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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 19588/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13709/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - S.R.L." [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.", elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 145/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1890/2021depositata il 12/03/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1890/2021, depositata il 12.3.2021, ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 25.3.2017.

Il giudice di secondo grado, pur avendo ritenuta illegittima la decurtazione tariffaria applicata dall’azienda ASL Roma 3 (già USL) nel triennio 2010-2012, ai sensi dell’art. 1, comma 796 , lett. o) , L. 296/2006 (dato il carattere transitorio di tale disposizione di legge, valido per il solo triennio 2007-2009), ha ritenuto non accoglibile la domanda di condanna dell’ASL al versamento delle somme pari alla illegittima riduzione tariffaria praticata oltre il triennio 2007-2009, sul rilievo che l’applicazione delle tariffe senza decurtazione avrebbe comunque comportato il superamento dei tetti di spesa relativi alle annualità 2010-2012.

Il giudice d’appello ha precisato che l’ASL aveva ritualmente proposto in primo grado l’eccezione di superamento del tetto di spesa e tale eccezione era stata reiterata ed approfondita in grado di appello con l’assunto – confermato dai conteggi prodotti dall’Azienda sanitaria – secondo cui i pagamenti effettuati con le tariffe scontate avevano completamente esaurito i tetti di spesa previsti per le annualità di cui è causa.

Né la struttura privata aveva contestato l’assunto dell’Asl in merito all’avvenuto esaurimento del budget assegnato, essendo pacifico in causa che l’accoglimento della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comportato la corresponsione da parte dell’ASL di somme extra budget.

In ogni caso, la Corte d’Appello ha affermato che è il creditore che agisca per il pagamento del credito riferito a prestazioni sanitarie erogate in favore di utenti del servizio sanitario nazionale a dover dimostrare che il credito azionato rientri nel budget assegnato alla propria struttura.

Il giudice di secondo grado ha concluso il proprio percorso argomentativo evidenziando che la domanda della struttura privata doveva essere rigettata, risultando che la ASL aveva già corrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA] l’importo massimo riconoscibile sulla base del budget assegnato per ogni singolo anno di riferimento.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a due motivi.

L’ASL n. 3 ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697,comma 2°, cod. civ..

Deduce la ricorrente che il preteso superamento del budget annuale avrebbe dovuto essere dimostrato dall’[OSCURATO:PERSONA] 3, ma ciò non è avvenuto, avendo l’ASL prodotto solo in sede di note successive all’udienza di precisazione delle conclusioni una serie di documenti che la stessa Corte d’Appello ha dichiarato inammissibili.

2. Il motivo è inammissibile, anche se la motivazione della sentenza impugnata va parzialmente corretta a norma dell’art. 384 ult. comma c.p.c..

Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello di Roma ha rigettato la domanda proposta dalla struttura sanitaria privata con una doppia ratio decidendi: 1) la struttura privata non aveva contestato l’assunto dell’ASL in merito all’avvenuto esaurimento del budget assegnato, essendo pacifico in causa che l’accoglimento della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comportato la corresponsione da parte dell’ASL di somme extra budget; 2) in ogni caso, è il creditore che agisca per il pagamento del credito riferito a prestazioni sanitarie erogate in favore di utenti del servizio sanitario nazionale a dover dimostrare che il credito azionato rientri nel budget assegnato alla propria struttura.

Posto che quest’ultima affermazione è giuridicamente erronea (su questo punto la sentenza impugnata va corretta ex art. 384 ult comma c.p.c.) - essendo ormai orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 10182/2021; Cass. n. 5661/2021; Cass. n. 3403/2018) quello secondo cui “In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore.

Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice” – la ricorrente non ha censurato la prima ratio decidendi.

In particolare, l’affermazione della Corte d’Appello (pag. 10 secondo capoverso della sentenza impugnata) “..Né la struttura privata ha contestato l’assunto dell’ASL in merito all’avvenuto esaurimento del budget assegnato..” non è stata aggredita dalla ricorrente, la quale, nel primo motivo, si è limitata ad allegare l’avvenuta violazione dell’art. 2967 c.c. –e non quindi dell’art. 115, comma 2, c.p.c. – e nel secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 8 quinquies comma 2° e 8 sexies comma 4° d.lgs 229/1999: solo nella parte narrativa (vedi pag. 5 del ricorso, ultimo capoverso) la ricorrente ha contestato, apoditticamente (senza quindi documentarla), l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’eccezione di superamento del budget era già stata sollevata in primo grado, ma nulla ha osservato in ordine al preciso assunto della Corte d’Appello secondo cui la stessa struttura privata non aveva contestato il superamento del budget.

Se è pur vero che, in questa sede di legittimità, la ricorrente ha allegato che l’Asl non aveva dimostrato l’avvenuto superamento del budget, la stessa ricorrente non ha né dedotto, né, a maggior ragione, documentato di aver formulato la stessa contestazione innanzi ai giudici di merito.

Peraltro, anche ammettendo che, nella sostanza, la ricorrente abbia dedotto la violazione del principio di non contestazione applicato dalla Corte d’Appello, il ricorso sarebbe comunque inammissibile: in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti –che la ricorrente non ha avuto cura di effettuare - sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova ( vedi Cass. n. 20637/2016; vedi anche Cass.10761/2022).

Tutto ciò premesso, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione o la ritenuta infondatezza o inammissibilità di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies comma 2° e 8 sexies comma 4° d.lgs 229/1999.

Deduce la ricorrente che anche un ipotetico superamento del budget non avrebbe inficiato il suo diritto a vedersi applicata la tariffa piena a fronte delle prestazioni rese.

Infatti, tenuto conto che il budget viene individuato mediante la moltiplicazione del fabbisogno di prestazioni con la tariffa individuata per l’erogazione della prestazione, l’applicata della tariffa “non scontata” avrebbe dovuto comportare automaticamente la caducazione del tetto di spesa individuato sulla base della tariffa ritenuta illegittima (cambiando uno dei fattori della moltiplicazione non può non cambiare anche il prodotto, cioè il budget).

Ad avviso della ricorrente, quando le norme di legge prevedono un “volume massimo” si riferiscono alle prestazioni, non al budget, che è un posteriori del sistema e non un apriori, essendo l’apriori il fabbisogno di salute che il [OSCURATO:PERSONA] è chiamato istituzionalmente a soddisfare.

4. Il motivo è infondato.

Ad avviso della ricorrente, essendo il budget assegnato alla struttura sanitaria il prodotto della moltiplicazione tra la tariffa applicata ed il fabbisogno di prestazioni, ove fosse stata applicata la tariffa legittima, e non quella illegittimamente decurtata, ai sensi della L. 296/2006, il tetto di spesa assegnato alla struttura sarebbe caduto o comunque si sarebbe modificato in aumento.

Tale ragionamento non può essere condiviso.

Va osservato che se è pur vero che deve essere garantito il diritto dei cittadini alla salute ed alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, tuttavia, tale diritto deve essere contemperato con altre esigenze di rilevanza pubblicistica, come l’esigenza di contenimento della spesa pubblica e di controllo della spesa sanitaria.

Ed è proprio per la salvaguardia di tali esigenze che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile (cfr. Cass. 13884/2020).

Nella stessa prospettiva, l’art. 8 quinquies comma 1° lett. e bis) d.lgs 229/1999 ha disposto che le Regioni definiscono “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato…”.

In sostanza, è stato previsto l’inserimento, negli accordi con cui è fissato il budget di spesa, di una clausola che ridetermini automaticamente il volume delle prestazioni erogabili dalla struttura accreditata, laddove nel corso dell’anno le tariffe per tali prestazioni siano variate in aumento, in modo tale da rendere il numero delle prestazioni compatibile con il tetto di spesa assegnato alla struttura di riferimento.

Ne consegue che, nel caso di specie, proprio in virtù del principio della ineludibilità del tetto di spesa, come declinato dalla norma sopra menzionata, l’aumento della tariffa non avrebbe in alcun modo determinato un aumento del budget a disposizione della struttura, ma solo una riduzione delle prestazioni erogate remunerabili, con la conseguenza che le conclusioni cui è addivenuta la Corte d’Appello sono del tutto corrette.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13709/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - S.R.L." [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.", elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 145/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1890/2021depositata il 12/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1890/2021, depositata il 12.3.2021, ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma del 25.3.2017. Il giudice di secondo grado, pur avendo ritenuta illegittima la decurtazione tariffaria applicata dall’azienda ASL Roma 3 (già USL) nel triennio 2010-2012, ai sensi dell’art. 1, comma 796 , lett. o) , L. 296/2006 (dato il carattere transitorio di tale disposizione di legge, valido per il solo triennio 2007-2009), ha ritenuto non accoglibile la domanda di condanna dell’ASL al versamento delle somme pari alla illegittima riduzione tariffaria praticata oltre il triennio 2007-2009, sul rilievo che l’applicazione delle tariffe senza decurtazione avrebbe comunque comportato il superamento dei tetti di spesa relativi alle annualità 2010-2012. Il giudice d’appello ha precisato che l’ASL aveva ritualmente proposto in primo grado l’eccezione di superamento del tetto di spesa e tale eccezione era stata reiterata ed approfondita in grado di appello con l’assunto – confermato dai conteggi prodotti dall’Azienda sanitaria – secondo cui i pagamenti effettuati con le tariffe scontate avevano completamente esaurito i tetti di spesa previsti per le annualità di cui è causa. Né la struttura privata aveva contestato l’assunto dell’Asl in merito all’avvenuto esaurimento del budget assegnato, essendo pacifico in causa che l’accoglimento della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comportato la corresponsione da parte dell’ASL di somme extra budget. In ogni caso, la Corte d’Appello ha affermato che è il creditore che agisca per il pagamento del credito riferito a prestazioni sanitarie erogate in favore di utenti del servizio sanitario nazionale a dover dimostrare che il credito azionato rientri nel budget assegnato alla propria struttura. Il giudice di secondo grado ha concluso il proprio percorso argomentativo evidenziando che la domanda della struttura privata doveva essere rigettata, risultando che la ASL aveva già corrisposto alla [OSCURATO:SOCIETA] l’importo massimo riconoscibile sulla base del budget assegnato per ogni singolo anno di riferimento. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a due motivi. L’ASL n. 3 ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697,comma 2°, cod. civ.. Deduce la ricorrente che il preteso superamento del budget annuale avrebbe dovuto essere dimostrato dall’[OSCURATO:PERSONA] 3, ma ciò non è avvenuto, avendo l’ASL prodotto solo in sede di note successive all’udienza di precisazione delle conclusioni una serie di documenti che la stessa Corte d’Appello ha dichiarato inammissibili. 2. Il motivo è inammissibile, anche se la motivazione della sentenza impugnata va parzialmente corretta a norma dell’art. 384 ult. comma c.p.c.. Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello di Roma ha rigettato la domanda proposta dalla struttura sanitaria privata con una doppia ratio decidendi: 1) la struttura privata non aveva contestato l’assunto dell’ASL in merito all’avvenuto esaurimento del budget assegnato, essendo pacifico in causa che l’accoglimento della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comportato la corresponsione da parte dell’ASL di somme extra budget; 2) in ogni caso, è il creditore che agisca per il pagamento del credito riferito a prestazioni sanitarie erogate in favore di utenti del servizio sanitario nazionale a dover dimostrare che il credito azionato rientri nel budget assegnato alla propria struttura. Posto che quest’ultima affermazione è giuridicamente erronea (su questo punto la sentenza impugnata va corretta ex art. 384 ult comma c.p.c.) - essendo ormai orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 10182/2021; Cass. n. 5661/2021; Cass. n. 3403/2018) quello secondo cui “In tema di pretese creditorie della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui prova deve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova a carico della parte debitrice” – la ricorrente non ha censurato la prima ratio decidendi. In particolare, l’affermazione della Corte d’Appello (pag. 10 secondo capoverso della sentenza impugnata) “..Né la struttura privata ha contestato l’assunto dell’ASL in merito all’avvenuto esaurimento del budget assegnato..” non è stata aggredita dalla ricorrente, la quale, nel primo motivo, si è limitata ad allegare l’avvenuta violazione dell’art. 2967 c.c. –e non quindi dell’art. 115, comma 2, c.p.c. – e nel secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 8 quinquies comma 2° e 8 sexies comma 4° d.lgs 229/1999: solo nella parte narrativa (vedi pag. 5 del ricorso, ultimo capoverso) la ricorrente ha contestato, apoditticamente (senza quindi documentarla), l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’eccezione di superamento del budget era già stata sollevata in primo grado, ma nulla ha osservato in ordine al preciso assunto della Corte d’Appello secondo cui la stessa struttura privata non aveva contestato il superamento del budget. Se è pur vero che, in questa sede di legittimità, la ricorrente ha allegato che l’Asl non aveva dimostrato l’avvenuto superamento del budget, la stessa ricorrente non ha né dedotto, né, a maggior ragione, documentato di aver formulato la stessa contestazione innanzi ai giudici di merito. Peraltro, anche ammettendo che, nella sostanza, la ricorrente abbia dedotto la violazione del principio di non contestazione applicato dalla Corte d’Appello, il ricorso sarebbe comunque inammissibile: in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti –che la ricorrente non ha avuto cura di effettuare - sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova ( vedi Cass. n. 20637/2016; vedi anche Cass.10761/2022). Tutto ciò premesso, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione o la ritenuta infondatezza o inammissibilità di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; vedi anche Cass. n. 13880 del 06/07/2020). 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 quinquies comma 2° e 8 sexies comma 4° d.lgs 229/1999. Deduce la ricorrente che anche un ipotetico superamento del budget non avrebbe inficiato il suo diritto a vedersi applicata la tariffa piena a fronte delle prestazioni rese. Infatti, tenuto conto che il budget viene individuato mediante la moltiplicazione del fabbisogno di prestazioni con la tariffa individuata per l’erogazione della prestazione, l’applicata della tariffa “non scontata” avrebbe dovuto comportare automaticamente la caducazione del tetto di spesa individuato sulla base della tariffa ritenuta illegittima (cambiando uno dei fattori della moltiplicazione non può non cambiare anche il prodotto, cioè il budget). Ad avviso della ricorrente, quando le norme di legge prevedono un “volume massimo” si riferiscono alle prestazioni, non al budget, che è un posteriori del sistema e non un apriori, essendo l’apriori il fabbisogno di salute che il [OSCURATO:PERSONA] è chiamato istituzionalmente a soddisfare. 4. Il motivo è infondato. Ad avviso della ricorrente, essendo il budget assegnato alla struttura sanitaria il prodotto della moltiplicazione tra la tariffa applicata ed il fabbisogno di prestazioni, ove fosse stata applicata la tariffa legittima, e non quella illegittimamente decurtata, ai sensi della L. 296/2006, il tetto di spesa assegnato alla struttura sarebbe caduto o comunque si sarebbe modificato in aumento. Tale ragionamento non può essere condiviso. Va osservato che se è pur vero che deve essere garantito il diritto dei cittadini alla salute ed alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate, tuttavia, tale diritto deve essere contemperato con altre esigenze di rilevanza pubblicistica, come l’esigenza di contenimento della spesa pubblica e di controllo della spesa sanitaria. Ed è proprio per la salvaguardia di tali esigenze che l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile (cfr. Cass. 13884/2020). Nella stessa prospettiva, l’art. 8 quinquies comma 1° lett. e bis) d.lgs 229/1999 ha disposto che le Regioni definiscono “la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato…”. In sostanza, è stato previsto l’inserimento, negli accordi con cui è fissato il budget di spesa, di una clausola che ridetermini automaticamente il volume delle prestazioni erogabili dalla struttura accreditata, laddove nel corso dell’anno le tariffe per tali prestazioni siano variate in aumento, in modo tale da rendere il numero delle prestazioni compatibile con il tetto di spesa assegnato alla struttura di riferimento. Ne consegue che, nel caso di specie, proprio in virtù del principio della ineludibilità del tetto di spesa, come declinato dalla norma sopra menzionata, l’aumento della tariffa non avrebbe in alcun modo determinato un aumento del budget a disposizione della struttura, ma solo una riduzione delle prestazioni erogate remunerabili, con la conseguenza che le conclusioni cui è addivenuta la Corte d’Appello sono del tutto corrette. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo
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