CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rtinoGiovanni Munafò;- ricorrenti -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto 27settembre 2022 n. 1131;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2018 Antonio (nome) Sofia (cognome) e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di Pace di Novara di Sicilia la societàPoste [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che:Numero registro generale 6723/2023N.R.G.: 6723/23Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16645/2026Data pubblicazione 28/05/2026-) erano intestatari del buono fruttifero postale serie “Q”, n.000.062, dell’importo nominale di lire 500.000, emesso il29.10.1987;-) secondo le pattuizioni stampate sul retro del suddetto titolo,essi avrebbero avuto diritto alla corresponsione, a titolo di interessi,di euro 1.694,34 per i primi venti anni, e di euro 33,62 per ciascunbimestre, dal 21° al 30° anno;-) la società convenuta era dunque debitrice, a titolo diinteressi, di euro 3.932,28;-) tuttavia, al momento in cui il titolo fu presentato all’incasso,la società [OSCURATO:PERSONA] versò a titolo di interessi la minor somma dieuro 2.794,01, restando debitrice di euro 1.138,27.Conclusero chiedendo la condanna della convenuta al pagamentodella suddetta somma ed al risarcimento del danno.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo che gli attori nel quantificarel’importo ad essi dovuto a titolo di interessi erano “probabilmente”incorsi nell’errore di conteggiare gli interessi al lordo, invece che alnetto, del prelievo fiscale.A tal riguardo dedusse che:-) gli interessi prodotti dal buono oggetto del contendere eranoassoggettati ad un prelievo fiscale del 12,50%, ai sensi dell’art. 2,comma 2, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 556;-) dovevano essere capitalizzati annualmente al netto delsuddetto prelievo fiscale;-) la capitalizzazione degli interessi al lordo del prelievo fiscalefu introdotta solo per i buoni fruttiferi postali emessi a decorrere dal1° luglio 1997 dal d.m. 23.6.1997.Numero registro generale 6723/2023N.R.G.: 6723/23Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16645/2026Data pubblicazione 28/05/20263. Con sentenza 10.10.2018 n. 41 il Giudice di Pace di Novara diSicilia accolse la domanda. [OSCURATO:PERSONA] di Pace così motivò la propriadecisione:-) i rendimenti del buono fruttifero postale erano soggetti aipatti retroscritti;-) la [OSCURATO:PERSONA] non comunicò mai agli intestatari ilmutamento delle condizioni contrattuali;-) in ogni caso il conteggio degli interessi compiuto da PosteItaliane era erroneo “dal momento che al montante liquidato nonviene aggiunta la somma bimestrale, relativa agli interessi lordimaturati meno la ritenuta fiscale, ma, erroneamente, l’importo dellaritenuta fiscale ottenuta dalla somma bimestrale degli interessi”.La sentenza fu appellata dalla società soccombente.4. Con sentenza 27.9.2022 n. 1131 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] diGotto accolse l’appello e rigettò la domanda attorea.Il Tribunale ritenne che:-) prima dell’emissione del buono fruttifero postale 000.062serie “Q”, oggetto del contendere (avvenuta, come s’è detto, il29.10.1987), il d.l. 17.9.1986 n. 556 aveva già introdotto il prelievofiscale del 12,50% sugli interessi;-) dopo l’emissione del buono fruttifero postale oggetto delcontendere, l’art. 7 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva stabilito che gliinteressi prodotti dai buoni postali della serie “Q”, emessi sino al31.12.1996 (e quindi ivi compreso il buono oggetto del contendere)fossero capitalizzati al netto del prelievo fiscale;-) la capitalizzazione al netto del prelievo fiscale era confermatadal tenore letterale del titolo, sul cui retro compariva la formula:“l’ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previstealla data di emissione”;Numero registro generale 6723/2023N.R.G.: 6723/23Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16645/2026Data pubblicazione 28/05/2026-) gli attori, per contro, avevano domandato la condanna dellaPoste [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento degli interessi previsti dal prospettoriportato sul retro del titolo, senza applicare alcuna riduzione pertener conto del carico fiscale, né avevano contestato in modospecifico l’analitico prospetto di sviluppo del calcolo degli interessiprodotto dalla [OSCURATO:PERSONA].5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da AntonioSofia e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine dicui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2697c.c., 115, 116 e 132 c.p.c., nonché l’omesso esame d’un fattodecisivo.L’illustrazione del motivo (pp. 6-13 del ricorso) è così concepita:-) da p. 6 a p. 8, primo capoverso, sono riassunte le deduzionisvolte dalle parti nei gradi di merito;-) alle pp. 8 e 9 i ricorrenti contestano che l’applicazione delprelievo fiscale nella misura del 12,50% desse per risultato la sommaofferta dalla [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno di tale censura sviluppano uncalcolo così concepito:(a) capitale investito = 258,23 euro(b) interessi lordi previsti dal tenore letterale del titolo =3.538,52 euro;(c) aliquota del 12,50% sulla suddetta somma = 442,31 euro(d) somma algebrica (a)+(b)-(c) = 3.354,43 euro.Numero registro generale 6723/2023N.R.G.: 6723/23Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16645/2026Data pubblicazione 28/05/2026Aggiungono che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai spiegato in base aquale calcolo fosse pervenuta a determinare l’importo dovuto airicorrenti nella minor somma di euro 2.794,01 e che pertanto ilTribunale, nel rigettare la domanda da essi proposta, avrebbe:-) omesso di verificare la correttezza dei conteggi eseguiti dallaPoste [OSCURATO:SOCIETA] per determinare il dovuto;-) ritenuto vera una circostanza (l’adempimento delle proprieobbligazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) smentita dalle proveraccolte;-) omesso l’esame di un fatto decisivo rappresentato dallacircostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non corrispose ai ricorrenti l’esattoimporto ad essi dovuto.1.1. Nella parte in cui prospetta l’omesso esame del fatto ex art. 360n. 5 c.p.c. il motivo è manifestamente infondato.La “omessa verifica” del risultato del calcolo degli interessiprospettato dall’ente debitore non è propriamente un “omesso esamedel fatto”, ma - in teoria - un errore di giudizio. Il Tribunale, infatti, ilfatto storico rappresentato dall’esistenza del credito e dallamaturazione degli interessi l’ha esaminato; e non può invocarsi il viziodi “omesso esame” sol perché il giudice abbia deciso la causa in mododifforme da quanto auspicato dalla parte.1.2. Nella parte restante il motivo è inammissibile.Come anticipato, il Tribunale non ha affatto “recepito senza spiegare”il calcolo degli interessi offerto nelle difese della [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha spiegato che la somma offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] atitolo di interessi era stata calcolata applicando il prelievo fiscale del12,50% non sul coacervo degli interessi maturati alla scadenza delbuono, ma si deve applicare anno per anno sugli interessi maturati.Numero registro generale 6723/2023N.R.G.: 6723/23Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16645/2026Data pubblicazione 28/05/2026Di talché gli interessi maturati ogni anno si cumulano al capitaleprevia detrazione dell’imposta, con la conseguenza che il risultatofinale è necessariamente inferiore alla somma algebrica del capitale,più gli interessi lordi, meno il prelievo fiscale calcolato sul cumulodegli interessi lordi.Ha poi indicato da quali fonti normative ha tratto questa conclusione(pp. 5-7 della sentenza impugnata).1.3. Il primo motivo di ricorso non si fa carico di questa motivazione.Anzi, incurante di essa, l’illustrazione del motivo non è che unacontinua ripetizione del leit-motiv per cui il 12,50% di 3.538,52 nondà per risultato la somma pagata da [OSCURATO:PERSONA].Non è confutata dai ricorrenti né la ratio decidendi adottata dalTribunale (il prelievo fiscale si conteggia per competenza e non percassa), né l’esattezza dell’applicazione delle norme giuridicherichiamate dal Tribunale.Il ricorso non contrappone al ragionamento sotteso dalla sentenza unragionamento alternativo e demolitorio di quello, ma giustappone unapura affermazione di contrasto frontale: come se dicesse “la sentenzaè sbagliata perché è corretta la mia tesi”.Tuttavia, la “ragionata censura” che l’art. 366, n. 4, c.p.c. prescrive apena di inammissibilità del ricorso per cassazione non consiste in unapura negazione, ma nella esposizione degli argomenti fattuali ogiuridici che minano la decisione impugnata. E nel caso di specie, perquanto detto, l’intero ricorso non sfiora nemmeno la ragione giuridicasu cui si fonda la sentenza impugnata, limitandosi in buona sostanzaa ripetere che questa sarebbe erronea perché “ha liquidato meno” diquanto dovuto.2. Il secondo motivo di ricorso.Numero registro generale 6723/2023N.R.G.: 6723/23Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16645/2026Data pubblicazione 28/05/2026Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 112, 116 e134 c.p.c..Nell’illustrazione del motivo si deduce che:-) erroneamente il Tribunale ha ritenuto “non contestato” dagliItaliane;-) erroneamente il Tribunale ha ritenuto corretto il conteggiodepositato dalla [OSCURATO:PERSONA], il quale non coincideva “con quantoriportato sul buono e previsto dalla legge”;-) il documento depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] contenente losviluppo del calcolo era “ictu oculi errato”.2.1. Nella parte in cui denuncia la violazione del principio di noncontestazione il motivo è inammissibile, perché non si correla allamotivazione della sentenza impugnata.Questa, infatti, ha accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] per unaragione di diritto, rispetto alla quale il principio di non contestazionenon viene in rilievo.2.2. Nella parte restante il motivo è parimenti inammissibile, per lemedesime ragioni indicate nei precedenti §§ 1.2 e 1.3.I ricorrenti, infatti, anche nell’illustrazione del secondo motivo diricorso non indicano criteri giuridici alternativi di conteggiodell’imposta, né errori di calcolo diversi dalla pretesa differenza trainteressi indicati sul titolo, ed interessi corrisposti dalla [OSCURATO:PERSONA]:censura che, per quanto detto, è inammissibile.3. Ritiene la Corte che la questione oggetto del contendere tra le partisia di particolare importanza per la sua diffusione e per le sueconseguenze pratiche, e che, pertanto, nonostante l’inammissibilitàN.R.G.: 6723/23Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero registro generale 6723/2023Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16645/2026Data pubblicazione 28/05/2026del ricorso, vada affermato ugualmente l’esatto principio di dirittoapplicabile nei casi consimili, ai sensi dell’art. 363, terzo comma,c.p.c.; tanto non essendo impedito dal rito camerale adottato, attesala funzione dell’istituto (come affermato, in superamento di oppostaprecedente conclusione, dalla prevalente giurisprudenza di questaCorte, fin da Cass., sez. 1, ordinanza n. 10396 del 20/04/2021, Rv.661133 - 01).3.1. Gli interessi prodotti da un capitale, siano essi capitalizzati omeno, possono essere sottoposti a prelievo fiscale al momento dellascadenza del prestito (c.d. metodo della “tassazione differita”),oppure con la diversa periodicità stabilita dal titolo, ad es. anno peranno (c.d. metodo della “tassazione anticipata”, o tax drag).Il metodo della tassazione anticipata è più svantaggioso per ilcreditore degli interessi, se questi debbono essere capitalizzati: infattiriduce la misura annua degli interessi suscettibile di capitalizzazionee, di conseguenza, riduce ogni anno la base di calcolo degli interessifuturi.Il problema giuridico che la sentenza impugnata ha dovuto affrontareconsisteva nello stabilire se gli interessi prodotti dai buoni fruttiferipostali della “Serie Q” fossero soggetti al prelievo fiscale anticipato odifferito.3.2. I buoni fruttiferi postali della serie “Q” sono stati emessi il29.10.1987.A tale data la disciplina del prelievo fiscale sugli interessi eracontenuta nel d.l. 19.9.1986, n. 556 (convertito nella l. 17.11.1986,n. 759), il quale dettava una disciplina così riassumibile:Numero registro generale 6723/2023N.R.G.: 6723/23Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16645/2026Data pubblicazione 28/05/2026a) gli interessi prodotti dai buoni postali di risparmio sonosoggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (art. 1, commab) la riscossione dell’imposta, quando operata dallaamministrazione postale, deve avvenire mediante versamento direttoalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con le modalitàstabilite dagli artt. 3, comma 2, e 8, comma 3, del d.p.r. 29.9.1973n. 602 [art. 1, comma 3, lettera (b)];c) infine, l’art. 3, comma 2, lettera (e), d.p.r. 602/73, cit. (cuirinviava, come s’è visto, il decreto istitutivo dell’imposta sugliinteressi prodotti dai buoni postali) stabiliva che fossero riscossemediante versamento alla tesoreria provinciale dello Stato “le ritenutealla fonte [sugli interessi dovuti dall’amministrazione postale]maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti”.Il combinato disposto dei rinvii contenuti nelle tre fonti sopra elencate(decreto istituivo dell’imposta, decreto sulla riscossione e decretosull’accertamento) rivela che già al momento in cui i buoni fruttiferidella serie “Q” furono emessi l’amministrazione postale aveval’obbligo di ritenuta sugli interessi “maturati ancorché noncorrisposti”, e dunque secondo il principio della tassazione anticipata.3.3. Il suddetto principio fu ribadito dal successivo d. lgs. 1° aprile1996, n. 239, il cui art. 2, comma 3, delegò il Ministro delle finanze(su proposta del Ministro del Tesoro) a stabilire “particolari modalitàapplicative” della disciplina degli interessi prodotti dai buoni postali dirisparmio e del prelievo fiscale su essi.Questa delega fu attuata col d.m. Tesoro 23.6.1997, il cui art. 7,ultimo comma, stabilisce che gli interessi prodotti dai buoni fruttiferipostali della serie “Q” sono “capitalizzati annualmente al netto dellaNumero registro generale 6723/2023N.R.G.: 6723/23Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16645/2026Data pubblicazione 28/05/2026ritenuta fiscale”. Tale norma, dunque, ribadì e confermò il metododella tassazione anticipata, vigente come s’è visto sin dal 1986.3.4. Da quanto esposto discendono le seguenti conseguenze:(a) la tassazione degli interessi prodotti dai buoni fruttiferi dallaserie “Q” è disciplinata dal d.m. 23.6.1997, fonte secondaria la cuibase giuridica è il d. lgs. 239/96;(b) la riscossione avviene col metodo della tassazioneanticipata.Quindi l’aliquota del 12,50% sui buoni della suddetta serie deveessere applicata dapprima sugli interessi prodotti per il primo anno; ilnetto andrà a cumularsi al capitale, che produrrà interessi per ilsecondo anno, e così via.3.5. Conclusivamente deve affermarsi il seguente principio di diritto:“Gli interessi dovuti sui buoni fruttiferi postali della serie “Q” sonosoggetti al prelievo fiscale del 12,50%, che s’applica anno per annosecondo il criterio della tassazione anticipata, ai sensi dell’art. 7,ultimo comma, d.m. Tesoro 23.6.1997. È, pertanto, infondata lapretesa di conteggiare gli interessi applicando il prelievo fiscale sulcoacervo degli interessi maturati al momento del riscatto, per comeindicati dal tenore letterale del titolo”.4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidatenel dispositivo.P. q. m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio diN.R.G.: 6723/23Camera di consiglio del 1° aprile 2026 Numero registro generale 6723/2023Numero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 16645/2026Data pubblicazione 28/05/2026legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.075, di cui 200 perspese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 1° aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])