CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33472/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, non è consentito dovendosi richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, in ogni caso, la Corte di appello ha correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito in sentenza, nella fattispecie di rapina impropria consumata - per la quale non è richiesto l'impossessamento della res - evidenziando la condotta dell'imputato il quale, dopo avere sottratto alcuni articoli esposti in vendita, aveva usato violenza nei confronti dell'addetto alla sicurezza, spintonandolo e facendolo cadere a terra (pag. 3 del provvedimento impugnato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello adeguatamente argomentato valorizzando il valore della merce sottratta (euro 274,00) e l'avvenuto danneggiamento di un espositore a seguito della violenza perpetrata nei confronti dell'addetto alla sicurezza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M