Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02283/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14014-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio“[OSCURATO:PERSONA] e Associati - [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1054/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Carmagnola propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva rigettato l’appello dell’ente locale avverso la sentenza n. 1655/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso avviso di accertamento ICI 2009; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 30/11/2022, l’Ente impositore ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con la società contribuente, chiedendo compensarsi le spese di lite;

1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la società contribuente;

1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite;

1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14014-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio“[OSCURATO:PERSONA] e Associati - [OSCURATO:PERSONA]”, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1054/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/1/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Carmagnola propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte aveva rigettato l’appello dell’ente locale avverso la sentenza n. 1655/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Torino in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso avviso di accertamento ICI 2009; la società contribuente resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 30/11/2022, l’Ente impositore ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con la società contribuente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la società contribuente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, dell
Sentenza Cassazione n. 02283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris