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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 51775/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza della motivazione «in più punti della sentenza»; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina della motivazione della sentenza nel codice di rito; Ritenuto, che il ricorrente censura anche la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen., ma non precisa la causa di non punibilità o di estinzione del reato che sarebbe stata illegittimamente pretermessa dalla Corte di appello di Brescia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza della motivazione «in più punti della sentenza»; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina della motivazione della sentenza nel codice di rito; Ritenuto, che il ricorrente censura anche la mancata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen., ma non precisa la causa di non punibilità o di estinzione del reato che sarebbe stata illegittimamente pretermessa dalla Corte di appello di Brescia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023
Sentenza Cassazione n. 51775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris