CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 1988
Cassazione n. 22065/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/03/1988 avverso la sentenza del 31/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANO(dato avviso alle_p_artj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza depositata il 10 febbraio 2020, il Giudice di Pace di Avezzano aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 500,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato a lui ascritto. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, affidandolo ad un solo motivo riguardante l'erronea valutazione delle prove e il difetto di motivazione. 3. L'atto d'appello, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 veniva convertito in ricorso per cassazione. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che il difensore che ha proposto l'atto di impugnazione, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Avezzano, non è iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione, anche quando si tratti di un appello qualificato come ricorso per cassazione ai sensi del disposto dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Rv. 277208; Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998). 5. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi presentati da soggetti non legittimati, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen.. 6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C =Man 4.000, 00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (VvIAA LA,GLIA.44.1 DE