CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 36178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 3 0 AGO 2023 SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 03/03/2022 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 'N 7.1.0NA zu\RIO3 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Dianci udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Lu gi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 3 marzo 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 11 febbraio 2020 del GIP del Tribunale di Salerno che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di hashish. 2. Ricorre per cassazxine l'imputato per violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione. Eccepisce la nullità del decreto di fissazione dell'udienza in appello perché la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, e dell'art. 161, quarto comma, cod. pen., sebbene non fosse stato effettuato alcun tentativo al domicilio eletto. Lamenta altresì il diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il diniego di una pena più mite giustificato da elementi, quali la mancanza di dimora, di lavoro e di reddito, non emergenti dagli atti processuali. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. La notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello risulta correttamente eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. e dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (così nella relata della notifica a mezzo pec), oltre che al domicilio eletto, per il quale risulta, stante il mancato rinvenimento dell'imputato, l'invio della raccomandata. Secondo la sentenza a Sezioni Unite Tuppi (n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771 e 271772), il difetto di notifica integra, comunque, una nullità a regime intermedio e, nel caso in esame, il difensore non ha eccepito alcunché all'udienza dell'appello. Quanto al diniego del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la conclusione della Corte territoriale è ineccepibile perché l'imputato deteneva 17 stecche di hashish e 13 bustine di marijuana, in pubblica via, in pieno giorno e disponeva di denaro contante in piccolo taglio cdmpatibile con il prezzo di mercato della sostanza. I Giudici hanno infatti assolto all'obbligo motivazionale, valutando tutti i parametri che la giurisprudenza richiede di considerare in questi casi (Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657-01). La pena detentiva è stata quantificata in anni 2 e mesi 6 di reclusione, in misura prossima al minimo edittale e quindi non è sindacabile in questa sede (Sez. 2, n. 36104 del 27/02/2017, Mastro, Rv. 271243-01 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). Le circostanze attenuanti generiche sono state rigettate motivatamente in assenza di elementi favorevoli da valutare al di là dell'incensuratezza, mentre il fatto di essere senza fissa dimora, di non avere reddito né lavoro sono stati elementi appropriatamente valorizzati per giustificare la confisca allargata del denaro ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso va in definitiva rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, i