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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 03186/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4388/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FORLI' n. 1147/2021 depositata il 18/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 18 novembre 2021 n. 1147/2021 resa dal Tribunale di Forlì. [OSCURATO:PERSONA] di Savignano sul Rubicone, via Garibaldi 30,resiste con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il Tribunale di Forlì, confermando la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di Forlì, ha respinto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla deliberazione assembleare del [OSCURATO:PERSONA] del 12 febbraio 2020.

La delibera impugnata, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio annuale 2020, aveva deciso di non provvedere alla manutenzione del giardino particella 2643, in quanto di proprietà esclusiva di terzi.

L’estraneità di tale particella alla proprietà condominiale è stata ritenuta incontestata dal Tribunale di Forlì, non deponendo in senso diverso l’invocato art. 8 del regolamento di condominio e dovendosi altresì ritenere non provata la destinazione dell’area all’uso comune.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. 1117, “1118 bis n. 3”, 1123, 1130, 1135 n. 4, c.c. e del regolamento condominiale.

Il ricorrente sostiene di non aver “eccepito il potere del condominio di disporre dell’area”.

Si contesta alla sentenza impugnata anche il riferimento all’art. 8 del regolamento condominiale e si assume che dalla visura catastale l’area oggetto di lite risulta al servizio di entrambi i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Viene dedotta anche l’intervenuta modifica dei criteri di riparto delle spese di manutenzione della particella 2643.

Il secondo motivo di ricorso allega l’omesso esame circa un fatto decisivo, specificando che il verbale di assemblea riportava la richiesta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutore di [OSCURATO:PERSONA], di dividere il costo della manutenzione con il [OSCURATO:PERSONA], mentre l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era presente all’assemblea.

Tale domanda doveva, peraltro, essere inserita all’ordine del giorno.

Viene ancora richiamato il regolamento di condominio quanto alle spese di manutenzione del cortile.

I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, vanno respinti.

Innanzitutto, opera per essi la previsione di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).

Le censure sono comunque infondate.

Va infatti ribadito che non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale la deliberazione che determini a maggioranza l'ambito dei beni comuni e delle proprietà esclusive (ex multis, Cass. Sez. 2, 31/08/2017, n. 20612; Cass. Sez. 2, 20/03/2015, n. 5657).

Né pertanto dal giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c. - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art.34 c.p.c., che però poi imporrebbe la partecipazione, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. – può discendere una sentenza avente efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli (ex multis, Cass. Sez. 2 22/11/2021, n. 35794 ).

In tal senso, la deliberazione assembleare del [OSCURATO:PERSONA] approvata il 12 febbraio 2020 aveva correttamente deciso di non provvedere alla manutenzione del giardino particella 2643, in quanto ritenuta di proprietà esclusiva.

L’estraneità di tale particella alla proprietà condominiale è stata ritenuta altresì incontestata dal Tribunale di Forlì, non deponendo in senso diverso l’invocato art. 8 del regolamento di condominio e dovendosi altresì ritenere non provata la destinazione dell’area all’uso comune.

Non spetta, infatti, all’assemblea adottare una delibera avente ad oggetto l’esecuzione di opere sulle proprietà esclusive dei condomini, nonché la conseguente ripartizione delle spese derivatene.

Il Tribunale ha negato la condominialità del giardino particella 2643 sulla base di una ricostruzione dei fatti di causa operata in via inferenziale dall’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Del resto, i cortili, gli spazi verdi, le zone di rispetto, ovvero le aree scoperte comprese tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, le quali servono a dare luce e aria agli ambienti circostanti che vi prospettano, rientrano nel novero dei beni che vanno ritenuti comuni in forza della presunzione di appartenenza a tutti i condomini ex art. 1117 c.c., vincibile soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo, sempre che siano destinati oggettivamente, per le loro caratteristiche strutturali, al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari.

L’accertamento del collegamento strutturale e funzionale fra un bene pur compreso nell’elencazione dell’art. 1117 c.c. e l’edificio condominiale è frutto di apprezzamento di fatto spettante ai giudici di merito e sindacabile solo nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ovvero censurando, nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Inoltre, per l’individuazione delle parti comuni, come i cortili, agli effetti dell’art. 1117 c.c., rilevano le risultanze del titolo costitutiv o del condominio, e non quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d’acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (cfr. Cass. Sez. 2, 03/05/1993, n. 5125; Cass. Sez. 2, 18/04/2002, n. 5633; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8012;Cass.

Sez. 2, 16/09/2019, n. 23001).

Il ricorso si esaurisce in una prospettazione alternativa dei fatti posti a base della sentenza impugnata, senza peraltro indicare specificamente il contenuto dei documenti su cui le censure poggiano, secondo quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

L’integrale soccombenza della ricorrente comporta la evidente infondatezza della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4388/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FORLI' n. 1147/2021 depositata il 18/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 18 novembre 2021 n. 1147/2021 resa dal Tribunale di Forlì. [OSCURATO:PERSONA] di Savignano sul Rubicone, via Garibaldi 30,resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente ha depositato memoria. Il Tribunale di Forlì, confermando la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di Forlì, ha respinto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dalla condomina [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla deliberazione assembleare del [OSCURATO:PERSONA] del 12 febbraio 2020. La delibera impugnata, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio annuale 2020, aveva deciso di non provvedere alla manutenzione del giardino particella 2643, in quanto di proprietà esclusiva di terzi. L’estraneità di tale particella alla proprietà condominiale è stata ritenuta incontestata dal Tribunale di Forlì, non deponendo in senso diverso l’invocato art. 8 del regolamento di condominio e dovendosi altresì ritenere non provata la destinazione dell’area all’uso comune. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. 1117, “1118 bis n. 3”, 1123, 1130, 1135 n. 4, c.c. e del regolamento condominiale. Il ricorrente sostiene di non aver “eccepito il potere del condominio di disporre dell’area”. Si contesta alla sentenza impugnata anche il riferimento all’art. 8 del regolamento condominiale e si assume che dalla visura catastale l’area oggetto di lite risulta al servizio di entrambi i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Viene dedotta anche l’intervenuta modifica dei criteri di riparto delle spese di manutenzione della particella 2643. Il secondo motivo di ricorso allega l’omesso esame circa un fatto decisivo, specificando che il verbale di assemblea riportava la richiesta dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], tutore di [OSCURATO:PERSONA], di dividere il costo della manutenzione con il [OSCURATO:PERSONA], mentre l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non era presente all’assemblea. Tale domanda doveva, peraltro, essere inserita all’ordine del giorno. Viene ancora richiamato il regolamento di condominio quanto alle spese di manutenzione del cortile. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, vanno respinti. Innanzitutto, opera per essi la previsione di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata per omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). Le censure sono comunque infondate. Va infatti ribadito che non rientra nei poteri dell'assemblea condominiale la deliberazione che determini a maggioranza l'ambito dei beni comuni e delle proprietà esclusive (ex multis, Cass. Sez. 2, 31/08/2017, n. 20612; Cass. Sez. 2, 20/03/2015, n. 5657). Né pertanto dal giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c. - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art.34 c.p.c., che però poi imporrebbe la partecipazione, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario. – può discendere una sentenza avente efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli (ex multis, Cass. Sez. 2 22/11/2021, n. 35794 ). In tal senso, la deliberazione assembleare del [OSCURATO:PERSONA] approvata il 12 febbraio 2020 aveva correttamente deciso di non provvedere alla manutenzione del giardino particella 2643, in quanto ritenuta di proprietà esclusiva. L’estraneità di tale particella alla proprietà condominiale è stata ritenuta altresì incontestata dal Tribunale di Forlì, non deponendo in senso diverso l’invocato art. 8 del regolamento di condominio e dovendosi altresì ritenere non provata la destinazione dell’area all’uso comune. Non spetta, infatti, all’assemblea adottare una delibera avente ad oggetto l’esecuzione di opere sulle proprietà esclusive dei condomini, nonché la conseguente ripartizione delle spese derivatene. Il Tribunale ha negato la condominialità del giardino particella 2643 sulla base di una ricostruzione dei fatti di causa operata in via inferenziale dall’apprezzamento delle risultanze istruttorie. Del resto, i cortili, gli spazi verdi, le zone di rispetto, ovvero le aree scoperte comprese tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, le quali servono a dare luce e aria agli ambienti circostanti che vi prospettano, rientrano nel novero dei beni che vanno ritenuti comuni in forza della presunzione di appartenenza a tutti i condomini ex art. 1117 c.c., vincibile soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo, sempre che siano destinati oggettivamente, per le loro caratteristiche strutturali, al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari. L’accertamento del collegamento strutturale e funzionale fra un bene pur compreso nell’elencazione dell’art. 1117 c.c. e l’edificio condominiale è frutto di apprezzamento di fatto spettante ai giudici di merito e sindacabile solo nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ovvero censurando, nel rispetto dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Inoltre, per l’individuazione delle parti comuni, come i cortili, agli effetti dell’art. 1117 c.c., rilevano le risultanze del titolo costitutiv o del condominio, e non quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d’acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (cfr. Cass. Sez. 2, 03/05/1993, n. 5125; Cass. Sez. 2, 18/04/2002, n. 5633; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8012;Cass. Sez. 2, 16/09/2019, n. 23001). Il ricorso si esaurisce in una prospettazione alternativa dei fatti posti a base della sentenza impugnata, senza peraltro indicare specificamente il contenuto dei documenti su cui le censure poggiano, secondo quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. L’integrale soccombenza della ricorrente comporta la evidente infondatezza della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
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