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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 26197/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio dell’indulto ex art. 1 legge 31luglio 2006, n. 241 concesso a [OSCURATO:PERSONA] GENCHI con l'ordinanza emessa dallostesso Ufficio in data 21 novembre 2006.2. [OSCURATO:PERSONA] GENCHI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Erba, chechiede l'annullamento del provvedimento impugnato.3.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo, sicché è stato fissato perl’odierna udienza de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.3.1.

Come risulta dalle attestazioni in atti, l’avviso di deposito dell’ordinanzaimpugnata è stato notificato all’interessato e a entrambi i difensori di fiducia indata 3 marzo 2026.Il ricorso risulta essere presentato in data 22 marzo 2026, oltre il termine diquindici giorni previsto dagli artt. 666, comma 6, e 585, comma 1, cod. proc.pen.3.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Bari, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio dell’indulto ex art. 1 legge 31luglio 2006, n. 241 concesso a [OSCURATO:PERSONA] GENCHI con l'ordinanza emessa dallostesso Ufficio in data 21 novembre 2006.2. [OSCURATO:PERSONA] GENCHI, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Erba, chechiede l'annullamento del provvedimento impugnato.3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo, sicché è stato fissato perl’odierna udienza de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.3.1. Come risulta dalle attestazioni in atti, l’avviso di deposito dell’ordinanzaimpugnata è stato notificato all’interessato e a entrambi i difensori di fiducia indata 3 marzo 2026.Il ricorso risulta essere presentato in data 22 marzo 2026, oltre il termine diquindici giorni previsto dagli artt. 666, comma 6, e 585, comma 1, cod. proc.pen.3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura chesi stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris