CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 36395/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della [OSCURATO:PERSONA].DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25709/2019 la Corte d' Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 07/05/2018, confermava l' affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo a) (ricettazione di autovettura [OSCURATO:PERSONA] di provenienza furtiva) nonché per il reato di cui al capo b) ( riqualificata la condotta ex art. 648 bis c.p. quale ipotesi di ricettazione di altro mezzo rubato) e rideterminava il trattamento sanzionatorio in anni due e mesi tre di reclusione. 2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Lamenta che la corte di merito, disapplicando i principi giurisprudenziali in materia ed in modo contraddittorio, aveva da un lato riconosciuto, quanto alla ricettazione del mezzo Apecar di cui al capo b), che trattavasi di "un mezzo assai vetusto il cui valore attuale di mercato non è certo quello nella dichiarazione di vendita prodotta" e, per altro verso, aveva negato il riconoscimento della menzionata attenuante in relazione al reato di cui al menzionato capo b) sul presupposto che la pena per tale reato in continuazione era stata già ridotta in modo considerevole e, quindi, per ragioni del tutto avulse dalla previsione normativa come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla sola rilevanza ai fini della concessione della menzionata attenuante, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, del modesto valore del bene. 3. Osserva la Corte che la motivazione è da ritenere corretta in diritto in quanto la corte di appello ha rilevato come il danno patrimoniale effettivamente verificatosi era stato già valutato ai fini della quantificazione della pena in continuazione in misura assai ridotta e, pertanto, non poteva essere valutato per due volte. Trattasi di ragionamento congruo e logico che resiste alle censure di parte ricorrente. Per altro verso dal momento che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res" (vedi Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017 Ud. (dep. 13/02/2017 ) Rv. 269241 - 01, avendo la corte di appello parlato semplicemente di un mezzo vetusto non risultano accertati in fatto elementi tali da confermare in ogni caso una irrisorietà del danno in questione. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 10 Settembre 2021 Il consigliere esten