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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 17254/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. peri., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] es nsore [OSCURATO:PERSONA] i ente [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA]- CU010 DEPOSITATA I [OSCURATO:PERSONA] - 3/ tAA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Trieste visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. peri., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] es nsore [OSCURATO:PERSONA] i ente [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA]- CU010 DEPOSITATA I [OSCURATO:PERSONA] - 3/ tAA
Sentenza Cassazione n. 17254/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris