CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9131/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in Roma, via Paraguay n.5, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente in via incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. C arlo Valente –controricorrente e ricorrente in via incidentale– Avverso la sentenza n. 906/2019 del la [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 30 agosto2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 18 gennaio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] del Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (lite pendente, per mutamento di denominazione sociale, divenuta Altograf del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].: in appresso, per brevità Altograf) domandò giudizialmente l’accertamento della responsabilità professionale di [OSCURATO:PERSONA] e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni patiti per la mancata fruizione di benefici fiscali. In punto di fatto, riferì di aver affidato a [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale, l’incarico di curare la presentazione della pratica per il riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle strutture produttive del Mezzogiorno di cui all’art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’acquisto di una macchina industriale del prezzo di euro 1.030.000; addusse, a suffragio dell’asserito inadempimento, che il professionista, dopo aver curato l’invio telematico della domanda, non aveva -benché a tanto invitato dall’Agenzia delle Entrate con comunicazione di diniego dell’istanza- provveduto ad inoltrare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea. La controversia di prime cure, svolta nella attiva resistenza del convenuto e, quale terzo chiamato in garanzia da quest’ultimo, della [OSCURATO:SOCIETA]. (cui , in corso di causa , è succeduta Unipol r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.: in appresso,per brevità UnipolSai), venne definita con rigetto della domanda attorea. 2. Sui contrapposti appelli di tutti i contraddittori (in via principale della Altograf, in via incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e diUnipolSai), la decisione in epigrafe indicata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Altograf della somma di euro 150.054 (oltre interessi e rivalutazione) a titolo di risarcimento del danno ed ha accolto la domanda di manleva formulata dal Lisi nei confronti della compagniaassicuratrice. 3.Ricorre per cassazione la Altograf, affidandosi a due motivi, cui resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e la UnipolSai, ambedue spiegando altresì ricorsi incidentali, articolati rispettivamente in sette e quattro motivi. 4. La ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ponendo nel corretto ordine logico di trattazione le questioni sottese alle contrapposte ragioni di impugnazione,vanno innanzitutto scrutinati i due motivi del ricorso principale, siccome in thesi (cioè a dire, qualora fondati) idonei ad elidere la necessità della pronuncia sulle ulteriori doglianze. 2. Con il primo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’art.324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la Altograf assume che il giudice territoriale, nel ridurre equitativamente il danno riconosciuto, non si è avveduto che la questione della ricorrenza di tutti i presupposti di legge per l’accesso della società al credito d’imposta (e del superamento dei possibili controlli ad opera degli organi ispettivi) era coperta da giudicato interno: essa, infatti, positivamente vagliata dal giudice di prime cure e costituente un capo autonomo e fondamento logico della r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza conclusiva della lite in primo grado, non era stata attintadagli appelli incidentali proposti dal Lisi e dalla società UnipolSai. 2.1. Il motivo è inammissibile, per la carente esposizione del fatto processuale, con palmare inosservanza del requisito di contenuto- forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, sucui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione delrequisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). 2.2. Ciò premesso in linea generale, nella specie l’argomentazione del ricorrente pretende di inferire gli effetti preclusivi del giudicato dalla (asseritamente circoscritta) impugnazione per appello dispiegata dalle controparti: del contenuto degli scritti difensivi prodotti da queste ultime in secondo grado omette, tuttavia, di dare contezza in maniera idonea ed adeguata. Manca il ricorrente, in particolar modo, di riportare o trascrivere (quantomeno nei tratti salienti o comunque nei passaggi essenziali per individuare l’oggetto del formulato gravame: Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950) il tenore delle comparse di risposta depositate innanzi la Corte d’appello dal Lisi e dalla UnipolSai, limitandosi ad un generico (e, come tale, non significante) richiamo a tali atti ead una (sintetica ed assertiva) lettura euristica sulla portata degli stessi, con esposizione che, peraltro, induce a dubitare della bontà stessa dell’assunto sostenuto (si legge, a pag. 11 del ricorso, in contrasto con la postulata omessa impugnazione, che «la insussistenza di tali requisiti è stata sostenuta da [OSCURATO:SOCIETA]. solo a sostegno del motivo di appello incidentale relativo alla negazione di qualsiasi responsabilità del professionista»). Un’illustrazione del genere del fatto processuale, ben lungi dal profilarsi chiara ed esauriente, appare connotata da una lacunosità così grave da rendere inintelligibile a questa Corte la comprensione del thema decidendumdevoluto al giudice di appello e, per conseguenza, impedire di delibare sul la fond atezza del motivo, oltremodo perché formulato nell’inosservanza dell’ulteriore requisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (a mente dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., infatti, sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità: ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). 2.3. Ove fosse ipotizzabile il superamento di tale dirimente ostacolo all’ammissibilità del mezzo di censura, soltanto per completezza argomentativa si può rilevare la radicale infondatezza dell’assunto dell’impugnante, considerato che: (a) dal tenore della comparsa di risposta della società assicuratrice (diffusamente riprodotta nel corpo del controricorso , cui, in difetto di adeguata rappresentazione in ricorso, non potrebbe esservi accesso) appare evidente la devoluzione al giudice di appello, mediante apposito e specifico motivo di gravame incidentale , dell’integrale verifica della sussistenza dei presupposti per l’erogazione del beneficio, d’altro canto oggetto diargomentata disamina nella sentenza qui impugnata; (b) l’affermazione del giudice di prime cure evocata dal ricorrente («nessuna delle parti convenute ha mosso tempestive doglianze […] sull’assenza degli altri requisiti peraccedere al beneficio») non integra certo capo autonomo ma costituisce premessa logica assertiva e generica non necessaria (e come tale idonea a configurare un accertamento coperto da giudicato) rispetto alla decisione resa, avendo quest’ultima portata di reiezione della domanda risarcitoria proposta dalla società editrice. 3. Con il secondo mezzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 183 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la ricorrente principale deduce che il r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudice territoriale, nel ridurre equitativamente il danno riconosciuto, non si è avveduto che la questione della ricorrenza di tutti i presupposti di legge per l’accesso della società al credito d’imposta « doveva ritenersi provata e non controversa, in quanto non tempestivamente contestata in giudizio». 3.1. Anche questa doglianza è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, in ossequio al principio di specificitàinformante il ricorso per cassazione, il motivo con il quale si denunci l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o la totale assenza di c ontestazioni sul punto (così, espressamente, Cass. 22/05/2017, n. 12840; nello stesso ordine di idee 09/08/2016, n. 16655; Cass. 04/04/2022, n. 10761; Cass. 12/10/2017, n. 24062). Il ricorso in parola non risponde adetto requisito. Esso, ancora una volta, si limita al mero richiamo degli atti difensivi delle controparti (senza un’appropriata - o, per lo meno, sufficiente - rappresentazione del loro contenuto) ed alla esposizione di un convincimento (in tutta evidenza, soggettivo) sull’integrazione della fattispecie della non contestazione: per riscontrare tanto (e cioè per vagliare nel merito la censura), questa Corte dovrebbe dunque necessariamente accedere a fonti ulteriori ed estranee rispetto al ricorso, ovvero dovrebbe procedere alla lettura degli atti del processo, attività estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. 4. In via di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta: (i)omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, concernente l’inesistenza di un obbligo del professionista, ex lege o derivante dall’incarico ricevuto, di inoltrare la dichiarazione sostitutiva di atto r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notorio, e, dunque, di una responsabilità per l’omesso invio della stessa (primo motivo); (ii) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativo al presupposto temporale dell’avvio dell’investimento, emergente dalla documentazione contrattuale (secondo motivo); (iii) omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in ordine alla sussistenza in capo alla società attrice delle condizionidi accesso e di mantenimento del beneficio del credito d’imposta, segnatamente circa l’assenza di uno stato di difficoltà finanziaria (terzo motivo); (iv) la ritenuta ammissibilità della documentazione prodotta dalla società attrice nel corso del giudizio di primo grado nel corso delle operazioni peritali, quando erano già maturate le preclusioni istruttorie, e nel corso del giudizio di appello (quarto motivo); (v) per violazione dell’art. 170 cod. proc. civ. e dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., la disposta acquisizione, ad opera del giudice di appello, di documenti (gli estratti di ruolo) allegati dalla Altograf alle memorie di replica del giudizio di primo grado e poi posti a fondamento della consulenza tecnica di ufficio in appello (quinto motivo); (vi) la nullità della consulenza tecnica di ufficio espletata in secondo grado per violazione del contraddittorio e l’omesso esame delle eccezioni mosse alla relazione peritale aventi ad oggetto l’attività esplorativa svolta dall’ausiliario (sestomotivo); (vii) la violazione dell’art. 31 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, e dell’art. 1 del d.m. 10 febbraio 2011, per aver il giudice territoriale ritenuto il credito d’imposta in parola compensabile con debiti erariali iscritti a ruolo (settimo motivo). 5. Con le doglianze poste a sostegno del ricorso incidentale, la UnipolSai deduce: (i) per violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 345 cod. proc. civ., l’inammissibilità della produzione documentale eseguita r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dalla società attrice in primo grado successivamente al deposito della relazione del C.T.U. e in grado di appello, in parte in uno all’atto di appello ed in parte in sede di operazioni peritali(primo motivo); (ii) per violazione di varie norme di diritto, l’errata considerazione dell’avvio da parte della società attrice di un investimento nell’anno 2007, presupposto per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale assertivamente non conseguita a causa del contegno negligente del professionista (secondo motivo); (iii) per violazione degli artt.1175, 1176, 1218, 2236 e 2697 cod. civ., l’insussistenza degli elementi integranti una responsabilità del professionista, sia per mancata dimostrazione dei requisiti necessari al godimento del beneficio del credito d’imposta non ottenuto, sia per assenza di condotte censurabili del consulente fiscale (terzo motivo); (iv) per violazione degli artt. 1126 e 2697 cod. civ., l’illegittimità della liquidazione del danno operata in via equitativa, non potendo a quest’ultima farsi ricorso per sopperire (come invece accaduto nel caso di specie) alla prova dell’esistenza stessa del danno (quarto motivo). 6. Tra tutti i motivi di impugnazione incidentale sommariamente oraillustrati, valenza preliminare (e, per quanto si dirà, assorbente) riveste l’esame del secondomotivo del ricorso della UnipolSai. Con siffatto mezzo, la ricorrenteincidentale prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1331 cod. civ., dell’art. 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, delle circolari 11 aprile 2008, n. 38/E e 3 giugno 2003 dell’Agenzia delle Entrate, dell’art. 2 del d.l. 3 giugno 2008, n. 97(convertito dalla legge 2 agosto 2008, n. 129) edel d.m. Economia e Finanze del 10 febbraio 2011. Assume, in breve, l’erronea individuazione del momento temporale di avvio dell’investimento, ravvisato dalla Corte territoriale nell’epoca di consegna e di conferma definitiva dell’acquisizione del macchinario ed invece da far coincidere con l’ordinativo dello stesso; da ciò desume r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la mancanza dei presupposti per l’erogazione del credito d’imposta in favore della società attrice, circostanza idonea ad elidere in radice il nesso eziologico «tra la (presunta) responsabilità del professionista ed il danno» dicui si è invocato giudizialmente il ristoro. 6.1. La doglianzaè fondata. Laresponsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimentodell’attività presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed un ingiustopregiudizio patito dal cliente (da ultimo, con riferimento all’attività di un commercialista, Cass. 06/07/2020, n. 13873: sotto il profilo di una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole della procedura affidata al professionista, che avrebbe dovuto essere impostata e diligentemente seguita). Nella vicenda in parola, venendo in rilievo l’assolvimento ad opera di un consulente fiscale dell’incarico di istruire ed inoltrare una domanda volta alla fruizione di agevolazioni fiscali, l’affermazione di responsabilità richiedeuna valutazione prognostica circa la sussistenza dei presupposti tutti per il legittimo godimento del beneficio oggetto dell’istanza quale primo intuitivo presupposto di un favorevole (e conforme a legge) esito della stessa, astrattamente ipoti zzandone l’esatta e completa proposizione. 6.2. Ciò premesso, l’agevolazione in discorso è quella disciplinata dall’art. 1, commi 271-279, della legge n. 296 del 2006: reiterando misure già sperimentate (pur nella ricorrenza di differenti condizioni e requisiti)dal legislatore nazionale (cfr., ad esempio, l’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), le menzionate disposizioni accordano alle imprese operanti in determinati contesti territoriali, economicamente più svantaggiati, un credito d’imposta correlato all’acquisizione, «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» (comma 271), di beni strumentali nuovi - tra i quali r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cui macchinari ed impianti: comma 273, lett. a) - destinati a d implementare strutture produttive già esistenti. In ordine al canone discretivo per l’individuazione degli investimenti successivi all’entrata in vigore della legge (cioè a dire, al 1° gennaio 2007), requisito temporale ineludibile per fruire dell’agevolazione, la gravata sentenza ha valorizzato le indicazioni fornite dalla circolare n. 38/E dell’Agenzia delle Entrate, la quale, al riguardo, puntualizza che «un progetto può considerarsi avviato nel momento in cui il soggetto interessato pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti idonei in modo non equivoco a realizzare gli investimenti pianificati nel progetto stesso». Muovendo da tale premessa, la Corte d’appello ha qualificato come «ordinativo di fornitura soggetto a conferma sino al 31 gennaio 2007» il «contratto di acquisto» del 2 giugno 2006 (recante l’intestazione di «ordinativo»), con cui la Carra editrice «ordinava alla ditta Gallus una macchina a stampa» per il prezzo di euro 1.030.000, contenente la clausolaper cui « entro il 31 gennaio 2007 il compratore dovrà decidere improrogabilmente se confermare l’ordinazione definitivamente a seguito dell’ottenimento del finanziamento necessario, oppure annullarla» e la previsione di un deposito, a carico dell’ordinante, di euro 10.000 (effettivamente versato il 29 giugno 2006) a titolo di penale per l’eventuale annullamento. Ai fini dell’applicabilità della legge n. 296 del 2006, ha poi ritenuto che l’avvio del progetto di investimento non potesse individuarsi«con la data del contratto con cui si ordinava il macchinario in attesa di conferma definitiva» bensì all’epoca di versamento di una parte (il 10%) del prezzo, avvenuta i l giorno 8 maggio 2007, data in cui poteva considerarsi « validamente ed efficacemente concluso il contratto». 6.3. L’operatalettura ermeneutica dell’ordito normativo disegnato dall’art. 1, commi 271-279, della legge n. 296 del 2006 non è - per il r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] profilo puntualmente censurato dal ricorrente incidentale -conforme a diritto. Non lo è perché trascura in totoil contenuto della decisione - pur menzionata nella sentenza impugnata nel tratteggiare il quadro normativo di riferimento- C (2008) 380 resa il 25 gennaio 2008 dalla Commissione Europea, organo deputato, in via esclusiva, a verificare, a mente degli artt. 107 e 108 TFUE, la conformità alle regole del mercato comune e (più in generale) alla normativa eurounitaria in tema di concorrenza degli aiuti concessi a cittadini ed imprese dai singoli Stati facenti parte dell’Unione. In particolare, con detta pronuncia, nell’apprezzare la compatibilità dell’aiuto statale erogato dalla legge n. 296 del 2006, la Commissione europea ne ha circoscrittoil limite temporale di operatività ai progetti di investimento inziale avviati dopo il 1° gennaio 2007 (e, quindi, alle spese sostenute dopo tale data), avendo cura di chiarire che « u n progetto d’investimento iniziale comincia nel momento in cui il bene è ordinato oppure nel momento in cui comincia la produzione». Sulla scorta di siffatta indicazione (che ha carattere vincolante per l’ordinamento interno, in quanto di questo segna la conciliabilità con il sistema sovranazionale) e per quanto riguarda la fattispecie di cui all’art. 1, comma 273, lett. a), legge n. 296 del 2006, qui controversa, il discrimen temporale per l’accesso al beneficio va allora individuato nel compimento dell’«ordine» del macchinario o dell’impianto. Nella disegnata prospettiva, siffatta locuzione descrive un’attività a rilevanza e dimensione economica, ancor prima che giuridica: essa, infatti, non si presta ad essere sussunta sic et simpliciter in alcuno dei paradigmi contrattuali, tipizzati o atipici, adoperabili per l’acquisizione della disponibilità di un bene, tra cui –ad esempio – la proposta in un contratto di compravendita del bene strumentale, né di quest’ultima r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sottende o postula la riconducibilità ad un determinato titolo (cioè ad un dirittoreale o personale di godimento). La nozione di «ordine» del bene si riferisce, invece, ad una fase o stadio del ciclo della pianificazione progettuale d’impesa: designa, cioè, il momento in cui dalla mera ideazione il progetto di investimento transita ad un effettivo inizio di attuazione, attraverso il compimento di un’operazione negoziale finalizzata alla (non necessariamente attuale, ma anche soltanto futura) acquisizione di un bene strumentale. Ai fini in questione, il compimento dell’«ordine» di un macchinario o impianto non si identifica con il prodursi dell’effetto traslativo della proprietà oppure con la materiale traditio del bene ma con l’assunzione, secondo uno dei molteplici schemi contrattuali ad hoc idonei, di un impegno, giuridicamente vincolante, finalizzato al possesso edutilizzo del bene componente del progetto d’investimento: è sufficiente (ma, al contempo, necessario) la stipulazione di un negozio, definito nei suoi elementi essenziali e pur se sottoposto a condizione (sospensiva o risolutiva), da cui generi un obbligo per l’imprenditore di acquisire la res, nessuna incidenza assumendo la facoltà in favore di uno o di entrambi i contraenti di sciogliere il ( o recedere dal)vincolo pattizio. 6.4. All’enunciato criterio non si èattenuto il giudice territoriale. Nel valutare la imputabilità quoad tempus alla norma agevolativa della vicenda contrattuale relativa alla macchina industriale sopra (sub § 6.2.) breviter illustrata, la sentenza impugnata così motiva: «non è pertanto sufficiente aver riguardo alla data dell’ordine del macchinario, ma occorre fare riferimento alla data in cui sia dato inizio alla attuazione del progetto di investimento iniziale e quindi alla data della conferma della ordinazione che è avvenuta solo con il pagamento del 10% del prezzo». r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] risulta la impropria commistione di concetti praticata, con un’artificiosa (e contraria al dictum della Commissione europea) distinzione tra la «data dell’ordine» e la data in cui si dà «inizio alla attuazione del progetto d’investimento», momenti invece normalmente coincidenti, oppure qualificato suppletivo il secondo, in caso –cioè – di mancanza di un ordine in senso tecnico o proprio; del pari non corretto in iure è ritenerela conclusione del contratto verificatasi solamente col versamento di parte del prezzo, quest’ultimo infatti costituendo atto di adempimento di un negoziogià concluso. Altresì errato è il rilievo che l’accordo contrattuale non comportava «alcun effetto traslativo della proprietà del bene», non solo per la mancata considerazione delle opposte conseguenze derivanti dal noto principio consensualistico, ma soprattutto perché si tratta di una circostanza priva di significato ai fini della configurabilità di un ordine ammesso al beneficio fiscale; non da ultimo, inopinatamente non valutatal’effettuazione ad opera della società ordinante di un bonifico (di euro 10.000) cui pure il giudice territorialeattribuisce (ma senza correttamente inferirne i necessari cor ollari) valenza « per espressa previsione contrattuale» (ciò che presupporrebbe, appunto, la conclusione di un contratto) di «deposito a titolo di penale per l’eventuale annullamento». Al fondo, ciò che inficia il percorso argomentativo in parte qua sviluppato dalla sentenza gravata è l’apprezzamento del regolamento d’interessi contenuto nel documento contrattuale e delle attività poste in essere dalle parti nella prospettiva (e secondo i canoni di disciplina) del negozio di compravendita. 6.5. Per converso, non necessitando la riconduzione a tipologie negoziali definite, l’indagine andava condotta al lume della nozione di «ordine» sopra (sub § 6.3.) precisata ed orientata quindi ad individuare l’esistenza (rectius, l’epoca di insorgenza) di un impegno, r.g. n. 9131/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giuridicamente vincolante, della società originaria attrice ad acquisire il macchinario in relazione al quale si lamenta (per asserita negligenza professionale del consulente) la mancata fruizione dell’agevolazione d’imposta. § 7. Poiché l’accertamento del primo dei presupposti per la prospettata responsabilità professionale, consistente nel diritto della cliente a percepire l’agevolazione che essa assume perduta in dipendenza dell’inadempimento del professionista, è avvenuto in erronea applicazione dei parametri normativi sopra descritti, la gravata sentenza va cassata, restando assorbite tutte le altre doglianze mosse in via incidentale, tanto dalla UnipolSAI che dal Lisi, in quanto logicamente dipendenti. All’indagine sopra indicata al § 6.5 provvederà la Corte d’appello di Lecce,in diversa composizione, alla quale la causa, previa cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale della UnipolSai e con assorbimento degli ulteriori motividei gravami incidentali, va rinviata , ad essa demandato altresì il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso principale. Accoglie il secondo