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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49570/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusionale con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 30 gennaio 2020 il Tribunale di Bari, in rito abbreviato, per ciò che rileva ai fini di questo giudizio, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione e 170.000 euro di multa per la responsabilità, in concorso con altri soggetti, per plurimi delitti dell'art. 497-bis cod. pen., dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 131-ter del testo unico bancario, nonché per il reato associativo dell'art. 416, comma 6, cod. pen. finalizzato alla realizzazione dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, possesso di documenti falsi, ed abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento.

Con sentenza del 27 settembre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, in particolare, di motivazione apparente, perché la sentenza di primo grado è in larga parte un copia/incolla di altra sentenza che ha giudicato un concorrente nel reato, e perché la sentenza di appello ha, a sua volta, per gran parte ricopiato per intero quella di primo grado.

Con il secondo motivo, si lamenta travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3 ter, d.lgs. n. 286 del 1998, in particolare, non vi sarebbe la prova che l'imputato abbia tratto alcun profitto dalla condotta. ' Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo sempre per mancanza di motivazione o motivazione apparente, in quanto non sarebbero state scrutinate in grado di appello le censure rivolte dalla difesa alla sentenza di primo grado.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria conclusionale scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale evidenziandone l'inconferenza con la sentenza impugnata e con i precedenti di legittimità richiamati nelle stesse.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo lamenta che la motivazione della sentenza di primo grado sia meramente—FfiéJa sentenza è in larga parte un copia/incolla di altra sentenza che ha giudicato altri concorrenti nel reato, e perché la sentenza di appello ha, a sua volta, per gran parte ricopiato per intero quella di primo grado.Il collegio ritiene che questo motivo, per il modo in cui è formulato, sia inammissibile.

Una sentenza che giudica una persona che è accusata di aver commesso un reato in concorso con altra persona deve inevitabilmente contenere, all'interno del percorso che porta alla decisione del giudice sulla eventuale responsabilità dell'imputato, alcuni passaggi logici in comune con quelli della sentenza che ha giudicato il coimputato.

Il reato è, infatti, lo stesso, e se - come accade sovente - anche le fonti di prova si sovrappongono, è inevitabile che le due sentenze finiscano per avere un consistente contenuto comune.

Perché questa comunanza di percorso logico - che può passare anche attraverso la pedissequa riproposizione di espressioni contenute nella sentenza che ha deciso la sorte del coimputato - si possa trasformare in vizio della seconda sentenza, occorre che in questa seconda pronuncia sia pretermessa la valutazione di qualche elemento di prova che rende specifica la posizione del concorrente che viene giudicato per secondo, elemento di prova che l'utilizzo di ciò che il ricorso chiama copia/incolla abbia finito per obliterare.

Nel caso in esame, però, il motivo di ricorso non va oltre la critica estetica al confezionamento della seconda sentenza, e non si preoccupa di spiegare quale elemento di prova peculiare alla posizione del ricorrente sia stato dimenticato dal giudice di primo grado, e perchè la posizione del ricorrente avrebbe dovuto essere valutata secondo un percorso logico diverso da quello che ha caratterizzato il giudizio di responsabilità dei concorrenti che sono stati processati prima di lui.

Nella sentenza di primo grado è citata, ad esempio, a pag. 66 una conversazione intercettata tra l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], in cui questi chiede al ricorrente se stia arrivando e con quante persone, e [OSCURATO:PERSONA] risponde che sta arrivando con 17 persone.

Il ricorso non prende posizione su questo elemento di prova e non prova a disarticolarne l'evidente valore dimostrativo del coinvolgimento dello stesso in un gruppo criminale volto a favorire, a fini di profitto, l'immigrazione irregolare.

Inoltre, il giudice di primo grado a pag. 68, valutando specificamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], evidenzia una conversazione intercettata del 21 novembre 2015, in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce a [OSCURATO:PERSONA] di aver scortato delle persone e di aver preferito l'utilizzo di treni regionali anziché quelli a lunga percorrenza in quanto meno sorvegliati, e poi discute con lui dei soldi che rimarranno loro dopo aver pagato tale Hussein.

Anche qui il ricorso non prende posizione su questo ulteriore elemento di prova e non prova neanche a disarticolarne il valore dimostrativo del coinvolgimento del ricorrente nel gruppo criminale che è stato investigato e processato.Ne consegue che il motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, e, quindi, è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

2. Il secondo motivo lamenta travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma Iter, d.lgs. n. 286 del 1998; in particolare, non vi sarebbe la prova che l'imputato abbia tratto alcun profitto dalla condotta.

In particolare, nel motivo si cita l'episodio del 10 settembre 2015, in cui l'imputato avrebbe ricevuto l'accredito sulla propria postepay di una somma per il trasporto di un immigrato, ma poi avrebbe speso una somma leggermente superiore per l'acquisto di un biglietto di trasporto per lo stesso, così non ottenendo alcun profitto dall'attività di favoreggiamento.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo di ricorso, infatti, avrebbe dovuto confrontarsi con la sentenza di primo grado che, in punto di profitto delle operazioni di favoreggiamento dell'immigrazione, coinvolge [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata del 21 novembre 2015, in cui [OSCURATO:PERSONA], dopo aver riferito a [OSCURATO:PERSONA] di aver scortato delle persone e di aver preferito l'utilizzo di treni regionali anziché quelli a lunga percorrenza in quanto meno sorvegliati, discute con lui dei soldi che rimarranno loro dopo aver pagato tale Hussein.

E' una conversazione da cui emerge con evidenza un profitto conseguito dal ricorrente, o su cui quantomeno lo stesso nutriva un'aspettativa.

Inoltre, il motivo di ricorso avrebbe dovuto confrontarsi con le numerose pagine della sentenza di primo grado, in cui il giudice ha riportato gli estremi di pagamenti ricevuti dal gruppo criminale di cui è stato ritenuto essere parte il ricorrente (ad es., pagine 16 - 28, e poi ancora a pag. 39, a pag. 40).

In un reato concorsuale non occorre che il profitto sia in capo al singolo concorrente, perché ciascuno risponde per l'intero, e quindi anche per il profitto procurato agli altri concorrenti.

Va aggiunto, peraltro, che nella ipotesi aggravata dell'art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 cit., il profitto deve essere solo il fine dell'azione dell'agente, ma non deve essere necessariamente conseguito in concreto, perché la fattispecie è strutturata nella forma del dolo specifico; pertanto, ciò che rileva non è il profitto conseguito ma quello cui si è aspirato.

In definitiva, il motivo di ricorso che si attacca ad uno solo degli episodi descritti nella pronuncia censurata, ma non affronta tutti gli ulteriori elementi di prova che si rinvengono in essa, è, come il precedente, inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca.

3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo sempre per mancanza di motivazione o motivazione apparente.

Il motivo è manifestamente infondato.

La lettura della sentenza di secondo grado consente di apprezzare a pag. 29 il percorso logico del giudice dell'appello, che ha dapprima riportato in sentenza il paragrafo della pronuncia di primo grado che rispondeva alle deduzioni difensive sulla mancanza di responsabilità per il reato associativo, poi ha commentato le osservazioni del giudice di primo grado, aggiungendo che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo criminale emerge dall'uso non occasionale della postepay a lui intestata per portare ad esecuzione le condotte illecite, precisando anche che l'imputato di ciò ha fatto ammissione.

Il motivo di appello sulla responsabilità per il reato associativo è stato, pertanto, valutato, ed il motivo dell'odierno ricorso che si limita a contestare la mancata valutazione, ma non si spinge a sottoporre a critica il percorso logico del giudice di appello, è anche in questo caso inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata.

4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusionale con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 30 gennaio 2020 il Tribunale di Bari, in rito abbreviato, per ciò che rileva ai fini di questo giudizio, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4 anni e 5 mesi di reclusione e 170.000 euro di multa per la responsabilità, in concorso con altri soggetti, per plurimi delitti dell'art. 497-bis cod. pen., dell'art. 12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 131-ter del testo unico bancario, nonché per il reato associativo dell'art. 416, comma 6, cod. pen. finalizzato alla realizzazione dei reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, possesso di documenti falsi, ed abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento. Con sentenza del 27 settembre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, in particolare, di motivazione apparente, perché la sentenza di primo grado è in larga parte un copia/incolla di altra sentenza che ha giudicato un concorrente nel reato, e perché la sentenza di appello ha, a sua volta, per gran parte ricopiato per intero quella di primo grado. Con il secondo motivo, si lamenta travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3 ter, d.lgs. n. 286 del 1998, in particolare, non vi sarebbe la prova che l'imputato abbia tratto alcun profitto dalla condotta. ' Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo sempre per mancanza di motivazione o motivazione apparente, in quanto non sarebbero state scrutinate in grado di appello le censure rivolte dalla difesa alla sentenza di primo grado. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Con memoria conclusionale scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale evidenziandone l'inconferenza con la sentenza impugnata e con i precedenti di legittimità richiamati nelle stesse. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo lamenta che la motivazione della sentenza di primo grado sia meramente—FfiéJa sentenza è in larga parte un copia/incolla di altra sentenza che ha giudicato altri concorrenti nel reato, e perché la sentenza di appello ha, a sua volta, per gran parte ricopiato per intero quella di primo grado.Il collegio ritiene che questo motivo, per il modo in cui è formulato, sia inammissibile. Una sentenza che giudica una persona che è accusata di aver commesso un reato in concorso con altra persona deve inevitabilmente contenere, all'interno del percorso che porta alla decisione del giudice sulla eventuale responsabilità dell'imputato, alcuni passaggi logici in comune con quelli della sentenza che ha giudicato il coimputato. Il reato è, infatti, lo stesso, e se - come accade sovente - anche le fonti di prova si sovrappongono, è inevitabile che le due sentenze finiscano per avere un consistente contenuto comune. Perché questa comunanza di percorso logico - che può passare anche attraverso la pedissequa riproposizione di espressioni contenute nella sentenza che ha deciso la sorte del coimputato - si possa trasformare in vizio della seconda sentenza, occorre che in questa seconda pronuncia sia pretermessa la valutazione di qualche elemento di prova che rende specifica la posizione del concorrente che viene giudicato per secondo, elemento di prova che l'utilizzo di ciò che il ricorso chiama copia/incolla abbia finito per obliterare. Nel caso in esame, però, il motivo di ricorso non va oltre la critica estetica al confezionamento della seconda sentenza, e non si preoccupa di spiegare quale elemento di prova peculiare alla posizione del ricorrente sia stato dimenticato dal giudice di primo grado, e perchè la posizione del ricorrente avrebbe dovuto essere valutata secondo un percorso logico diverso da quello che ha caratterizzato il giudizio di responsabilità dei concorrenti che sono stati processati prima di lui. Nella sentenza di primo grado è citata, ad esempio, a pag. 66 una conversazione intercettata tra l'odierno ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], in cui questi chiede al ricorrente se stia arrivando e con quante persone, e [OSCURATO:PERSONA] risponde che sta arrivando con 17 persone. Il ricorso non prende posizione su questo elemento di prova e non prova a disarticolarne l'evidente valore dimostrativo del coinvolgimento dello stesso in un gruppo criminale volto a favorire, a fini di profitto, l'immigrazione irregolare. Inoltre, il giudice di primo grado a pag. 68, valutando specificamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], evidenzia una conversazione intercettata del 21 novembre 2015, in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce a [OSCURATO:PERSONA] di aver scortato delle persone e di aver preferito l'utilizzo di treni regionali anziché quelli a lunga percorrenza in quanto meno sorvegliati, e poi discute con lui dei soldi che rimarranno loro dopo aver pagato tale Hussein. Anche qui il ricorso non prende posizione su questo ulteriore elemento di prova e non prova neanche a disarticolarne il valore dimostrativo del coinvolgimento del ricorrente nel gruppo criminale che è stato investigato e processato.Ne consegue che il motivo di ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata, e, quindi, è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 2. Il secondo motivo lamenta travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 12, comma Iter, d.lgs. n. 286 del 1998; in particolare, non vi sarebbe la prova che l'imputato abbia tratto alcun profitto dalla condotta. In particolare, nel motivo si cita l'episodio del 10 settembre 2015, in cui l'imputato avrebbe ricevuto l'accredito sulla propria postepay di una somma per il trasporto di un immigrato, ma poi avrebbe speso una somma leggermente superiore per l'acquisto di un biglietto di trasporto per lo stesso, così non ottenendo alcun profitto dall'attività di favoreggiamento. Il motivo è inammissibile. Il motivo di ricorso, infatti, avrebbe dovuto confrontarsi con la sentenza di primo grado che, in punto di profitto delle operazioni di favoreggiamento dell'immigrazione, coinvolge [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata del 21 novembre 2015, in cui [OSCURATO:PERSONA], dopo aver riferito a [OSCURATO:PERSONA] di aver scortato delle persone e di aver preferito l'utilizzo di treni regionali anziché quelli a lunga percorrenza in quanto meno sorvegliati, discute con lui dei soldi che rimarranno loro dopo aver pagato tale Hussein. E' una conversazione da cui emerge con evidenza un profitto conseguito dal ricorrente, o su cui quantomeno lo stesso nutriva un'aspettativa. Inoltre, il motivo di ricorso avrebbe dovuto confrontarsi con le numerose pagine della sentenza di primo grado, in cui il giudice ha riportato gli estremi di pagamenti ricevuti dal gruppo criminale di cui è stato ritenuto essere parte il ricorrente (ad es., pagine 16 - 28, e poi ancora a pag. 39, a pag. 40). In un reato concorsuale non occorre che il profitto sia in capo al singolo concorrente, perché ciascuno risponde per l'intero, e quindi anche per il profitto procurato agli altri concorrenti. Va aggiunto, peraltro, che nella ipotesi aggravata dell'art. 12, comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 cit., il profitto deve essere solo il fine dell'azione dell'agente, ma non deve essere necessariamente conseguito in concreto, perché la fattispecie è strutturata nella forma del dolo specifico; pertanto, ciò che rileva non è il profitto conseguito ma quello cui si è aspirato. In definitiva, il motivo di ricorso che si attacca ad uno solo degli episodi descritti nella pronuncia censurata, ma non affronta tutti gli ulteriori elementi di prova che si rinvengono in essa, è, come il precedente, inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca. 3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo sempre per mancanza di motivazione o motivazione apparente. Il motivo è manifestamente infondato. La lettura della sentenza di secondo grado consente di apprezzare a pag. 29 il percorso logico del giudice dell'appello, che ha dapprima riportato in sentenza il paragrafo della pronuncia di primo grado che rispondeva alle deduzioni difensive sulla mancanza di responsabilità per il reato associativo, poi ha commentato le osservazioni del giudice di primo grado, aggiungendo che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo criminale emerge dall'uso non occasionale della postepay a lui intestata per portare ad esecuzione le condotte illecite, precisando anche che l'imputato di ciò ha fatto ammissione. Il motivo di appello sulla responsabilità per il reato associativo è stato, pertanto, valutato, ed il motivo dell'odierno ricorso che si limita a contestare la mancata valutazione, ma non si spinge a sottoporre a critica il percorso logico del giudice di appello, è anche in questo caso inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata. 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces