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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 29185/2026

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anza del 02/03/2026nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1969Minin [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1963udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi insussistente il conflitto;letta le conclusioni scritte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 16 febbraio 2026 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato lapropria incompetenza per materia in favore del Giudice di pace di Gorizia nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agliartt. 81, 110 e 635, secondo comma, cod. pen., contestato in relazione a ripetutiall’interno del Parco dell’Isonzo in [OSCURATO:PERSONA] d’Isonzo.Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nella competenza delgiudice di pace, in ossequio all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, in ragione dell’insussistenza dell’esposizione a pubblica fede, qualificata daldecidente come aggravante, e in ogni caso della procedibilità a querela dellafattispecie.2.

Emesso decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 23 aprile 2026, il27 febbraio 2026 il Pubblico Ministero ha proposto al Giudice di pace di sollevareconflitto negativo di competenza.3.

Con ordinanza del 2 marzo 2026 il Giudice di pace di Gorizia ha rimesso gliermeneutico sull’attualità del richiamo all’art. 635, primo comma, cod. pen.,contenuto nell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000.4.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto,avendo il Giudice di pace rimesso la questione alla Corte di cassazione tramite laprospettazione di un mero dubbio interpretativo sulla competenza per materia.5.

Con memoria del 29 aprile 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degliimputati, ha fatto pervenire conclusioni scritte, rimettendosi alla decisione dellaCorte di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, è ravvisabileun conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, ilTribunale di Gorizia e il Giudice di pace di Gorizia, hanno ricusato la cognizionesulla medesima questione loro deferita: il Tribunale ha pronunciato sentenzad’incompetenza; il Giudice di Pace, su denuncia del Pubblico Ministero, ha rimessola questione sulla competenza per materia a questa Corte, ritenendo che «vi siamateria di conflitto negativo di competenza».2.

Tanto premesso, il Tribunale di Gorizia ha negato la propria competenza,invocando la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del2000, che inserisce tra le fattispecie rientranti nella competenza per materia delgiudice di pace quella prevista dall’art. 635, primo comma, cod. pen.La previsione normativa, originariamente riferita ai cosiddetti fatti didanneggiamento semplice, disciplinati dall’art. 635, primo comma, cod. pen. neltesto vigente all’epoca dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, non è statacoordinata con la riformulazione della disciplina codicistica del danneggiamentooperata dall’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante“Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzionipecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n.67”.L’intervento legislativo di depenalizzazione ha qualificato come illeciti civili, aisensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), i fatti di danneggiamento semplice («Soggiacealla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: …. c) chi distrugge,disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobilialtrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e635-quinquies del codice penale»), mentre, nel testo riformulato della disposizionecodicistica, la rilevanza penale è stata riservata, ai commi primo e secondo, acondotte già rientranti nella competenza per materia del tribunale, che nelladisciplina previgente costituivano fattispecie aggravate.Ne consegue che nell’attuale formulazione dell’art. 635 cod. pen. il delitto didanneggiamento, sia nella forma semplice che nella forma aggravata, è dicompetenza del Tribunale (ad identiche conclusioni, sia pure a fini diversi, è giuntaSez. 1, n. 27293 del 29/04/2026, Rehbi, n.m., essendo stata depenalizzata lafattispecie di danneggiamento semplice un tempo regolata dal primo comma, inrelazione alla quale il d.lgs. n. 274 del 2000 sancisce la competenza del giudice dipace, proprio in ragione della minore offensività della condotta originaria - che hainfine condotto alla sua eliminazione dall’area del penalmente rilevante - cheindusse il legislatore delegante, all’art. 15, comma 1, legge 24 novembre 1999, n.468, a devolverla alla competenza del giudice di pace).Indicazioni in tal senso si traggono dalla stessa legge delega n. 67 del 2014,di riforma del sistema sanzionatorio, che, all’art. 2, comma 3, lett. a), n. 5,delegava il Governo per l’abrogazione del reato previsto dall’art. 635, commaprimo, già di competenza del giudice di pace.Nei termini esposti, irrilevante ai fini dell’attribuzione della competenza permateria risulta la procedibilità a querela introdotta all’ultimo comma dell’art. 635cod. pen. dall’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, estesadall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, atteso che alcunriferimento al regime di procedibilità del reato si rinviene nell’art. 4, comma 1,lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000.3.

Il conflitto va pertanto risolto dichiarando la competenza del Tribunale diGorizia, al quale devono essere trasmessi gli atti.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Gorizia, cuidispone trasmettersi gli atti.Così deciso il 15 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del 02/03/2026nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/06/1969Minin [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1963udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi insussistente il conflitto;letta le conclusioni scritte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 16 febbraio 2026 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato lapropria incompetenza per materia in favore del Giudice di pace di Gorizia nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agliartt. 81, 110 e 635, secondo comma, cod. pen., contestato in relazione a ripetutiall’interno del Parco dell’Isonzo in [OSCURATO:PERSONA] d’Isonzo.Il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nella competenza delgiudice di pace, in ossequio all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n.274, in ragione dell’insussistenza dell’esposizione a pubblica fede, qualificata daldecidente come aggravante, e in ogni caso della procedibilità a querela dellafattispecie.2. Emesso decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 23 aprile 2026, il27 febbraio 2026 il Pubblico Ministero ha proposto al Giudice di pace di sollevareconflitto negativo di competenza.3. Con ordinanza del 2 marzo 2026 il Giudice di pace di Gorizia ha rimesso gliermeneutico sull’attualità del richiamo all’art. 635, primo comma, cod. pen.,contenuto nell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000.4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto,avendo il Giudice di pace rimesso la questione alla Corte di cassazione tramite laprospettazione di un mero dubbio interpretativo sulla competenza per materia.5. Con memoria del 29 aprile 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degliimputati, ha fatto pervenire conclusioni scritte, rimettendosi alla decisione dellaCorte di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre preliminarmente evidenziare che, nel caso in esame, è ravvisabileun conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, ilTribunale di Gorizia e il Giudice di pace di Gorizia, hanno ricusato la cognizionesulla medesima questione loro deferita: il Tribunale ha pronunciato sentenzad’incompetenza; il Giudice di Pace, su denuncia del Pubblico Ministero, ha rimessola questione sulla competenza per materia a questa Corte, ritenendo che «vi siamateria di conflitto negativo di competenza».2. Tanto premesso, il Tribunale di Gorizia ha negato la propria competenza,invocando la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del2000, che inserisce tra le fattispecie rientranti nella competenza per materia delgiudice di pace quella prevista dall’art. 635, primo comma, cod. pen.La previsione normativa, originariamente riferita ai cosiddetti fatti didanneggiamento semplice, disciplinati dall’art. 635, primo comma, cod. pen. neltesto vigente all’epoca dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, non è statacoordinata con la riformulazione della disciplina codicistica del danneggiamentooperata dall’art. 2, comma 1, lett. l), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante“Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzionipecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n.67”.L’intervento legislativo di depenalizzazione ha qualificato come illeciti civili, aisensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), i fatti di danneggiamento semplice («Soggiacealla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: …. c) chi distrugge,disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobilialtrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e635-quinquies del codice penale»), mentre, nel testo riformulato della disposizionecodicistica, la rilevanza penale è stata riservata, ai commi primo e secondo, acondotte già rientranti nella competenza per materia del tribunale, che nelladisciplina previgente costituivano fattispecie aggravate.Ne consegue che nell’attuale formulazione dell’art. 635 cod. pen. il delitto didanneggiamento, sia nella forma semplice che nella forma aggravata, è dicompetenza del Tribunale (ad identiche conclusioni, sia pure a fini diversi, è giuntaSez. 1, n. 27293 del 29/04/2026, Rehbi, n.m., essendo stata depenalizzata lafattispecie di danneggiamento semplice un tempo regolata dal primo comma, inrelazione alla quale il d.lgs. n. 274 del 2000 sancisce la competenza del giudice dipace, proprio in ragione della minore offensività della condotta originaria - che hainfine condotto alla sua eliminazione dall’area del penalmente rilevante - cheindusse il legislatore delegante, all’art. 15, comma 1, legge 24 novembre 1999, n.468, a devolverla alla competenza del giudice di pace).Indicazioni in tal senso si traggono dalla stessa legge delega n. 67 del 2014,di riforma del sistema sanzionatorio, che, all’art. 2, comma 3, lett. a), n. 5,delegava il Governo per l’abrogazione del reato previsto dall’art. 635, commaprimo, già di competenza del giudice di pace.Nei termini esposti, irrilevante ai fini dell’attribuzione della competenza permateria risulta la procedibilità a querela introdotta all’ultimo comma dell’art. 635cod. pen. dall’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, estesadall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, atteso che alcunriferimento al regime di procedibilità del reato si rinviene nell’art. 4, comma 1,lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000.3. Il conflitto va pertanto risolto dichiarando la competenza del Tribunale diGorizia, al quale devono essere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Gorizia, cuidispone trasmettersi gli atti.Così deciso il 15 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino [OSCURATO:PERSONA]
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