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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33363/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è possibile invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in merito alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato.

Infatti, la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili, esaminando l'incidenza dell'illecito in termini di offensività della condotta; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la mancata esclusione della recidiva 3 Z.111-1 CL e ymanifestamente infondato, in quanto non è consentito dalla legge in sede di legittimità invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; -2- e P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è possibile invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507); [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge in merito alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato. Infatti, la sentenza impugnata ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili, esaminando l'incidenza dell'illecito in termini di offensività della condotta; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la mancata esclusione della recidiva 3 Z.111-1 CL e ymanifestamente infondato, in quanto non è consentito dalla legge in sede di legittimità invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; -2- e P.Q.M
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