CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22919/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocatoMASSIMO P. CARELLA, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-intimate-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1883/2021depositata il 16/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a quattromotivi, chiedendo la cassazione della sentenza n. 1883/2021 della Cortedi Appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA], la quale, rigettando ilNumero registro generale 13541/2022Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 22919/2026Data pubblicazione 08/07/2026gravame da lui proposto, ha confermato la sentenza n. 1298/2000 delTribunale di Foggia – [OSCURATO:PERSONA], che aveva accolto ladomanda, dedotta nei suoi confronti dalla madre Francesca MariaAntifora e dalle sorelle Isabella, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],di declaratoria di cessazione al 2 gennaio 2018 di due contratti di affittodatati 2 gennaio 2003, relativi a fondi rustici e fabbricati rurali, megliodescritti in atti, pervenuti in proprietà a tutte le parti in causa persuccessione ereditaria dal rispettivo marito e genitore [OSCURATO:PERSONA],il quale, con i detti contratti, a suo tempo li aveva concessi in affitto alfiglio [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado, dopo averaccertato la cessazione del rapporto agrario, aveva condannato SergioGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dei beni in favore della madre e delle sorelleed aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale di preteso rimborsodelle spese sostenute per migliorie sui fondi de quibus, condannandoloal rimborso delle spese processuali.Le parti resistenti, indicate in epigrafe, restano intimate.2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico istanza dicessione della materia del contendere, in cui ha dato atto di unaintervenuta transazione tra le parti, in tal senso ed a spese compensate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Rileva il Collegio come sia ultroneo riportare i motivi di ricorso,dato che il ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico istanza dicessazione della materia del contendere rispetto alla controversiaagraria in oggetto, in conformità a quanto dichiarato e stabilito dalleparti all’art. 6 della convenzione transattiva tra loro stipulata ai sensidell’art. 45 della legge n. 203/1982.2. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.Numero registro generale 13541/2022Numero sezionale 1936/2026Numero di raccolta generale 22919/2026Data pubblicazione 08/07/20263. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, dato che le parti resistenti sono rimaste intimate. P.Q.MLa Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 28 maggio2026.Il PresidenteLINA RUBINO