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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 12053/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con le qualiha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] con la quale sono statiribaditi i motivi di ricorso e si è insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsostraordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., contro la sentenza dellaTerza Sezione penale di questa Corte di legittimità n. 24717/25, pronunciata il 12giugno 2025 e depositata il 7 luglio 2025.Il ricorso straordinario si riferisce alla parte della sentenza con la quale,respinto il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 5 dicembre2024, è stata confermata l’assoluzione per la particolare tenuità, ai sensi dell’art.131 bis cod. pen., del [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA],aggiudicataria di un appalto a seguito di gara, per il reato di cui all'art. 279 delTesto [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla gestione dell’impianto di depurazione diproprietà del Comune di Catanzaro senza la prevista autorizzazione riferitaall’attività e alle emissioni in atmosfere conseguenti alle attività depurative.2.

Il ricorrente sostiene che, nella sentenza n. 24717/25, la Terza sezionepenale sarebbe incorsa in errore percettivo riguardo: 1) alla qualificazione delricorrente al punto 3.2 del ”[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, definendolo dirigente delSettore [OSCURATO:PERSONA] del Territorio del Comune di Catanzaro, cioè il soggetto tenuto arichiedere la predetta autorizzazione.

Si tratterebbe di errore rilevante ai fini delconvincimento della Corte di legittimità in quanto la qualifica in questione eraquella di altro soggetto coimputato e l’errore dimostrerebbe la sostanzialeconfusione dei ruoli generatasi; 2) errore sulla capacità inquinante della condottae dunque sulla idoneità della condotta contestata a determinare un danno perl’ambiente, posto che l’accertamento sulla capacità inquinante della condotta postain essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] (società rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA]) si era conclusocon l’affermazione che durante il monitoraggio non si erano registrati superamentidei valori limiti; 3) erroneità del principio di diritto enunciato in ordine al rapportocon le due condotte dallo stesso evocate, posto che era stato affermato che ilprincipio di legalità in materia ambientale impone il rispetto assoluto delle normeposte a tutela del bene ambiente, indipendentemente dalla natura pubblicistica ourgente dell’intervento e che la violazione di norme penali a tutela dell’ambientecostituisce reato anche se motivata da esigenze straordinarie o di pubblica utilità.Tale principio, nel caso di specie, non sarebbe in concreto applicabile perché anchel’attività sulla quale era caduta la previsione penale è posta a tutela dell’ambiente;dunque, non si potrebbe stabilire una priorità tra le condotte.3.

La Procura generale ha depositato memoria chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni dellaProcura generale, insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi sulla base dei quali il ricorso straordinario è stato proposto sonomanifestamente infondati.

Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile allanozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata.2.

Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta unulteriore grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio di legittimitàsulla sentenza della Corte di cassazione.Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolgadi vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimentoimpugnato.

L'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza dellaCorte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste oerrori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbianoinfluito sulla decisione adottata dalla Corte di cassazione.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in più occasioni affermato che, qualorala causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale esclusodall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen.

Si è chiarito, inparticolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 biscod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanzedirettamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare laterminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto illegislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «laesistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nelsupporre «l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» se (tantonell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunziare»; - assumere «inderogabile carattere decisivo»,tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di un fatto realmenteinfluente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenutodel provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»; - avercomportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà delgiudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente,dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto esseretempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazioneproponibili avverso le relative decisioni.

Il vizio denunciabile, in altri termini,coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso iltravisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» -in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suogiudizio (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280; Sez.

U, n. 18651 del26/03/2015, Rv. 263686).3.

Nel caso in esame, nessuna delle doglianze proposte appare inquadrabilenello schema del rimedio giuridico invocato.Nell'esaminare l’unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente, e lesuccessive memorie, la sentenza impugnata ha preliminarmente osservato (pag.6 e ss.) che, secondo quanto accertato dal Tribunale, sussistevano i presuppostiper attribuire la responsabilità penale all’imputato in ordine al reato di cui all’art.279 d.lgs. n. 152/2006, trattandosi di reato permanente e di pericolo, per cui nonrileva la prova dell’effettivo superamento dei valori soglia delle immissioninell’atmosfera, essendo sufficiente l’esercizio di uno stabilimento che produceemissioni in assenza delle prescritte autorizzazioni.

L’odierno ricorrente, legalerappresentante, proprio nel periodo di tempo di interesse, della SO.TE.CO (societàa cui era stato affidato il servizio di gestione e conduzione dell’impianto didepurazione), avrebbe dovuto accertarsi di operare in presenza di autorizzazione,circostanza espressamente prevista dal capitolato speciale di appalto posto acompendio del contratto di affidamento del 28 aprile 2021.

La sentenza ha puredato atto che era stata acquisita la prova che l’impianto effettivamente producevaemissioni inquinanti.

Infine, la Corte ha ribadito che il rispetto delle disposizionipenali poste a base della tutela dell’ambiente non può subire deroghe in ragionedel fatto che l’aggiudicazione avviene con carattere d’urgenza, non potendo essereinvocato un generico principio di inesigibilità della condotta al di fuori delle positivenorme giustificatrici.4.

A fronte di queste considerazioni, il ricorso straordinario oggetto delpresente giudizio, al di fuori della prima deduzione, non ha dedotto, neanche inastratto, alcun errore percettivo.In particolare, seppure sia vero che al punto

3.2. della pagina 6, la sentenzaabbia qualificato il ricorrente quale dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Territorio, sitratta di espressione frutto evidente di refuso probabilmente dovuto all’utilizzo delmezzo informatico, per nulla determinante nella formazione della decisione.

Lo sievince chiaramente dal fatto che è il ricorrente, nella prosecuzione della frase,viene indicato quale soggetto tenuto a richiedere l’autorizzazione prevista.

Ilperiodo continua, inoltre, con la corretta qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale legalerappresentante della società che, ratione temporis, si era occupata del servizio didepurazione.5.

Non allude ad errore percettivo quanto riferisce il ricorrente in ordine allostralcio dell’accertamento sulla capacità inquinante della condotta posta in esseredalla SO.TE.CO, secondo cui, dai dati rilevati durante il periodo di monitoraggio,non erano stati registrati superamenti dei valori limite e dei valori obiettivi di cuial d.lgs. 155 del 2010 e ss.mm.ii.

La sentenza della Corte di cassazione, a taleproposito, ha affermato - alla pag. 7 punto

3.3. e confermando un precedenteorientamento- che nel caso di specie era stata accertata, a seguito delmonitoraggio, la concreta emissione di sostanze inquinanti e non la merapotenzialità dell’impianto ad emettere tali sostanze.

Come è evidente la Corte nonha mai affermato che l’emissione avesse superato i valori limite citati dallarelazione di monitoraggio, né le due cose sono oggettivamente coincidenti.6.

Del tutto estranea alla nozione di errore revocatorio sopra delineata è,infine, la deduzione difensiva che lamenta una intrinseca illogicità del principiogiuridico espresso dalla sentenza della Terza Sezione di questa Corte fatta oggettodi ricorso straordinario.

La pretesa applicazione di una scriminante per inesigibilitàdella condotta, agganciata all’assunzione in via d’urgenza della gestionedell’impianto, è stata ritenuta infondata in diritto.

Il ricorrente, affermando didedurre un vizio della motivazione derivante da una errata percezione della realtàfenomenica e processuale, in concreto critica la mera affermazione del principio,così sottoponendo al presente giudizio una questione totalmente estranea al suoambito e non deducibile.7.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

La disposizione di cui all'art. 625bis cod. proc. pen., infatti, non può essere utilizzata per scrutinare ulteriormentela motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere.8.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con le qualiha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] con la quale sono statiribaditi i motivi di ricorso e si è insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsostraordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., contro la sentenza dellaTerza Sezione penale di questa Corte di legittimità n. 24717/25, pronunciata il 12giugno 2025 e depositata il 7 luglio 2025.Il ricorso straordinario si riferisce alla parte della sentenza con la quale,respinto il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 5 dicembre2024, è stata confermata l’assoluzione per la particolare tenuità, ai sensi dell’art.131 bis cod. pen., del [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA],aggiudicataria di un appalto a seguito di gara, per il reato di cui all'art. 279 delTesto [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla gestione dell’impianto di depurazione diproprietà del Comune di Catanzaro senza la prevista autorizzazione riferitaall’attività e alle emissioni in atmosfere conseguenti alle attività depurative.2. Il ricorrente sostiene che, nella sentenza n. 24717/25, la Terza sezionepenale sarebbe incorsa in errore percettivo riguardo: 1) alla qualificazione delricorrente al punto 3.2 del ”[OSCURATO:PERSONA] in diritto”, definendolo dirigente delSettore [OSCURATO:PERSONA] del Territorio del Comune di Catanzaro, cioè il soggetto tenuto arichiedere la predetta autorizzazione. Si tratterebbe di errore rilevante ai fini delconvincimento della Corte di legittimità in quanto la qualifica in questione eraquella di altro soggetto coimputato e l’errore dimostrerebbe la sostanzialeconfusione dei ruoli generatasi; 2) errore sulla capacità inquinante della condottae dunque sulla idoneità della condotta contestata a determinare un danno perl’ambiente, posto che l’accertamento sulla capacità inquinante della condotta postain essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] (società rappresentata dal [OSCURATO:PERSONA]) si era conclusocon l’affermazione che durante il monitoraggio non si erano registrati superamentidei valori limiti; 3) erroneità del principio di diritto enunciato in ordine al rapportocon le due condotte dallo stesso evocate, posto che era stato affermato che ilprincipio di legalità in materia ambientale impone il rispetto assoluto delle normeposte a tutela del bene ambiente, indipendentemente dalla natura pubblicistica ourgente dell’intervento e che la violazione di norme penali a tutela dell’ambientecostituisce reato anche se motivata da esigenze straordinarie o di pubblica utilità.Tale principio, nel caso di specie, non sarebbe in concreto applicabile perché anchel’attività sulla quale era caduta la previsione penale è posta a tutela dell’ambiente;dunque, non si potrebbe stabilire una priorità tra le condotte.3. La Procura generale ha depositato memoria chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni dellaProcura generale, insistendo nell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi sulla base dei quali il ricorso straordinario è stato proposto sonomanifestamente infondati. Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile allanozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata.2. Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta unulteriore grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio di legittimitàsulla sentenza della Corte di cassazione.Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolgadi vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimentoimpugnato. L'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza dellaCorte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste oerrori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbianoinfluito sulla decisione adottata dalla Corte di cassazione.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in più occasioni affermato che, qualorala causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale esclusodall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Si è chiarito, inparticolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 biscod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanzedirettamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare laterminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto illegislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «laesistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nelsupporre «l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» se (tantonell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul qualela sentenza ebbe a pronunziare»; - assumere «inderogabile carattere decisivo»,tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di un fatto realmenteinfluente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenutodel provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»; - avercomportato un errore percettivo inerente al processo formativo della volontà delgiudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente,dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto esseretempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazioneproponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini,coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso iltravisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» -in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti del suogiudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del26/03/2015, Rv. 263686).3. Nel caso in esame, nessuna delle doglianze proposte appare inquadrabilenello schema del rimedio giuridico invocato.Nell'esaminare l’unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente, e lesuccessive memorie, la sentenza impugnata ha preliminarmente osservato (pag.6 e ss.) che, secondo quanto accertato dal Tribunale, sussistevano i presuppostiper attribuire la responsabilità penale all’imputato in ordine al reato di cui all’art.279 d.lgs. n. 152/2006, trattandosi di reato permanente e di pericolo, per cui nonrileva la prova dell’effettivo superamento dei valori soglia delle immissioninell’atmosfera, essendo sufficiente l’esercizio di uno stabilimento che produceemissioni in assenza delle prescritte autorizzazioni. L’odierno ricorrente, legalerappresentante, proprio nel periodo di tempo di interesse, della SO.TE.CO (societàa cui era stato affidato il servizio di gestione e conduzione dell’impianto didepurazione), avrebbe dovuto accertarsi di operare in presenza di autorizzazione,circostanza espressamente prevista dal capitolato speciale di appalto posto acompendio del contratto di affidamento del 28 aprile 2021. La sentenza ha puredato atto che era stata acquisita la prova che l’impianto effettivamente producevaemissioni inquinanti. Infine, la Corte ha ribadito che il rispetto delle disposizionipenali poste a base della tutela dell’ambiente non può subire deroghe in ragionedel fatto che l’aggiudicazione avviene con carattere d’urgenza, non potendo essereinvocato un generico principio di inesigibilità della condotta al di fuori delle positivenorme giustificatrici.4. A fronte di queste considerazioni, il ricorso straordinario oggetto delpresente giudizio, al di fuori della prima deduzione, non ha dedotto, neanche inastratto, alcun errore percettivo.In particolare, seppure sia vero che al punto 3.2. della pagina 6, la sentenzaabbia qualificato il ricorrente quale dirigente del [OSCURATO:PERSONA] del Territorio, sitratta di espressione frutto evidente di refuso probabilmente dovuto all’utilizzo delmezzo informatico, per nulla determinante nella formazione della decisione. Lo sievince chiaramente dal fatto che è il ricorrente, nella prosecuzione della frase,viene indicato quale soggetto tenuto a richiedere l’autorizzazione prevista. Ilperiodo continua, inoltre, con la corretta qualificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale legalerappresentante della società che, ratione temporis, si era occupata del servizio didepurazione.5. Non allude ad errore percettivo quanto riferisce il ricorrente in ordine allostralcio dell’accertamento sulla capacità inquinante della condotta posta in esseredalla SO.TE.CO, secondo cui, dai dati rilevati durante il periodo di monitoraggio,non erano stati registrati superamenti dei valori limite e dei valori obiettivi di cuial d.lgs. 155 del 2010 e ss.mm.ii. La sentenza della Corte di cassazione, a taleproposito, ha affermato - alla pag. 7 punto 3.3. e confermando un precedenteorientamento- che nel caso di specie era stata accertata, a seguito delmonitoraggio, la concreta emissione di sostanze inquinanti e non la merapotenzialità dell’impianto ad emettere tali sostanze. Come è evidente la Corte nonha mai affermato che l’emissione avesse superato i valori limite citati dallarelazione di monitoraggio, né le due cose sono oggettivamente coincidenti.6. Del tutto estranea alla nozione di errore revocatorio sopra delineata è,infine, la deduzione difensiva che lamenta una intrinseca illogicità del principiogiuridico espresso dalla sentenza della Terza Sezione di questa Corte fatta oggettodi ricorso straordinario. La pretesa applicazione di una scriminante per inesigibilitàdella condotta, agganciata all’assunzione in via d’urgenza della gestionedell’impianto, è stata ritenuta infondata in diritto. Il ricorrente, affermando didedurre un vizio della motivazione derivante da una errata percezione della realtàfenomenica e processuale, in concreto critica la mera affermazione del principio,così sottoponendo al presente giudizio una questione totalmente estranea al suoambito e non deducibile.7. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. La disposizione di cui all'art. 625bis cod. proc. pen., infatti, non può essere utilizzata per scrutinare ulteriormentela motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere.8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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