CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17132/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e1552difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 859/2019 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 27/09/2019 R.G.N. 744/2018;Numero registro generale 12834/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 17132/202625/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 31/05/20261. Con sentenza n. 859/2019, la Corte d’Appello di Cataniaaccoglieva l’appello dell’Inps e, in riforma della decisione delTribunale di Siracusa, rigettava il ricorso proposto dal sig. La TerraGiuseppe avverso l’avviso di addebito con cui l’ente previdenzialerichiedeva i contributi a percentuale, relativi alla gestionecommercianti, per l’anno 2005.Secondo la Corte territoriale, la definizione delle liti tributarie,ex articolo 39, comma 12 del Dl 98 del 2011, aveva funzionemeramente deflattiva del contenzioso tributario e non modificavail reddito accertato, nella specie, utilizzato dall’INPS come base peril recupero dei contributi, rimanendo la posizione contributivaancorata al reddito imponibile accertato nell’avviso diaccertamento.La Corte territoriale riteneva che l’ente previdenziale fosse privo dipotere di accertamento sul reddito, limitandosi al recupero deicontributi a percentuale accertati e calcolati nel loro ammontaredall’Agenzia delle entrate, cui competeva il potere di accertamentodel reddito sia a fini fiscali che previdenziali.2. Avverso detta sentenza, la parte in epigrafe ha propostoricorso, affidato a quattro motivi.3. L’Inps ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio,in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, primocomma, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la parte privata deduce violazionee falsa applicazione dell’articolo 39, comma 12, d.l. 98/2011,Numero registro generale 12834/2020convertito in l. 111/2011; dell’articolo 16, l. 289/2002; dell’artNicuomleoro sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 17132/202646, d.lgs. 546/1992; dell’articolo 1, d.lgs. 46/1997, in relazioneData pubblicazione 31/05/2026all’articolo 360, n. 3, cod. proc. civ.Sostiene che la definizione agevolata non comportariconoscimento della pretesa tributaria e dell’obbligo di versare icontributi previdenziali calcolati sul maggior reddito accertato e,contrariamente a quanto asserito dalla Corte, non può ritenersiche “l’accertamento è divenuto definitivo per ciò che riguardal’aspetto contributivo”.2. Con il secondo motivo di ricorso, la parte lamenta violazioneo falsa applicazione nuovamente dell’articolo 39, comma 12 deld.l. 98/ 2011; articolo 16, legge 289 del 2002; articolo 46, dlgs546/92; articolo 1, dlgs 46/ 97; articolo 24, 111 della Cost.;articolo 6, Cedu, in relazione all’articolo 360, n. 3 c.p.c..Sotto tale rubrica, la parte ripropone tutte le argomentazionidel primo motivo, evidenziando che la sentenza non ha tenutoconto del diritto di difesa del contribuente, in quanto l’adesionealla definizione agevolata non implica rinuncia a far valerel’infondatezza dell’accertamento tributario, né è preclusocontestare la base imponibile in sede di giudizio di opposizione adavviso di addebito.2.1.I primi due motivi, che per la loro intrinseca connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.2.2. La questione in scrutinio attiene alle conseguenze delladefinizione della lite fiscale sulla pretesa contributiva dell’I.N.P.S.e all’ambito di contestazione della base imponibile a finicontributivi.Questa Corte ha da tempo chiarito che la definizione della litefiscale non incide sull’efficacia dell’accertamento fiscale ai finiprevidenziali.Essa ha funzione meramente deflattiva del contenzioso tributario,non incide in alcun modo sul contenuto e sulla portata presuntivaNumero registro generale 12834/2020dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle entrate; il redNdumiteoro sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 17132/2026accertato può, quindi, essere utilizzato come base per il recuperoData pubblicazione 31/05/2026dei contributi INPS e fondare l’avviso di addebito (Cass. n.21541/2019; Cass. n. 20950/2025).Anche di recente si è affermato che in tema di contribuzioneprevidenziale calcolata a percentuale sul reddito, la definizioneagevolata della lite fiscale, di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n.98/2011, non produce effetti sul contenuto dell’avviso diaccertamento dell’Agenzia delle Entrate, il quale conserva efficaciaai fini extrafiscali e può da solo fondare la pretesa contributivadell’INPS (da ultimo Cass n.20950/2025).Si è anche precisato che nel testo dell'art. 39 richiamato, nonsi rinviene alcun elemento che permetta di saldare le duedisposizioni al punto da ritenere che la definizione concordata delgiudizio tributario estenda gli effetti sulla rideterminazione totaleo parziale del presupposto impositivo accertato dall'Agenzia ai finiextrafiscali, quali i contributi previdenziali calcolati a percentualesul reddito.2.3. Sebbene l’adesione alla definizione agevolata non implichirinuncia a far valere l’infondatezza dell’accertamento tributario inrelazione all’obbligo di versare i contributi previdenziali calcolatisul maggior reddito accertato, il consolidamento e la definitivitàdell'accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solodalla resistenza dell’obbligato e, dunque, dall'offerta di prove disegno contrario. In assenza di specifica contestazione dei fattioggetto dell'accertamento, essi devono ritenersi definitivi, conogni consequenziale riflesso sull'obbligazione contributiva (Cass.n. 24774/2019).Tale è l’evenienza verificatasi nel caso di specie, in cui partericorrente non ha contestato, con elementi concreti,l’accertamento fiscale, come chiarito dalla Corte territoriale.I motivi vanno, quindi, rigettati.Numero registro generale 12834/20203. Con il terzo motivo di ricorso, la parte lamenta l’errata e fNaumlsearo sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 17132/2026applicazione dei seguenti articoli: articolo 111 Cost.; articolo 2697Data pubblicazione 31/05/2026cod. civ.; nonché articoli 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973; articolo473, secondo comma, cod. proc. civ.; articolo 346 cod. proc. civ.;articolo 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.; articolo 118,primo e secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., in relazioneall’articolo 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.Contesta che l’Inps non abbia assolto l’onere previstodall’articolo 2697 del Codice civile, limitandosi a richiamarel’accertamento tributario. Assume di aver contestato (pag 9 e 10)il prodromico accertamento, contrariamente a quanto ritenutodalla Corte territoriale, secondo cui “la parte non avrebbesollevato nel ricorso introduttivo di primo grado alcunacontestazione specifica avverso l’avviso di accertamento sotto ilprofilo procedurale o sostanziale (né potrebbe farlo nella presentesede, sussistendo il divieto di cui all’art 437 cpc, 2 comma),essendosi limitato ad affermare di averlo impugnato davanti allacompetente commissione tributaria e di aver definito la lite ai sensidell’art 39 , comma 12 sopra citato”.3.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha chiarito che l’avviso di accertamentotributario, elaborato sulla base di parametri matematici voltiall’emersione di redditi non dichiarati, assume portata presuntivache l’obbligato è tenuto a contrastare con specifiche contestazionie prove di segno contrario, per evitare il consolidamentodell'accertamento stesso. In mancanza di resistenza delcontribuente, l’accertamento tributario deve considerarsi idoneo arendere definitivo l’avveramento del fatto impositivo anche ai finiprevidenziali (cfr. ex plurimis Cass. n. 5224/2026)Pur considerando l’autonomia tra accertamento tributario sulreddito imponibile ed accertamento contributivi-previdenzialesulla base imponibile INPS, una volta che l'INPS abbia invocatoNumero registro generale 12834/2020tale accertamento, che, diversamente dai verbali ispettivi (frNuumtteoro sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 17132/2026ed espressione di attività investigativa), costituisce applicazione diData pubblicazione 31/05/2026parametri matematici volti a verificare l'esistenza di redditiulteriori, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesacontributiva ove non resistita da prove di segno contrario, checompete al contribuente offrire.3.2. Nel caso in esame, la parte ricorrente non ha dedotto edallegato (men che mai comprovato) che i redditi accertatifiscalmente non erano imponibili a fini INPS (perché, ad esempio,redditi di capitali, indennità, ecc.) o che la base imponibileprevidenziale reale era inferiore a quella fiscale per effetto di costi,ma si è limitato a contestare genericamente l’accertamento fiscale(v. pag. 13 del ricorso), deducendo di averlo impugnato davantialla Commissione tributaria “per carenza di motivazione,illegittimità e infondatezza, evidenti errori materiali, inesistenza diqualsiasi presupposto impositivo, vizi procedurali”.Tali deduzioni generiche, non colmabili con il richiamo alricorso innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di Siracusa, nonpossono ritenersi idonee a superare la presunzione relativa di cuisopra.La sentenza impugnata, che ha affermato che l’istitutoprevidenziale può pretendere i maggior contributi sulla base di unmaggior reddito accertato, sia pure oggetto di definizione di litefiscale, è conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui«la definizione agevolata della lite fiscale ex art. 39, comma 12,d.l. n. 98/2011 non incide sull’efficacia dell’avviso di accertamentoai fini previdenziali, che può fondare la pretesa contributivadell’INPS».4. Con il quarto motivo la parte deduce nuovamente violazioni e/ofalsa applicazione dei seguenti articoli di legge: articolo 111 Cost.;articolo 2697 cod. civ.; nonché articolo 39 e 41-bis d.P.R.600/1973; articolo 473, secondo comma, cod. proc. civ.; articolo346 cod. proc. civ.; articolo 132, secondo comma, n. 4, cNoumde.r op rergoisctro. generale 12834/2020Numero sezionale 1552/2026civ.; articolo 118, primo e secondo comma, disp. att. cod. proc.Numero di raccolta generale 17132/2026civ., in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Data pubblicazione 31/05/2026Tale motivo, dedotto come error in procedendo e,contestualmente, come error in iudicando, presenta plurimi profilidi inammissibilità, risolvendosi in una generica denuncia di“violazione e/o falsa applicazione di legge”, accompagnata da unaeterogenea e cumulativa elencazione di disposizioni (Cass., Sez.Un., n. 8053/2014).La parte si limita ad affermare che “non sussiste alcun oneredi prova contraria in capo al contribuente” ed al contempo che “glielementi sui quali si fondano gli accertamenti fiscali integrano dellepresunzioni iuris tantum e non delle presunzioni iuris ed de iure”.Il motivo non è centrato sulla ratio decidendi della sentenzaimpugnata (Cass., Sez. Un., n. 22726/2011), secondo cui gliaccertamenti fiscali si basano su elementi probatori presuntivi(studi di settore, redditometro, ecc.) che è onere del contribuentecontrastare mediante prova contraria. Il motivo va dichiaratoinammissibile.5.Il ricorso va complessivamente respinto.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite cheliquida in 1500,00 per compensi, oltre 200 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali in misura del 15% ed agli Naucmcereo sresgiostrroi generale 12834/2020Numero sezionale 1552/2026come per legge.Numero di raccolta generale 17132/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quDaattae purb,b licazione 31/05/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 12834/2020Numero sezionale 1552/2026Numero di raccolta generale 17132/2026Data pubblicazione 31/05/2026