CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 20518/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti,dall'[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege-ricorrente-controComune di Catania, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA]' unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] Primo, dell'Avvocatura comunale, con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1532/2022 depositata il05/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15659/2022Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 20518/2026Data pubblicazione 17/06/20261. La “[OSCURATO:PERSONA]Alessandro di [OSCURATO:PERSONA]”, ditta individuale,ricorre con nove motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata,con cui il Tribunale di Catania ha accolto l'appello proposto dal Comune diCatania, così riformando la decisione del Giudice di Pace di Catania favore-vole all'opponente, in una controversia avente ad oggetto una diffida dipagamento COSAP per l'anno 2017, di importo pari a euro 4.765,00, notifi-cato alla ricorrente.Segnatamente, la vicenda trae origine dall'impugnazione, in primogrado, della diffida ad adempiere emessa dal Comune, fondata su unverbale di accertamento per occupazione abusiva di suolo pubblico.La ditta ricorrente aveva dedotto che l'area occupata non erapubblica, bensì di proprietà condominiale, come sarebbe stato dimostratoda documentazione planimetrica e da un'autorizzazione rilasciata dalCondominio nel 2009.[OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva accolto l'opposizione, ritenendo l'inesistenzadella notifica dell'avviso di accertamento, perché effettuata da corriere amezzo posta non autorizzato.Il Tribunale, in appello, in riforma della prima decisione, ritenuta lavalidità della notifica, per assenza di riserva esclusiva a [OSCURATO:PERSONA], hapoi reputato, nel merito, sussistente una servitù di uso pubblico sull'area,anche in assenza di formale titolo, valorizzandone in tal senso l'uso protrattoda parte della collettività, nelle forme della cd. dicatio ad patriam, e rite-nendo quindi dovuto il reclamato canone COSAP.2. Ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cataniacon nove motivi la “[OSCURATO:PERSONA]Alessandro di [OSCURATO:PERSONA]”.Resiste con controricorso il Comune di Catania.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15659/2022Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 20518/2026Data pubblicazione 17/06/20261. Il primo motivo fa valere la violazione dell'art. 295 cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.Il Tribunale avrebbe omesso di sospendere il giudizio, nonostante lapendenza di un procedimento relativo al verbale presupposto, successiva-mente annullato dallo stesso Tribunale con distinta sentenza, con conse-guente dedotto travolgimento della pretesa impositiva fondata sull'atto pre-supposto.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.Il proposto mezzo menziona i documenti n. 8 e n. 14, senza peròindicare dove sono stati allegati.La sentenza impugnata non contiene i passaggi indicati in ricorso circal'impugnazione del verbale della violazione amministrativa, e neppure famenzione del passaggio in giudicato del relativo accertamento in senso fa-vorevole al Comune di Catania, affermazione che si vorrebbe in ricorso er-roneamente formulata dal Giudice d'appello.Il motivo è ancora inammissibile per altro profilo.Il proposto mezzo postula un obbligo di sospensione, in ragione dellapendenza del giudizio sul verbale presupposto, senza però dimostrare, inmodo puntuale, la pregiudizialità necessaria tra i due giudizi (v. Cass., Sez.2, Ordinanza n. 9470 del 23/03/2022) e prospettando piuttosto una sceltadi mera opportunità o connessione, con conseguente inammissibilità dellacensura per difetto di decisività.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art.360, primo comma, n. 5 c.p.c.Il Tribunale sarebbe incorso nell'omesso esame di fatti decisivi, con-sistenti nella mancanza di volontà del Condominio di costituire una servitùe nell'assenza di interventi manutentivi da parte del Comune, elementi,questi, essenziali ai fini della configurabilità della ritenuta, in sentenza, di-catio ad patriam.Numero registro generale 15659/2022Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 20518/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il motivo è inammissibile, perché, sotto l'apparente deduzione diomesso esame di un fatto decisivo, sollecita una diversa valutazione dellerisultanze probatorie, senza individuare un fatto storico specifico, decisivoe discusso tra le parti, che sia stato trascurato dalla sentenza impugnata(ex multis, Cass., Sez. Un., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 832, 1027,1058, 1065 e 295 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.Il Tribunale avrebbe affermato l'esistenza della servitù in difetto diprova adeguata e senza valutare la documentazione prodotta dalla ricor-rente, tra cui l'autorizzazione condominiale e precedenti giurisprudenzialirelativi alla medesima area.Il motivo è inammissibile, perché afferente al merito; la censura, in-fatti, attinge l'accertamento della sussistenza di una servitù di uso pubblico,operato dal Giudice d'appello mediante apprezzamento delle prove, che re-sta non sindacabile in cassazione, se congruamente motivato.In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valu-tare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato- in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppureil valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarela stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducache il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezza-mento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.5800 del 14/03/2026; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020).Numero registro generale 15659/2022Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 20518/2026Data pubblicazione 17/06/20264. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 63 d.lgs. 546/92,in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Sarebbe stata fatta erronea applicazione della disciplina COSAP (art.63 d.lgs. 446 del 1997), e tanto perché il canone sarebbe dovuto esclusi-vamente per occupazioni di suolo pubblico, mentre nel caso di specie l'areaoccupata sarebbe stata privata e non gravata da servitù di uso pubblico.Il motivo è infondato.Non incorre in violazione dell'art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997 il giudicedi merito che ritenga dovuto il canone per occupazione di spazi pubblicianche in relazione a porzioni di area privata assoggettate a uso pubblico,vata del bene, in quanto il canone è dovuto in caso di uso particolare oeccezionale che il singolo fa del bene, pubblico o privato assoggettato aservitù di pubblico passaggio (v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32410 del 22/11/2023).Il Tribunale ha fondato la propria decisione sull'accertata esistenza diun uso pubblico e protratto dell'area, inserita in un contesto urbano ad altafruizione, attraverso il transito generalizzato dei pedoni, in applicazionedell'istituto della dicatio ad patriam.In siffatto perimetro, correttamente definito dal Giudice di appello, ilproposto mezzo valorizza la volontà del proprietario, escludendo la rilevanzadell'uso collettivo, e tanto in contrasto con la giurisprudenza di questa Corteche ammette la costituzione della servitù anche per comportamento con-cludente, valorizzando, in tal senso, un uso pubblico protratto (Cass., Sez.2, Sentenza n. 492 del 09/01/2026).5. Con il quinto motivo si fa valere violazione dell'art. 102 cod. proc.civ. e degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.Numero registro generale 15659/2022Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 20518/2026Data pubblicazione 17/06/2026Non sarebbe stato integrato il contraddittorio nei confronti del Condo-minio proprietario dell'area, litisconsorte necessario laddove si controvertadell'esistenza di una servitù.Il motivo è inammissibile, perché rivalutativo del merito e comunqueinfondato.L'accertamento svolto ha ad oggetto, infatti, la debenza del canone enon l'accertamento reale della servitù.6. Con il sesto motivo si deduce violazione dell'art. 7 della legge n.212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della legge cit., dedu-cendo il difetto di motivazione della diffida impugnata, in quanto priva deglielementi necessari per comprendere i criteri di calcolo del tributo, e quindilesiva del diritto di difesa.Il motivo è infondato.Il Tribunale ha accertato che la diffida indicava l'atto presupposto conriguardo alla base fattuale e ai relativi importi, e la censura è diretta allaverifica della sufficienza della motivazione per un profilo tipicamente ri-messo al giudice di merito e che sfugge al sindacato di legittimità, nellaintervenuta riformulazione dell'art 360, primo comma, n. 5 c.p.c. dispostadall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del2012, che rende non più ammissibili nel ricorso per cassazione le censuredi contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di me-rito impugnata (tra le altre: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 3/03/2022).7. Con il settimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 cod.proc. civ. e quindi il vizio di omessa pronuncia, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 4 c.p.c.Il Tribunale non avrebbe esaminato le eccezioni di inammissibilitàdell'appello sollevate dalla ricorrente, ritenendole tardivamente dedotte,anche se rilevabili d'ufficio.Numero registro generale 15659/2022Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 20518/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] di merito ha qualificato le eccezioni come tardive e, per-tanto, inammissibili, pervenendo a una valutazione di natura processualeche si sottrae al sindacato di legittimità, ove non connotata da vizi logico-giuridici manifesti.Non sussiste infatti il vizio di omessa pronuncia quando il giudice di-chiari tardive le eccezioni formulate dalla parte, trattandosi di valutazioneprocessuale che esaurisce il dovere di decisione e non integra violazionedell'art. 112 c.p.c.8. Con l'ottavo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91,92 e 101 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 4 d.m. n. 55/2014, lamentando di essere stata sanzionata per avere sollevato, in com-parsa conclusionale, eccezioni rilevabili d'ufficio, con conseguente lesionedel diritto di difesa e dei principi del giusto processo; censura, altresì, lamancata valutazione della condotta processuale dell'ente appellante.La censura è fondata.Il Tribunale ha qualificato come abusiva la condotta processuale dellaparte appellata, per avere la stessa sollevato, in sede di comparsa conclu-sionale, eccezioni ritenute tardive, disponendo, in ragione di ciò, l'aumentodel compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014.L'art. 4 (Parametri generali per la determinazione dei compensi insede giudiziale) d.m. 10/03/2014 n. 55 (Regolamento recante la determi-nazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professioneforense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,n. 247.n. 55 del 2014) stabilisce al comma 7 che “[c]ostituisce elemento divalutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'ado-zione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimentiin tempi ragionevoli”.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (più recente-mente, tra le altre: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22102 del 31/07/2025), leNumero registro generale 15659/2022Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 20518/2026Data pubblicazione 17/06/2026eccezioni rilevabili d'ufficio possono essere dedotte anche in sede di com-parsa conclusionale, non incontrando le stesse preclusioni processuali pro-prie delle eccezioni in senso stretto; ne consegue che la relativa allegazionenon può essere qualificata, di per sé, quale condotta abusiva o contraria aidoveri di lealtà processuale.Il giudice di merito, pertanto, nel ritenere sanzionabile tale condotta,si è posto in contrasto con i principi che presidiano l'esercizio del diritto didifesa, di cui all'art. 24 Cost., e con i canoni del giusto processo, di cuiall'art. 111 Cost., che, complessivamente intesi, non consentono di pena-lizzare la parte che si avvalga di facoltà processuali riconosciute dall'ordina-mento.All'accoglimento del motivo si accompagna la decisione nel merito,non essendo necessari ulteriori accertamenti (art. 384, secondo comma,ult. parte, c.p.c.).Dalla quantificazione dei compensi del difensore del Comune di Cata-nia, parte appellata, vincitrice nel grado, va pertanto detratto l'incrementodel 50% applicato, ex art. 4, comma 7, d.m. n. 55 del 2014, ai danni delladitta appellante, [OSCURATO:PERSONA]Alessandro di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale diCatania.Il compenso del difensore dell'ente locale va per l'effetto ridetermi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.430,00 (euro 3.645,00 ÷ 1,5 = euro 2.430,00; incrementodel 50%, pari a euro 1.215,00, così determinato: euro 3.645,00 – euro2.430,00; importo finale pari a euro 3.645,00 – euro 1.215,00 e, quindi,alla somma riconosciuta), ferma la liquidazione nel resto.Gli ulteriori profili della censura sono infondati.Non è sindacabile in sede di legittimità, infatti, ove sorretta da moti-vazione non illogica, l'omessa valorizzazione di condotte della controparteai fini del riparto delle spese di lite.9. Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91e 92 c.p.c. ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 15659/2022Numero sezionale 1329/2026Numero di raccolta generale 20518/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il Tribunale di Catania non avrebbe condannato alle spese di giudizioil Comune, nonostante l'infondatezza della pretesa.Il motivo è manifestamente infondato.La regolazione delle spese di lite è espressione del principio di soc-combenza, e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei re-lativi criteri legali e non per mero dissenso rispetto all'esito della lite.10. In via conclusiva questa Corte accoglie l'ottavo motivo di ricorsonei termini indicati e decidendo nel merito, non essendo necessari ulterioriaccertamenti, cassa la sentenza impugnata, liquidando al difensore del Co-mune di Catania, per il grado di appello, la somma di euro 2.430,00 percompensi oltre al rimborso di euro 174,00 per spese, rimborso forfetario,i.v.a. e c.p.a.Rigetta, nel resto, il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. P.Q.MLa Corte accoglie l'ottavo motivo di ricorso, nei termini di cui in moti-vazione, e, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata e rideter-mina i compensi del difensore del Comune di Catania, per il grado di appello,nella somma di euro 2.430,00, oltre al rimborso di euro 174,00 per spese,rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.Rigetta nel resto il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino