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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14898/2026

Testo disponibile della fonte

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n Lecce, [OSCURATO:PERSONA] n. 8.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto P.t.

O [OSCURATO:PERSONA].-intimato-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 731/2021, depositata il12/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso l’ordinanzaingiunzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui gli è stata applicata la sanzione di €772,00 ai sensi dell’art. 7, comma quindicesimo bis, del d.lgs. 285/1992(CDS) per aver esercitato l’attività di parcheggiatore in data 20.08.2017,Numero registro generale 20354/2021Numero sezionale 3065/2025Numero di raccolta generale 14898/2026Data pubblicazione 18/05/2026presso un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], nei pressi del lido [OSCURATO:PERSONA], senzaessere autorizzato.L’opponente aveva sostenuto di essere semplice comodatario dell’area eche la condotta era stata posta in essere da soggetti non imputabili,lamentando l’eccessivo importo della sanzione.Il giudice di pace ha annullato la sanzione per vizio di motivazione.Su appello della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce il Tribunale, in totale riforma delladecisione, ha ritenuto legittimo il provvedimento opposto.Con riferimento alle questioni rimaste controverse, il giudice di appello haaffermato che l’attività di parcheggiatore è sanzionabile, in difetto diautorizzazione, anche se esercitata su area privata soggetta a vincoli,evidenziando che in loco erano state rinvenute numerosissime auto e chel’accesso era consentito in modo indifferenziato e senza alcunalimitazione.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] di Lecce non si è costituita nel giudizio di legittimità.La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sestasezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanzainterlocutoria n. 24018/2022.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 7, commaquindicesimo bis, del d.lgs. 285/1992 (CDS), sostenendo che, per laconfigurabilità dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, ènecessario che essa sia svolto su area pubblica o su area privata soggettaall’uso pubblico, tale non essendo quella cui non possa accedereindiscriminatamente chiunque in funzione dell’esercizio dell’attività o deiservizi che in essa vengono svolti, evidenziando che nel caso in esamel’uso era consentito solo ai soggetti che avessero chiesto di parcheggiare.Numero registro generale 20354/2021Numero sezionale 3065/2025Numero di raccolta generale 14898/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il motivo è infondato.1.1.

L’art. 7, comma 15 bis, del codice della strada prevede che “salvoche il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione,anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitaresenza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sonopuniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro 769 ad euro

3.095. Se nell'attività sono impiegati minori, o se ilsoggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione conprovvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a unanno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.

È sempre disposta laconfisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI,capo I, sezione I.L’esercizio dell’attività di parcheggio è soggetta ad autorizzazione.La nozione di parcheggio non è circoscritta alle sole aree pubbliche: l’art.3, comma primo, n. 34 definisce genericamente come parcheggio l’area ol’infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta,regolamentata o non, dei veicoli.L’art. 7, comma sesto del CDS, come modificato dall’art. 23, commaprimo, lettera a) n. 3 del d.lgs. 177/2024 che ha introdotto modifiche alcodice, attualmente dispone, con previsione sopravvenuta al fattocontestato ma non innovativa della disciplina previgente, che le aree diparcheggio sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso siaindiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa oregolato da barriere o altri dispositivi mobili.Deve poi considerarsi che il codice della strada trova applicazione sia allearee pubbliche che alle aree private ove si svolge la circolazione purchédestinate all’uso pubblico, ossia all’utilizzo indiscriminato da parte di unamolteplicità indefinita di utenti e difatti l’art. 38, comma decimo, delcodice prescrive che la segnaletica stradale deve essere appostaobbligatoriamente sulle strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietàNumero registro generale 20354/2021Numero sezionale 3065/2025Numero di raccolta generale 14898/2026Data pubblicazione 18/05/2026privata aperte all'uso pubblico.

Nelle aree private non aperte all'usopubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata,devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.Se l’area privata è destinata al parcheggio con possibilità di accessoindiscriminato delle persone allo scopo di parcheggiare, è applicabile l’art.7, comma 15 bis, del CDS e per l’esercizio dell’attività è richiestal’autorizzazione.2.

Anche nel caso in esame l’attività di parcheggio era stata svolta senzaautorizzazione su un suolo cui era possibile accedere da parte diqualunque interessato, senza limitazioni soggettive e senza alcuntesserino che attestasse il possesso della qualità di associato ad unapresunta Associazione, proprietaria dell’area, che svolgesse attività afavore di soggetti disabili, come inizialmente dedotto dall’opponente.Il tribunale ha, difatti, stabilito che l’area era aperta all’accessoindiscriminato di coloro che intendessero parcheggiare, ai quali erachiesto il pagamento di una somma.Il ricorso è, quindi, respinto.Non luogo a provvedere sulle spese poiché la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce non hasvolto difese.Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 20354/2021Numero sezionale 3065/2025Numero di raccolta generale 14898/2026Data pubblicazione 18/05/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 16.12.2025.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Lecce, [OSCURATO:PERSONA] n. 8.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto P.t. O [OSCURATO:PERSONA].-intimato-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 731/2021, depositata il12/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso l’ordinanzaingiunzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui gli è stata applicata la sanzione di €772,00 ai sensi dell’art. 7, comma quindicesimo bis, del d.lgs. 285/1992(CDS) per aver esercitato l’attività di parcheggiatore in data 20.08.2017,Numero registro generale 20354/2021Numero sezionale 3065/2025Numero di raccolta generale 14898/2026Data pubblicazione 18/05/2026presso un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA], nei pressi del lido [OSCURATO:PERSONA], senzaessere autorizzato.L’opponente aveva sostenuto di essere semplice comodatario dell’area eche la condotta era stata posta in essere da soggetti non imputabili,lamentando l’eccessivo importo della sanzione.Il giudice di pace ha annullato la sanzione per vizio di motivazione.Su appello della [OSCURATO:PERSONA] di Lecce il Tribunale, in totale riforma delladecisione, ha ritenuto legittimo il provvedimento opposto.Con riferimento alle questioni rimaste controverse, il giudice di appello haaffermato che l’attività di parcheggiatore è sanzionabile, in difetto diautorizzazione, anche se esercitata su area privata soggetta a vincoli,evidenziando che in loco erano state rinvenute numerosissime auto e chel’accesso era consentito in modo indifferenziato e senza alcunalimitazione.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] di Lecce non si è costituita nel giudizio di legittimità.La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sestasezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanzainterlocutoria n. 24018/2022.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 7, commaquindicesimo bis, del d.lgs. 285/1992 (CDS), sostenendo che, per laconfigurabilità dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, ènecessario che essa sia svolto su area pubblica o su area privata soggettaall’uso pubblico, tale non essendo quella cui non possa accedereindiscriminatamente chiunque in funzione dell’esercizio dell’attività o deiservizi che in essa vengono svolti, evidenziando che nel caso in esamel’uso era consentito solo ai soggetti che avessero chiesto di parcheggiare.Numero registro generale 20354/2021Numero sezionale 3065/2025Numero di raccolta generale 14898/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il motivo è infondato.1.1. L’art. 7, comma 15 bis, del codice della strada prevede che “salvoche il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione,anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitaresenza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sonopuniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro 769 ad euro 3.095. Se nell'attività sono impiegati minori, o se ilsoggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione conprovvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a unanno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta laconfisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI,capo I, sezione I.L’esercizio dell’attività di parcheggio è soggetta ad autorizzazione.La nozione di parcheggio non è circoscritta alle sole aree pubbliche: l’art.3, comma primo, n. 34 definisce genericamente come parcheggio l’area ol’infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta,regolamentata o non, dei veicoli.L’art. 7, comma sesto del CDS, come modificato dall’art. 23, commaprimo, lettera a) n. 3 del d.lgs. 177/2024 che ha introdotto modifiche alcodice, attualmente dispone, con previsione sopravvenuta al fattocontestato ma non innovativa della disciplina previgente, che le aree diparcheggio sono considerate ad uso pubblico nel caso in cui l'accesso siaindiscriminato, ancorché subordinato al pagamento di una tariffa oregolato da barriere o altri dispositivi mobili.Deve poi considerarsi che il codice della strada trova applicazione sia allearee pubbliche che alle aree private ove si svolge la circolazione purchédestinate all’uso pubblico, ossia all’utilizzo indiscriminato da parte di unamolteplicità indefinita di utenti e difatti l’art. 38, comma decimo, delcodice prescrive che la segnaletica stradale deve essere appostaobbligatoriamente sulle strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietàNumero registro generale 20354/2021Numero sezionale 3065/2025Numero di raccolta generale 14898/2026Data pubblicazione 18/05/2026privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'usopubblico l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata,devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento.Se l’area privata è destinata al parcheggio con possibilità di accessoindiscriminato delle persone allo scopo di parcheggiare, è applicabile l’art.7, comma 15 bis, del CDS e per l’esercizio dell’attività è richiestal’autorizzazione.2. Anche nel caso in esame l’attività di parcheggio era stata svolta senzaautorizzazione su un suolo cui era possibile accedere da parte diqualunque interessato, senza limitazioni soggettive e senza alcuntesserino che attestasse il possesso della qualità di associato ad unapresunta Associazione, proprietaria dell’area, che svolgesse attività afavore di soggetti disabili, come inizialmente dedotto dall’opponente.Il tribunale ha, difatti, stabilito che l’area era aperta all’accessoindiscriminato di coloro che intendessero parcheggiare, ai quali erachiesto il pagamento di una somma.Il ricorso è, quindi, respinto.Non luogo a provvedere sulle spese poiché la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce non hasvolto difese.Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 20354/2021Numero sezionale 3065/2025Numero di raccolta generale 14898/2026Data pubblicazione 18/05/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, in data 16.12.2025.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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