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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18565/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia aggravata; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per i fatti a lui ascritti deducendo che le dichiarazioni della persona offesa non potrebbero ritenersi prive di intento calunnioso solo perché questa non si era costituita parte civile, avendo ella dichiarato fatti non veritieri e non essendo peraltro stata svolta una perizia calligrafica sulle missive che le sarebbero state inviate da esso ricorrente; Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché reitera doglianze già congruamente disattese dalla Corte territoriale, la quale ha posto in rilievo come dalle dichiarazioni della persona offesa lineari, logiche e verosimili e tali, quindi, da denotarne l'attendibilità — è emerso che l'imputato da lungo tempo insultava verbalmente la stessa e la figlia; Considerato che, come ha pure evidenziato logicamente la decisione impugnata, tali circostanze sono state corroborate dalle propalazioni di una vicina di casa, la quale ha confermato che nel tempo la situazione era divenuta pesante e la persona offesa era stata minacciata dall'imputato in sua presenza, in un'occasione anche con un coltello; Rilevato che, in forza di tale solido sostrato probatorio fondato sulle risultanze processuali, anche tenendo conto del silenzio dell'imputato che non si è reso disponibile a rendere dichiarazioni, le decisioni di merito hanno congruamente desunto che non poteva essere che questi l'autore delle missive e che sarebbe stato peraltro superfluo disporre una perizia grafologica, atteso che egli avrebbe potuto delegare il compito di scrivere le stesse ad altri soggetti; Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'applicazione della recidiva contestata; Rilevato che tale motivo è manifestamente infondato poiché, come ha già del resto evidenziato la Corte territoriale, la recidiva contestata non è stata applicata dal Tribunale, atteso che essa non è stata menzionata nella decisione di primo grado, con conseguente implicita esclusione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia aggravata; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità penale per i fatti a lui ascritti deducendo che le dichiarazioni della persona offesa non potrebbero ritenersi prive di intento calunnioso solo perché questa non si era costituita parte civile, avendo ella dichiarato fatti non veritieri e non essendo peraltro stata svolta una perizia calligrafica sulle missive che le sarebbero state inviate da esso ricorrente; Rilevato che si tratta di censura manifestamente infondata poiché reitera doglianze già congruamente disattese dalla Corte territoriale, la quale ha posto in rilievo come dalle dichiarazioni della persona offesa lineari, logiche e verosimili e tali, quindi, da denotarne l'attendibilità — è emerso che l'imputato da lungo tempo insultava verbalmente la stessa e la figlia; Considerato che, come ha pure evidenziato logicamente la decisione impugnata, tali circostanze sono state corroborate dalle propalazioni di una vicina di casa, la quale ha confermato che nel tempo la situazione era divenuta pesante e la persona offesa era stata minacciata dall'imputato in sua presenza, in un'occasione anche con un coltello; Rilevato che, in forza di tale solido sostrato probatorio fondato sulle risultanze processuali, anche tenendo conto del silenzio dell'imputato che non si è reso disponibile a rendere dichiarazioni, le decisioni di merito hanno congruamente desunto che non poteva essere che questi l'autore delle missive e che sarebbe stato peraltro superfluo disporre una perizia grafologica, atteso che egli avrebbe potuto delegare il compito di scrivere le stesse ad altri soggetti; Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'applicazione della recidiva contestata; Rilevato che tale motivo è manifestamente infondato poiché, come ha già del resto evidenziato la Corte territoriale, la recidiva contestata non è stata applicata dal Tribunale, atteso che essa non è stata menzionata nella decisione di primo grado, con conseguente implicita esclusione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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