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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 1964

Cassazione n. 42853/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1964 avverso la sentenza del 21/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Udine il 21.2.2023 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo - in sintesi - l'illegittima applicazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, per avere il giudicante omesso di operare la riduzione fino a un terzo prevista dal comma 2-bis dell'art. 222 cod. strada.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria.

4. Il ricorso è fondato.

È pacifico che nella specie trovi applicazione quanto stabilito dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, ossia la diminuente fino a un terzo della sospensione della patente di guida in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Per contro, la sentenza impugnata ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari a tre anni, senza specificare se tale determinazione sia derivata dalla citata diminuente.

5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente alla statuizione relativa alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 2 c P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Udine.

Così deciso il 7 settembre 2023 Il Consigliere tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/12/1964 avverso la sentenza del 21/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Udine il 21.2.2023 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni tre in relazione al reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo - in sintesi - l'illegittima applicazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, per avere il giudicante omesso di operare la riduzione fino a un terzo prevista dal comma 2-bis dell'art. 222 cod. strada. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria. 4. Il ricorso è fondato. È pacifico che nella specie trovi applicazione quanto stabilito dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, ossia la diminuente fino a un terzo della sospensione della patente di guida in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. Per contro, la sentenza impugnata ha puramente e semplicemente stabilito che la sospensione della patente di guida andasse applicata in misura pari a tre anni, senza specificare se tale determinazione sia derivata dalla citata diminuente. 5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente alla statuizione relativa alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 2 c P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Udine. Così deciso il 7 settembre 2023 Il Consigliere tensore
Sentenza Cassazione n. 42853/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris