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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28661/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 5 aprile 2018.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha dato conto delle ragioni ostative alla sostituzione della pena irrogata, richiamando la irreperibilità del condannato e la conseguente presunzione che questi non adempia alle prescrizioni inerenti le sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689.

Rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS, è manifestamente infondato.

La Corte di Appello, invero, ha dato conto delle ragioni per cui l'incidente è stato ricondotto allo stato di ebbrezza, sottolineando che il ricorrente aveva perso il controllo del veicolo ed era andato a collidere con un cordolo in cemento posto sul lato sinistro della carreggiata per poi finire la sua corsa in una vasca ornamentale di una rotatoria, in assenza di qualsivoglia elemento di disturbo, mai indicato dal diritto interessato.

Rilevato che il terzo motivo, con cui si censura la mancata concessione della non menzione della condanna, è manifestamente infondato.

La Corte ha replicato ad analoga doglianza rilevando che nelle more del giudizio di appello il ricorrente aveva riportato una condanna irrevocabile, sicché non poteva essere formulata nei suoi confronti prognosi di astensione dal reato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 5 aprile 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha dato conto delle ragioni ostative alla sostituzione della pena irrogata, richiamando la irreperibilità del condannato e la conseguente presunzione che questi non adempia alle prescrizioni inerenti le sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689. Rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS, è manifestamente infondato. La Corte di Appello, invero, ha dato conto delle ragioni per cui l'incidente è stato ricondotto allo stato di ebbrezza, sottolineando che il ricorrente aveva perso il controllo del veicolo ed era andato a collidere con un cordolo in cemento posto sul lato sinistro della carreggiata per poi finire la sua corsa in una vasca ornamentale di una rotatoria, in assenza di qualsivoglia elemento di disturbo, mai indicato dal diritto interessato. Rilevato che il terzo motivo, con cui si censura la mancata concessione della non menzione della condanna, è manifestamente infondato. La Corte ha replicato ad analoga doglianza rilevando che nelle more del giudizio di appello il ricorrente aveva riportato una condanna irrevocabile, sicché non poteva essere formulata nei suoi confronti prognosi di astensione dal reato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 28661/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris