CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 22820/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia indicata in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, riguardando in modo indistinto la valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di merito, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e tai versamentnì della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] d