di quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili, e la dichiarazione di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ORZI, difensore di [OSCURATO:PERSONA], presente anche come sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza del 12/07/2017 del Tribunale di Firenze di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9), cod. pen., nonché al risarcimento del danno cagionato da tale reato alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidato in C 35.000,00. Il predetto reato di estorsione era stato contestato allo Spallino e al Lapolla perché, «in concorso tra loro, agendo materialmente [OSCURATO:PERSONA] di intesa con [OSCURATO:PERSONA], mediante minaccia, costringevano il corriere [OSCURATO:PERSONA] - titolare della ditta "Autotrasporti di [OSCURATO:PERSONA]" ed incaricato della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di Certaldo" - a lasciare in consegna, presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (già denominata "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C."), una partita di merce lavorata dalla ditta individuale "Karol" di [OSCURATO:PERSONA] per conto della predetta ditta "[OSCURATO:PERSONA]", merce per la quale lo stesso Turchi doveva ricevere, in sede di consegna e per conto della ditta Karol, un assegno post datato dell'importo di C 22.867,79 (assegno effettivamente emesso dalla società "[OSCURATO:PERSONA]" in favore della ditta "Karol", a garanzia del pagamento di precedenti forniture di merce lavorata, come preventivamente convenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva potuto visionare tale titolo in copia e compiere verifiche circa la completezza formale dello stesso presso la propria banca), così procurandosi l'ingiusto profitto costituito dal ricevimento della predetta merce, in danno del predetto Concialdi. Condotta e minaccia così articolate: - il Turchi, giunto presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" e scaricata materialmente la merce nel piazzale antistante l'accesso alla stessa, richiedeva di ricevere il suddetto assegno, come raccomandatogli espressamente dal titolare della "[OSCURATO:PERSONA] di Certaldo" (che a sua volta aveva ricevuto tale espressa disposizione dal Concialdi) quale condizione imprescindibile per poter eseguire la consegna della merce stessa; - lo Spallino, pubblico ufficiale in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Empoli, con il grado di maresciallo capo, previo accordo con Lapolla, si faceva trovare presso la ditta di quest'ultimo al momento dell'arrivo del corriere Turchi e si qualificava al medesimo quale "maresciallo della Guardia di Finanza", esibendogli anche il tesserino di riconoscimento; - lo Spallino ed il Lapolla facevano credere al Turchi che fosse in atto un controllo della Guardia di Finanza", laddove lo Spallino era intervenuto in favore del Lapolla per un'autonoma iniziativa, durante l'orario di servizio e utilizzando l'autovettura di servizio, ma al di fuori qualsivoglia incarico attinente al servizio prestato presso la struttura della Guardia di Finanza di appartenenza; - in particolare, lo Spallino, di intesa con il Lapolla, prospettava al Turchi che la merce dal medesimo scaricata doveva essere "sequestrata" ed alla richiesta del Turchi medesimo di ricevere l'assegno atteso dal Concialdi, lo minacciava prospettandogli l'irrogazione di una pesante "sanzione amministrativa" anche a carico del vettore, connessa al fatto che tale assegno era post-datato;- con ciò incutendo lo Spallino, di intesa con il Lapolla, il timore di un pericolo nel Turchi, che induceva quest'ultimo a sottostare alla richiesta dello Spallino medesimo di lasciare in consegna la suddetta merce presso la ditta "[OSCURATO:PERSONA]" e di allontanarsi dalla stessa senza aver ricevuto l'assegno bancario atteso dal Concialdi. Con l'aggravante di avere Spallino commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti la sua qualifica di pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA], frazione Stabbia, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]*. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Firenze, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorre deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 179, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente, premesso che aveva eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], lamenta che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare dell'Il giugno 2015 era stato notificato, a mezzo della pec, inviando una sola copia dello stesso decreto al predetto difensore in proprio e non anche la copia diretta all'imputato, con la conseguente nullità della notificazione, ex art. 179, lett. c), cod. proc. pen., inficiante anche gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 629 cod. pen. Il ricorrente lamenta l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto come estorsione, prospettando la qualificazione dello stesso, in prima battuta, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. pen.) e, in seconda battuta, come truffa aggravata ex art. 61, n. 9), cod. pen. Con riguardo alla prospettata qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, il ricorrente rappresenta che, dagli atti di causa, era emerso che il Lapolla aveva avanzato, nei confronti del Concialdi, «una contestazione in merito alla qualità di una precedente ma recentissima fornitura di tomaie per un valore di oltre € 20.000,00 della quale il Lapolla aveva rilevato l'esecuzione non ad opera d'arte da parte del Concialdi», con la conseguenza che i due imputati avevano agito nella convinzione ragionevole di «esercitare un proprio diritto economico antagonista rispetto a quello reclamato dal Concialdi». Con riguardo alla prospettata qualificazione come truffa, il ricorrente rappresenta che nella fattispecie di causa difettava: sia l'elemento della costrizione, atteso che non si ebbe una «invincibile coartazione», ma solo la prospettazione senz'altro maliziosa ma [...] un po' strampalata del pericolo del tutto immaginario conseguente all'eventuale ricezione dell'assegno bancario post datato» e che «nella stessa versione dei fatti offerta dal Turchi non si produsse alcun particolare turbamento da parte di costui, laddove il Concialdi, raggiunto telefonicamente dallo stesso Turchi, si mostrò per nulla intimorito»; sia il fare o l'omettere come risultato di una costrizione, atteso che, quanto al mancato ritiro della merce, «si trattò di una omissione autonoma del Turchi, che si "accontentò" di sentirsi dire che la merce era "sequestrata", così cedendo non all'asserita costrizione ma cadendo in errore dal raggiro sullo stato della merce che in realtà non era affatto sequestrata, né avrebbe potuto in alcun modo esserlo» e che, quanto all'omesso ritiro dell'assegno, «il Turchi si limitò a prendere atto della situazione dribblando il problema con la telefonata immediatamente fatta al Concialdi». 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 61, n. 9), cod. pen., rappresentando l'insussistenza dell'aggravante prevista da tale articolo, atteso che «non è stata la qualità di Maresciallo della Questura di Firenze [dello Spallino] a rendere possibile o ad agevolare la commissione del reato, bensì la sola e semplice enunciazione di questa qualifica» e che, in particolare, «tanto l'inesistente sequestro della merce, quanto la lezioncina (sbagliata) sull'assegno bancario furono emanazioni non del pubblico ufficiale in quanto tale, ma più semplicemente del comune e non preparatissimo cittadino». 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per «insufficienza della motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche». Il ricorrente rappresenta che il fatto, posto a base di tale mancata concessione, dell'essere egli «imputato in un altro procedimento penale per falso ideologico, per fatti attinenti a questa vicenda», era venuto meno a seguito dell'intervenuta assoluzione da detto reato, sicché, stante il proprio stato di incensuratezza, il congedo dalla Guardia di finanza e il mancato conseguimento di alcun vantaggio economico, e anche al fine di adeguare la pena al caso concreto, sarebbe necessario investire nuovamente il giudice di merito della questione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per «illogicità della motivazione quanto alle statuizioni civili». Il ricorrente rappresenta che la Corte d'appello di Firenze avrebbe «omesso di considerare che il valore della merce scaricata era di soli C 3.500,00 mentre l'assegno era "a data" [...]: dunque, un foglio di carta che poteva valere, in quanto spedito al creditore, come riconoscimento di debito. A ben vedere, dunque, il danno non poteva essere commisurato alla cifra portata dall'assegno (€ 22.000,00), bensì agli effetti della condotta esposta nel capo d'imputazione. In buona sostanza, il danno effettivo è quello di non aver avuto quel pomeriggio la disponibilità di un assegno che comunque non avrebbe potuto essere incassato se non alla scadenza e solo se provvisto di copertura; un danno cioè ben inferiore a quello liquidato». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. per avere la Corte d'appello di Firenze qualificato il fatto sub iudice come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Il ricorrente rappresenta che, come risultava dall'annotazione della polizia giudiziaria del 30 novembre 2012 (erroneamente indicata nella sentenza impugnata come del 30 dicembre 2012), redatta all'esito della perquisizione e del sequestro operati nei confronti del Lapolla, si traeva come tra lo stesso Lapolla e il Concialdi fosse in atto un contenzioso, attinente a un inadempimento contrattuale di quest'ultimo, alla luce del quale risultava come il Lapolla intendesse «gestire l'eventuale residuo debito [proprio] in compensazione con i difetti riscontrati e formalmente contestati» al Concialdi, con la conseguenza che lo stesso Lapolla non intendeva perseguire un profitto ingiusto ma «conseguire l'adempimento contrattuale da parte del Concialdi». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, la quale avrebbe travisato il contenuto della già menzionata annotazione della polizia giudiziaria del 30 novembre 2012 e delle lettere in essa richiamate, atteso che, dalla lettura di tali documenti, non sarebbe dato capire «come possa inferirsi l'ingiustizia del profitto che avrebbe voluto conseguire il Lapolla, atteso che nell'ambito di quel sinallagma contrattuale, a fronte di reciproche eccezioni di inadempimento da parte di contraenti e, appunto, di reciproci interessi, emerge dalla mera lettura del testo di tali missive che il Lapolla non avesse altra finalità che quella di conseguire l'adempimento contrattuale da parte del Concialdi». 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello di Firenze qualificato il fatto sub iudice come estorsione anziché come abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.). Il ricorrente rappresenta al riguardo che «è indubbio che quella mattina il Lapolla avesse chiesto aiuto al Maresciallo in servizio della Guardia di Finanza (Spallino), come del resto fatto anche in un recente passato, e che l'intervento fosse stato svolto da un ufficiale di p.g. nell'esercizio delle sue funzioni. Non vi è dubbio, altrettanto, che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] fu maldestro, sia nel rappresentare al Turchi la "grottesca" sanzione applicata al traente ed al trattario di un assegno postadatato, sia paventando un sequestro della merce, che peraltro, paradossalmente, si sarebbe tradotto in un danno per il medesimo Lapolla, che invece, di quella merce, chiedeva la riconsegna». 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. per avere la Corte d'appello di Firenze qualificato il fatto sub iudice come estorsione anziché come truffa aggravata ex art. 61, n. 9), cod. pen. Il ricorrente rappresenta al riguardo che «il Turchi, per la versione dallo stesso offerta, non [...] ebbe alcun particolare turbamento» dalla prospettazione del pericolo, del tutto immaginario, che gli sarebbe derivato dalla ricezione di un assegno post-datato e che «neppure lo ebbe il Concialdi immediatamente contattato telefonicamente dal Turchi». Il ricorrente argomenta ancora che: «[i]I mancato ritiro della merce da parte del Turchi non fu effetto di una costrizione, essendosi egli autonomamente "accontentato" di sentirsi dire che la merce era stata "sequestrata", cadendo così in errore in conseguenza del raggiro subito sullo stato della merce che, in realtà, non era stata sequestrata, né avrebbe potuto esserlo»; «[a]ltrettando deve dirsi in relazione all'omesso ritiro dell'assegno che, al di fuori di ogni profilo intimidatorio che comunque non vi fu, il Turchi si limitò a prendere atto della situazione e della prospettata sanzione per l'emissione dell'assegno postdatato, ma risolse quel suo momento con la telefonata immediatamente fatta al Concialdi». 4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 69-bis cod. pen. e l'insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente rappresenta come il fatto che la vicenda avesse dei contorni meramente civilistici, essendo relativa a un inadempimento contrattuale, che egli fosse incensurato e non avesse altre pendenze giudiziarie, che avesse immediatamente fornito agli inquirenti tutta la documentazione relativa al contenzioso in atto e si fosse sottoposto a esame e che avesse corrisposto, prima della sentenza di appello, C 10.000,00 al Concialdi, costituissero elementi tali da renderlo meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente deduce altresì l'irragionevolezza della motivazione della Corte d'appello di Firenze là dove ha negato detta concessione in ragione del fatto che il ricorrente, in sede di esame, era «rimasto fermo sulle proprie posizioni senza fare alcun tipo di ammissione o dare segno di resipiscenza».4.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta irragionevolezza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle statuizioni civili. Il ricorrente rappresenta in proposito che: posto che il Tribunale di Firenze aveva liquidato il danno di € 35.000,00 «già espressi all'attualità», «[b]ast[a] fare riferimento al tasso legale di interesse tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 12.7.2017 per avere contezza della totale sproporzione tra la somma in contestazione e quella liquidata a titolo di risarcimento del danno, ancor più perché non sorretta da alcuna motivazione sul punto»; la Corte d'appello di Firenze ha confermato le statuizioni civile del Tribunale di Firenze perché «comprensive [...] anche [del danno] morale determinato [...] equitativamente in misura condivisibile», laddove il Tribunale di Firenze non aveva fatto riferimento né al danno morale né all'utilizzo di un criterio equitativo per determinarlo, con la conseguenza che «non è dato comprendere quale determinazione equitativa del danno morale il giudice di appello abbia condiviso»; la stessa Corte d'appello di Firenze non ha tenuto conto del fatto che il Lapolla aveva già corrisposto al Concialdi la somma di € 10.000,00. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha infatti ripetutamente chiarito - affermando un principio che è condiviso dal Collegio - che, in tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata (cosiddetta pec), l'invio dell'atto da notificare in un'unica copia al difensore, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato, non dà luogo a nullità (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini, Rv. 276825-01; Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, Viggiani, Rv. 272313-01. Nella prima di tali sentenze, la Corte di cassazione ha in particolare ritenuto infondato il motivo di ricorso incentrato sull'omessa notifica al difensore di fiducia della comunicazione di un rinvio dell'udienza di appello per legittimo impedimento, eseguita mediante l'invio in unica copia dell'ordinanza e del cosiddetto biglietto di cancelleria, nel quale era specificato che destinatari della comunicazione dovevano intendersi sia il difensore che l'imputato domiciliato presso di lui ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.). Nel caso in esame, dall'esame degli atti del procedimento, risulta che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare dell'11 giugno 2015 era stato notificato, a mezzo della pec, al difensore dello Spallino «anche quale domiciliatario». Ne consegue che, alla luce del rammentato principio, affermato dalla Corte di cassazione, la denunciata nullità della notificazione e, conseguentemente, della sentenza impugnata, non sussiste.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], attenendo tutti alla qualificazione giuridica del fatto attribuito ai due imputati, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. 2.1. La Corte d'appello di Firenze ha ritenuto la responsabilità dei due imputati per il fatto loro contestato, e la qualificazione dello stesso come estorsione in concorso, sulla scorta, oltre che di alcuni sms scambiati tra i due imputati - in particolare, quelli scambiati alle ore 06:53 dello stesso 8 agosto 2022, che comprovavano come l'intervento dello Spallino fosse stato previamente concordato con il Lapolla - delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], reputate pienamente attendibili, e dell'incaricato del trasporto e della consegna della merce [OSCURATO:PERSONA], anch'esse reputate pienamente attendibili e anche confermative di quelle del Concialdi. Cite. Da tali dichiarazioni, era emersovi due imputati, materialmente lo Spallino, ma d'intesa con il Lapolla, con un evidente atteggiamento minatorio, minacciando l'irrogazione, anche nei confronti del Turchi - che ne era stato particolarmente intimorito - di una sanzione, connessa alla postdatazione dell'assegno, notevolmente superiore a quella prevista dalla legge, e prospettando il sequestro sia di tale assegno sia della merce scaricata, avevano costretto il Turchi a lasciare in consegna tale merce al Lapolla senza ricevere l'assegno la cui dazione, secondo quanto precedentemente convenuto tra lo stesso Lapolla e il Concialdi, costituiva condizione per la consegna della merce. 2.2. Tali accertati fatti sono stati correttamente qualificati come estorsione in concorso dalla Corte d'appello di Firenze, la quale ha parimenti correttamente escluso che gli stessi fatti dovessero essere qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone, come truffa o come abuso d'ufficio (secondo le qualificazioni alternativamente prospettate dai ricorrenti). 2.2.1. Quanto alla qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone, è noto come le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) abbiano ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art.393 cod. civ.) e di estorsione si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha in proposito logicamente evidenziato come la consegna della merce solo dietro dazione dell'assegno fosse stata previamente concordata col Concialdi dal Lapolla e come quest'ultimo non avesse quindi affatto detto al Concialdi che non intendeva pagare la merce al momento della consegna della stessa in ragione di contestazioni relative a precedenti forniture a lui fatte dal Concialdi, sicché doveva escludersi che il Lapolla avesse agito nel perseguimento del profitto consistente nel ristoro, mediante "compensazione", del pregiudizio che gli sarebbe stato recato da dette contestate forniture. 2.2.2. Quanto alla qualificazione come truffa, la Corte di cassazione ha chiarito che il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddetta vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2), cod. pen., quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell'alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall'agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01). La stessa Corte di cassazione ha altresì precisato che integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Firenze ha in proposito logicamente evidenziato come il male prospettato dell'irrogazione di una sanzione notevolmente superiore a quella prevista dalla legge e del sequestro sia dell'assegno sia della merce provenisse dagli stessi imputati (materialmente, dallo Spallino) e come in particolare il Turchi, secondo quanto da lui attendibilmente dichiarato, ne fosse stato particolarmente intimorito, risolvendosi, per tale ragione, a lasciare in consegna la merce al Lapolla senza ricevere l'assegno.Fattispecie che, alla luce dei ricordati principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente indotto la stessa Corte d'appello di Firenze a escludere l'inquadramento nel reato di truffa e a ritenere, invece, la sussistenza del reato di estorsione. 2.2.3. Quanto alla qualificazione come abuso d'ufficio, a prescindere dall'esistenza delle più volte ricordate condotte minacciose, la Corte d'appello di Firenze, dopo avere accertato che lo Spallino, al momento dei fatti, non stava esercitando le sue funzioni di maresciallo della Guardia di finanza, l'ha conseguentemente esclusa alla luce del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di abuso di ufficio non sussiste quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio agisca al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, anche se la condotta da lui posta in essere sia occasionata dalla svolgimento delle stesse (Sez. 6, n. 42836 del 02/10/2013, Sgroi, Rv. 256687- 01). 3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Secondo la Corte di cassazione, è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9), cod. pen. se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati e il compimento del reato (Sez. 5, n. 9102 del 16/10/2019, dep. 2020, Davì, Rv. 278662-01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273531-01). Nel caso in esame, ai fini della ritenuta sussistenza di tale aggravante, la Corte d'appello di Firenze ha correttamente e logicamente evidenziato come la qualità dello Spallino di maresciallo della Guardia di Finanza avesse agevolato la commissione del reato, atteso che proprio detta qualità, che era stata spesa dall'imputato, che si era qualificato come tale sia al Turchi sia al Concialdi, aveva ingenerato nel Turchi il timore che lo Spallino potesse sia irrogargli una sanzione connessa alla postdatazione dell'assegno sia procedere al sequestro sis dello e stesso assegno sja della merce consegnata. 4. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernendo entrambi il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. 4.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Le attenuanti generiche, peraltro, non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale "concessione" da parte del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese fra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice, ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più particolare considerazione. 4.2. Premesso che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Firenze non gli ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche perché egli era imputato in un altro procedimento penale - tale ragione, infatti, era stata ravvisata dal Tribunale di Firenze ma non è stata ripresa dalla Corte d'appello di Firenze - si deve osservare che tale Corte ha negato la concessione ai due imputati delle circostanze attenuanti generiche ritenendo l'insussistenza di situazioni tali da esigere considerazione in tale senso, escludendo, in particolare, che a ciò fosse sufficiente lo stato di incensuratezza dei due imputati, o che potessero rilevare l'invocata natura civilistica della questione, la quale evidenziava solo le ragioni che avevano dato causa alla commissione del reato, o la sottoposizione all'esame (che, peraltro, aveva assunto connotazioni solo difensive). Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 5. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernendo entrambi le statuizioni civili, possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono manifestamente infondati. La Corte d'appello di Firenze, nel confermare la liquidazione del danno di € 35.000,00 in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha infatti adeguatamente dato conto di come tale importo fosse stato determinato considerando sia il danno patrimoniale, corrispondente al mai riscosso importo delle fatture emesse dal Concialdi, sia l'attualizzazione di tale danno, sia, infine, il danno non patrimoniale, stabilito, evidentemente, in via equitativa. 6. Alla stregua di quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sen
Sentenza Cassazione n. 46191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris