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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13167/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla contestata aggravante di cui all'art. 80 co. 2 D.P.R. 309/90.

Il ricorrente, riproponendo ie medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato di trasportare un ingente quantitativo di cocaina, essendo stati rinvenuti due doppi fondi ricavati nei longheroni dell'auto, sufficientemente capienti, accessibili tramite botole collocate nella parte posteriore dell'abitacolo, ove erano occultati 28 involucri contenenti complessivamente 28,700 kg di cocaina, di cui 25 kg di sostanza pura.

Il giudice a quo ha quindi escluso, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che l'imputato potesse ignorare la presenza della droga di un cospicuo quantitativo di stupefacente nei vani appositamente predisposti, evidenziando la sofisticata modifica strutturale dell'autovettura.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e alla contestata aggravante di cui all'art. 80 co. 2 D.P.R. 309/90. Il ricorrente, riproponendo ie medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto provata la consapevolezza dell'imputato di trasportare un ingente quantitativo di cocaina, essendo stati rinvenuti due doppi fondi ricavati nei longheroni dell'auto, sufficientemente capienti, accessibili tramite botole collocate nella parte posteriore dell'abitacolo, ove erano occultati 28 involucri contenenti complessivamente 28,700 kg di cocaina, di cui 25 kg di sostanza pura. Il giudice a quo ha quindi escluso, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che l'imputato potesse ignorare la presenza della droga di un cospicuo quantitativo di stupefacente nei vani appositamente predisposti, evidenziando la sofisticata modifica strutturale dell'autovettura. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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