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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10713/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, L. Giordano che ha chiesto l'annullamento con rinvio . [OSCURATO:PERSONA] 1.L'ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte d'appello di Ancona, in sede di rinvio disposto dalla sezione Prima penale di questa Corte, con sentenza n. 06123 - 21 del 11 dicembre 2020, di annullamento dell'ordinanza, del 9 aprile 2020, con la quale la Corte territoriale indicata, quale giudice dell'esecuzione, aveva parzialmente accolto la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere l'applicazione della continuazione in relazione ai reati giudicati con cinque sentenze esecutive, in essa specificamente indicate, limitando detto regime a due pronunce (n. 4 e 5 del provvedimento di cumulo), con indicazione della pena complessiva di anni sei e mesi sei di reclusione, nonché aveva rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari, per una durata pari alla pena irrogata. 1.1.La sentenza di annullamento con rinvio aveva indicato che il giudice dell'esecuzione non aveva proceduto ad un effettivo scorporo, ma, "ritenuti più gravi i reati fallimentari" di cui alla sentenza sub 5) del provvedimento di cumulo, della Corte di appello dell'Aquila del 28 febbraio 2018, irrevocabile in data 4 febbraio 2016 (condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione), senza individuare in concreto la fattispecie più grave di cui a detta sentenza che sembrava riguardare anche reati diversi, aveva applicato "in aumento" per i reati di cui alla sentenza sub 4), dello stesso provvedimento, la pena di anni tre di reclusione, calcolando la pena complessiva in quella di anni sei e mesi sei di reclusione.

Con riguardo a tale aumento, la sentenza indicata aveva, poi, rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva specificato che anni due di reclusione erano relativi al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) e un anno di reclusione al reato di bancarotta semplice, di cui al capo b), anche se poi nella prima pagina dell'ordinanza con riguardo a detta sentenza (sub 4) si operava riferimento a reati puniti dagli artt. 640 e 483 cod. pen. 1.1.1.In relazione all'invocata rideterminazione delle pene accessorie di cui alle sentenze sub 4) e sub 6) del cumulo, la Corte territoriale quale giudice dell'esecuzione, secondo la sentenza di annullamento con rinvio, pur avendo osservato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 5/12/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, con declaratoria avente efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 30 della legge costituzionale n. 87 del 1953, integrando un'ipotesi di (sopravvenuta) illegalità della pena apprezzabile ex officio in sede di legittimità (Sez.

U, n. 33040 del 26 febbraio 2015, Jazouli, Rv.264207) aveva rilevato, in merito alle sentenze sub 4) e sub 6) di cui al provvedimento di cumulo, "che irrogavano entrambe la sanzione accessoria ex art. 216, ultimo comma, legge fall., per la durata di anni dieci, rideterminandola per la durata della pena, così trascurando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno, invece, ritenuto che, nella determinazione della durata delle sanzioni accessorie ex art. 216 cit., vanno, comunque, considerati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 1.2.In sede di rinvio la Corte d'appello, con il provvedimento impugnato, ha stabilito la pena principale irrogata per le due sentenze irrevocabili relative a reati per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, ritenuta pari ad anni sette di reclusione e ha indicato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni sei. 2.Avverso l'indicata ordinanza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando violazione del divieto di reformatio in peius posto che l'ordinanza censurata, pur aderendo al dictum della Suprema Corte di cui alla sentenza di annullamento con rinvio, quanto alla rilevata necessità di indicare, con riferimento ai reati per i quali era stata riconosciuta la continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la pena base per il reato ritenuto più grave, nonché la quota di pena determinata a titolo di aumento, limitandosi ad indicare l'entità complessiva della pena definitivamente rideterminata, aveva, in sostanza, incrementato la pena irrogata in complessivi anni sette di reclusione, pur trattandosi di incidente di esecuzione in origine introdotto dall'imputato, così determinando, a carico di quest'ultimo, un trattamento peggiorativo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di annullamento, a seguito di ricorso per cassazione del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione deve, in sede di rinvio, rispettare il divieto di reformatio in peius in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747 Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011, Costantini, Rv. 251521; Sez. 1, n. 36414 del 19/09/2007, Rv. 237682).

Si è anche osservato, sia pure in una materia diversa dall'esecuzione, che il divieto di reformatio in peius è principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena irrogata con la sentenza annullata a quella irrogata dal giudice del rinvio, non potendosi, in nessun caso, ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che questa possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla (Sez. 1, n. 9861 del 29/09/1993, Rv. 195434).

Nel caso al vaglio, tali principi non risultano osservati posto che il giudice dell'esecuzione aveva, nell'originario provvedimento già annullato da questa Corte a seguito di ricorso del solo condannato, individuato la pena complessiva per i reati unificati dalla continuazione in anni sei mesi sei di reclusione, mentre nell'ordinanza impugnata in questa sede, la pena complessiva per i medesimi reati è stata quantificata in anni sette di reclusione.

2. Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento, sul punto (unico devoluto con il ricorso per cassazione) dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello individuata secondo i criteri di cui alla sentenza della Corte cost. n. 183 del 2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame.

Così deciso, il 30/11/2021 Il cons gjiere estensore ., . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 7

1. 2022 -------- [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE \ 9-6111- I (k) Lis \ p ) v-2.1\--\i3 --\ k )._;;))_, .2, ,----3, -Q \O _ ' m I ' ) iP.- \-"-)ki\-,A," (.--:.«.),„,--._._ ';.4,-, 1"e.,,, ::,,iink ,3 -..i \r\:, ‘ 1" j ../ , p, f\A- '4-- n,-,°- 've ,,,__ , '\,--,_‘ -),-A"'\.:rs, \,.\)--, '--' ti-e, ^'L \ L k. ,e. c --, G e- ,li .--.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, L. Giordano che ha chiesto l'annullamento con rinvio . [OSCURATO:PERSONA] 1.L'ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte d'appello di Ancona, in sede di rinvio disposto dalla sezione Prima penale di questa Corte, con sentenza n. 06123 - 21 del 11 dicembre 2020, di annullamento dell'ordinanza, del 9 aprile 2020, con la quale la Corte territoriale indicata, quale giudice dell'esecuzione, aveva parzialmente accolto la richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere l'applicazione della continuazione in relazione ai reati giudicati con cinque sentenze esecutive, in essa specificamente indicate, limitando detto regime a due pronunce (n. 4 e 5 del provvedimento di cumulo), con indicazione della pena complessiva di anni sei e mesi sei di reclusione, nonché aveva rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari, per una durata pari alla pena irrogata. 1.1.La sentenza di annullamento con rinvio aveva indicato che il giudice dell'esecuzione non aveva proceduto ad un effettivo scorporo, ma, "ritenuti più gravi i reati fallimentari" di cui alla sentenza sub 5) del provvedimento di cumulo, della Corte di appello dell'Aquila del 28 febbraio 2018, irrevocabile in data 4 febbraio 2016 (condanna alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione), senza individuare in concreto la fattispecie più grave di cui a detta sentenza che sembrava riguardare anche reati diversi, aveva applicato "in aumento" per i reati di cui alla sentenza sub 4), dello stesso provvedimento, la pena di anni tre di reclusione, calcolando la pena complessiva in quella di anni sei e mesi sei di reclusione. Con riguardo a tale aumento, la sentenza indicata aveva, poi, rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva specificato che anni due di reclusione erano relativi al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) e un anno di reclusione al reato di bancarotta semplice, di cui al capo b), anche se poi nella prima pagina dell'ordinanza con riguardo a detta sentenza (sub 4) si operava riferimento a reati puniti dagli artt. 640 e 483 cod. pen. 1.1.1.In relazione all'invocata rideterminazione delle pene accessorie di cui alle sentenze sub 4) e sub 6) del cumulo, la Corte territoriale quale giudice dell'esecuzione, secondo la sentenza di annullamento con rinvio, pur avendo osservato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 5/12/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, con declaratoria avente efficacia ex tunc ai sensi dell'art. 30 della legge costituzionale n. 87 del 1953, integrando un'ipotesi di (sopravvenuta) illegalità della pena apprezzabile ex officio in sede di legittimità (Sez. U, n. 33040 del 26 febbraio 2015, Jazouli, Rv.264207) aveva rilevato, in merito alle sentenze sub 4) e sub 6) di cui al provvedimento di cumulo, "che irrogavano entrambe la sanzione accessoria ex art. 216, ultimo comma, legge fall., per la durata di anni dieci, rideterminandola per la durata della pena, così trascurando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno, invece, ritenuto che, nella determinazione della durata delle sanzioni accessorie ex art. 216 cit., vanno, comunque, considerati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 1.2.In sede di rinvio la Corte d'appello, con il provvedimento impugnato, ha stabilito la pena principale irrogata per le due sentenze irrevocabili relative a reati per i quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, ritenuta pari ad anni sette di reclusione e ha indicato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni sei. 2.Avverso l'indicata ordinanza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando violazione del divieto di reformatio in peius posto che l'ordinanza censurata, pur aderendo al dictum della Suprema Corte di cui alla sentenza di annullamento con rinvio, quanto alla rilevata necessità di indicare, con riferimento ai reati per i quali era stata riconosciuta la continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la pena base per il reato ritenuto più grave, nonché la quota di pena determinata a titolo di aumento, limitandosi ad indicare l'entità complessiva della pena definitivamente rideterminata, aveva, in sostanza, incrementato la pena irrogata in complessivi anni sette di reclusione, pur trattandosi di incidente di esecuzione in origine introdotto dall'imputato, così determinando, a carico di quest'ultimo, un trattamento peggiorativo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di annullamento, a seguito di ricorso per cassazione del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione deve, in sede di rinvio, rispettare il divieto di reformatio in peius in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747 Sez. 5, n. 39373 del 21/09/2011, Costantini, Rv. 251521; Sez. 1, n. 36414 del 19/09/2007, Rv. 237682). Si è anche osservato, sia pure in una materia diversa dall'esecuzione, che il divieto di reformatio in peius è principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena irrogata con la sentenza annullata a quella irrogata dal giudice del rinvio, non potendosi, in nessun caso, ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che questa possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla (Sez. 1, n. 9861 del 29/09/1993, Rv. 195434). Nel caso al vaglio, tali principi non risultano osservati posto che il giudice dell'esecuzione aveva, nell'originario provvedimento già annullato da questa Corte a seguito di ricorso del solo condannato, individuato la pena complessiva per i reati unificati dalla continuazione in anni sei mesi sei di reclusione, mentre nell'ordinanza impugnata in questa sede, la pena complessiva per i medesimi reati è stata quantificata in anni sette di reclusione. 2. Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento, sul punto (unico devoluto con il ricorso per cassazione) dell'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello individuata secondo i criteri di cui alla sentenza della Corte cost. n. 183 del 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo esame. Così deciso, il 30/11/2021 Il cons gjiere estensore ., . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - 7 1. 2022 -------- [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE \ 9-6111- I (k) Lis \ p ) v-2.1\--\i3 --\ k )._;;))_, .2, ,----3, -Q \O _ ' m I ' ) iP.- \-"-)ki\-,A," (.--:.«.),„,--._._ ';.4,-, 1"e.,,, ::,,iink ,3 -..i \r\:, ‘ 1" j ../ , p, f\A- '4-- n,-,°- 've ,,,__ , '\,--,_‘ -),-A"'\.:rs, \,.\)--, '--' ti-e, ^'L \ L k. ,e. c --, G e- ,li .--.
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