CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13035/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14905 /202 3 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: ) domiciliato pressola Cancelleria della Corte di Cassazione contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvo- caturaGenerale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n.12 costituita con atto datato 17.3.2024 e depositato, successiva- menteall’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 20.3.2024; Oggetto:contenuto ri- corsocassazione –controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, REGIONE CALABRIA, in persona del Presidentepro tempore; –intimate – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell a Calabria n. 191 / 4 /20 2 3 depositata il 1 7 gennaio 202 3 , nonnotificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Corte di g iustizia t ributaria di secondo grado dellaCalabria è stato rigettato l’ appell o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 667 /201 8 che ha rigettato il ricorso introduttivo del con- tribuentenotificato al l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equita- lia [OSCURATO:SOCIETA].) , all’Agenzia delle Entrate e alla Regione Calabria, avente ad oggetto la comunicazione di iscrizione di ipoteca su im- mobilidi sua proprietà del ricorrente, per la somma complessiva di euro 41.358,462, relativamente alle cartelle di pagamento nn. 13920130007455260000 – 13920140001562275000 – 13920140002694855000 - 13920140004504921000 e 13920150001630910000. 2. C on il ricorso è stata eccepi t a la nullità dell’atto impugnato per inesistenzadella notifica degli atti presupposti, per la mancanza di motivazionedell’atto e per la violazione dell’art. 50 d .P.R. 602/1973 , venivadisatteso dal giudice di prime cure . 3.Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza per vizio dimotivazione, violazione dell’articolo 36 d. lgs. n. 546 del 1992 ed erratavalutazione dei fatti, violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. peraver il giudice del gravame omesso di pronunciarsi sull’eccepita violazionedi legge n. 212 del 2000 e dell’articolo 42 d. P . R . 600 del 73,violazione e falsa applicazione della legge, in particolare dell’ar- ticolo50 del d. P . R . n. 602 del 1973, gravame disatteso dalla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado. 4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il contribuente,affidato a d un unico motiv o , che illustra con memoria. L’[OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate e la Re- gioneCalabria sono rimast e intimat e anteriormente all’adunanza ca- merale.Successivamente all’adunanza camerale del 14 marzo 2024, indata 20 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha depositato l’ atto di controricorso,datato 17 marzo 2024 . Consideratoche: 5.Preliminarmente va dichiarata inammissibile in quanto ultra - tar- divo il controricorso dell’Agenzia delle Entrate , datato 17 marzo 2024,deposito non solo oltre i termini di costituzione in giudizio e anchedi deposito della memoria ex art.380 bis 1 cod. proc. civ., ma pure successivamente alla celebrazione dell’adunanza camerale del 14marzo 2024. 6.Con un unico motivo di ricorso il contribuente – senza indicazione delpertinente paradigma processuale dell’art.360 primo comma cod. proc.civ. - c hiede che la sentenza impugnata venga cassata, laddove cosìrecita: « l’appello è infondato e va, pertanto, rigettato . Con me- moriaillustrativa del 07.12.2020, depositata in pari data, [OSCURATO:PERSONA]- squalecomunicava di aver aderito al saldo e stralcio ed alla defini- zioneagevolata di cui al D. L. 119/2018, convertito in legge numero 136.2018 e chiedeva pertanto il rinvio dell’udienza a nuovo ruolo, depositando all’uopo documentazione relativa alla definizione age- volataunitamente ai pagamenti afferenti alla stessa ( … ) . rileva que- sto Giudice che alla data del 31.05.2019 nessuna documentazione probatoria relativa agli adempimenti richiesti ex articolo 6 D. L.119.2018era stata depositata. Sicch é l’istanza di definizione agevo- latanon poteva essere accolta. Infatti, il comma 6 del citato articolo sancisce che la definizione si perfeziona con la presentazione della domandadi cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.Atteso che entro il 31 maggio 2019 non risulta depositata agli attidi causa la domanda di definizione agevolata, il provvedimento disospensione del 20.12.2018 deve ritenersi caducato. » . 7.Il motivo è inammissibile. 7.1. Va dato seguito anche nel caso in esame alla giurisprudenza dellaCorte (cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) secondo la quale ilgiudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata , nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro unelenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesami- naree di valutare autonomamente il merito della causa. Ne conse- gueche la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valu- tazionedelle risultanze processuali contenuta nella sentenza impu- gnata,contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine diottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti . 7.2.Non solo, dev’essere riaffermato (cfr. Cass. 22 settembre 2014 n.19959) anche nella presenta controversi a che il giudizio di cassa- zioneè un giudizio delimitato e vincolato dai necessari motivi di ri- corsoin relazione agli specifici parametri dell’art.360 primo comma cod. proc. civ. , che assumono una funzione identificativa condizio- natadalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tas- sativeformalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorsodeve necessariamente possedere i caratteri della tassatività edella specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dalla legge processuale,sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profilitra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili adalcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. 7.3.In disparte dalla tecnica di formulazione del ricorso e della cen- surache, di per sé , determina l’esito di inammissibilità dell’impugna- zione,il ricorso è inammissibile anche perché afferma confusamente invari passaggi del pure succinto ricorso elementi contraddittori tra loro.Si fa riferimento sia alla procedura di definizione agevolata del dell’art.6del d.l. n.193/2016 e sia del l’art.6 del d.l.119/2018, disci- plinenon sovrapponibili quanto a presupposti ed effetti , e si afferma cheil giudice d’appello avrebbe dovuto dichiarare: 1) l’interruzione delprocesso per definizione agevolata, 2) l’estinzione del processo, 3)prendere atto della rinuncia agli atti del giudizio (con conseguente inammissibilitàdell’appello per carenza di interesse) . Tali contraddi- zioni non permettono di comprendere bene neppure il contenuto delladoglianza e a ciò si aggiunge che non il ricorrente non riproduce ladocumentazione relativa alla definizione agevolata , né la rinuncia agli atti, al fine di contrastare l’accertamento del giudice d’appello sfavorevole al contribuente, con conseguente assenza di decisività della censura , ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità del ricorso. 8. All’inammissibilità del ricorso non segue alcun provvedimento sulle spese di lite, in assenza di tempestiva costituzione di alcuna delleparti cui è stato notificato il ricorso . P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 1