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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20121/2026

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i Trieste,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiuseppeSassone, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito per l’imputata l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 14 aprile 2025 la Corte di appello di Trieste, in parzialeriforma della sentenza in data 23 giugno 2022 del Tribunale di Udine, ha assolto l’imputatadal reato di cui all’art. 515 cod. pen. per le mascherine utilizzate durante la crisi pandemicarinvenute nella sua abitazione, con la formula “perché il fatto non sussiste” e ha confermatola condanna per la commercializzazione delle altre mascherine, rideterminando la pena.2.

Il ricorso per cassazione è affidato a sei motivi.Con il primo l’imputata eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 15 d.l. n. 18 del2020, cosiddetto Cura Italia, recante le disposizioni straordinarie per accelerare laproduzione, l'importazione e la commercializzazione di mascherine chirurgiche e didispositivi di protezione individuale durante l'emergenza pandemica, perché, diversamenteda quanto affermato dalla Corte di appello, le mascherine erano accompagnate dallacertificazione INAIL come da comunicazione ricevuta via pec il 25 settembre 2025 da taleAgostino [OSCURATO:PERSONA], il quale l’aveva trasmessa tardivamente, dopo averla rinvenuta durante leoperazioni di archiviazione dei documenti presenti nel suo pc.Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con specificoriguardo all’episodio della [OSCURATO:SOCIETA]. relativo alla cessione di 200 mascherine KN95.Sostiene che il Tribunale di Udine aveva arbitrariamente considerato anche 1.000mascherine chirurgiche, non oggetto di imputazione, ciò che aveva inciso sulla suadecisione finale, mentre la Corte di appello non aveva risposto alla specifica doglianza dellaviolazione dell’art. 522 cod. proc. pen.Con il terzo deduce la violazione di legge perché non vi era stata lacommercializzazione di un aliud pro alio.

Dalle fatture di vendita delle mascherine allafarmacia Falco, alla farmacia Pascolini, alla [OSCURATO:SOCIETA]. era emerso che si trattava dimascherine cinesi KN95, conformi alla normativa cinese e la cui capacità filtrante era statatestata secondo i parametri cinesi come dichiarato dalle aziende produttrici.

Censura ladecisione della Corte di appello che aveva spostato l’oggetto dell’analisi dalla merce pattuitao consegnata al documento di accompagnamento; aveva ritenuto sufficiente la nonconformità amministrativa della documentazione, certificato non rilasciato da un OrganismoNotificato UE, senza dimostrare la difformità intrinseca del bene; aveva applicato in modoestensivo e in malam partem l’art. 515 cod. pen., in violazione dell’art. 25, secondo comma,Cost. e dell’art. 1 cod. pen.; non aveva spiegato le ragioni della qualità diversa della merceconsegnata rispetto a quella pattuita; aveva ritenuto integrato il reato solo per l’assenza delmarchio CE.Con il quarto denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordineall’elemento psicologico.

Esclude il dolo, giacché aveva eseguito una serie di controllipreventivi.

Precisamente, nei messaggi WeChat con i fornitori aveva chiesto copia dellalicenza di esercizio, della licenza di produzione, delle istruzioni tecniche, del certificato CEcon l’intenzione di sottoporli a verifica; aveva insistito ripetutamente sulla necessità che lemascherine fossero provviste di una certificazione CE autentica, ottenendo rassicurazioni intal senso; al fine di responsabilizzare i produttori cinesi, non si era limitata a fidarsi delleaffermazioni, ma aveva deciso di concludere con loro un contratto ad hoc in cui il fornitore siassumeva la responsabilità per eventuali falsità della certificazione CE, a tuteladell’importatrice e dei suoi clienti.

Aggiunge che, all’epoca dei fatti, marzo-aprile 2020, nonesisteva alcuno strumento pubblico e generale per verificare, in modo semplice e immediato,quali enti fossero effettivamente [OSCURATO:PERSONA] autorizzati a rilasciare certificazioni CE,e chiarisce che, comunque, le mascherine KN95 non erano dispositivi di protezioneindividuale e non necessitavano di certificazioni.Con il quinto censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine aldiniego delle circostanze attenuanti generiche per l’omessa valutazione del contestoemergenziale, della condotta antecedente, consistente nella richiesta di documenti enell’apposizione di clausole di responsabilità, nella diligenza preventiva e nell’assenza di undolo di profitto, e della condotta successiva, consistente nel reso integrale, nell’informazionecorretta ai clienti, nell’attivazione della procedura INAIL, indicativa della propensione allaregolarità e attenzione all’altrui interess.Con il sesto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine aldiniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. tanto più che per lafornitura più importante di 15.000 mascherine KN95 alla farmacia Falco vi era stato il resointegrale con restituzione del corrispettivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel complesso infondato.I Giudici di merito hanno accertato in fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha commercializzatomascherine non conformi alle specifiche tecniche richieste per i dispositivi di protezioneindividuale utilizzati nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nel marzo-aprile 2020.

Inparticolare, ha venduto delle mascherine accompagnate dalla falsa attestazionedell’esistenza della certificazione CE e ha venduto i dispositivi di protezione individualesenza l’obbligatoria certificazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], ma con unacertificazione di un ente non accreditato, la [OSCURATO:SOCIETA]., e comunque senza la validazionedell’INAIL prevista dalla normativa emergenziale derogatoria.L’imputata ha prodotto per la prima volta nel giudizio di legittimità una certificazioneINAIL, senza data, ove si attesta che la semimaschera filtrante, modello 2: KN95 prodotto daJiaxing [OSCURATO:PERSONA] è conforme alle disposizioni normative vigenti e ha invocatol’applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, nel giudizio di legittimità, non èconsentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, a eccezione di quelli chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possaderivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni piùfavorevoli (si veda, tra le più recenti, Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064-01).

Sennonché, la ricorrente non solo non ha prodotto un documento utile, siccomesprovvisto della data del protocollo e non sicuramente relativo alle mascherine oggetto diquesto procedimento, ma non ha neanche adeguatamente giustificato il ritardo della suaproduzione, non spiegando la ragione per la quale non abbia chiesto in tempo utile alprocesso un duplicato della certificazione.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodottiesclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedentigradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportinoun'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti,Rv. 277609-01).

E ciò perché la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esamedegli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità(Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188 – 01).

Nel caso in esame, il documentomanca anche di questi requisiti.2.

Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perchélamentato che il Tribunale di Udine ha considerato anche 1.000 mascherine chirurgiche chenon comparivano nel capo d’imputazione e, per altro verso, ha negato che si sia verificato unaliud pro alio, attesa la correttezza informativa e l’adeguatezza qualitativa del prodotto.

Lecensure non colgono nel segno.

La Corte di appello ha considerato nella sua decisione lafornitura di 200 mascherine FFP3 alla farmacia Pascolini di Cividale del Friuli e 200mascherine KN95 alla [OSCURATO:SOCIETA]. di Buja e ha stigmatizzato la presenza del marchioCE in difetto dei requisiti di legge.

Tanto basta ai fini dell’integrazione del reato contestato difrode nell’esercizio del commercio (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286746 –01; Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281809 – 01; Sez. 3, n. 17686 del14/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275932 – 01).

A differenza di quanto argomentatodalla difesa, la Corte di appello non ha spostato la sua attenzione dalla qualità della mercealla documentazione, ma ha scrupolosamente accertato il fatto come contestato, e cioè che idispositivi di protezione individuale erano falsamente commercializzati come conformi allanormativa nazionale.

Tutte le mascherine presentavano il marchio CE in difetto diqualsivoglia riscontro sul rilascio della certificazione di conformità e della validazione INAIL; ilmarchio CE era privo del codice numerico identificativo dell'ente certificatore ed era appostosulla certificazione di conformità con modalità idonee a ingenerale la falsa convinzione che sitrattasse dell'effettiva certificazione CE.

La difformità che ha integrato il reato è dunque nellacertificazione di accompagnamento ai prodotti né vale in senso scriminante la richiestaformalizzata dall’imputata dell’assunzione di responsabilità da parte dei fornitori.

La Corte diappello ha ben spiegato che non era in discussione la conformità delle mascherine allenorme previste per il tipo specifico, ma la loro commercializzazione con il marchio CE ovverola simulazione di una qualità del prodotto consistente nella certificazione di conformità alledirettive europee in materia di sicurezza dei prodotti idonea a ingenerare confusionenell’acquirente sull’effettiva sottoposizione del prodotto alle verifiche di sicurezza da parte diun ente non riconosciuto.

La motivazione resiste dunque anche a queste censure.3.

Il quarto motivo, relativo al dolo, è infondato.

La Corte di appello, con motivazionesia pure sintetica ma non manifestamente illogica o contraddittoria, ha evidenziato chel’ignoranza o l’incertezza della normativa di settore avrebbe dovuto indurre a una maggiorecautela, tanto più che gli acquirenti erano delle farmacie, e così ha ritenuto integrato il doloeventuale.

La ricorrente ha insistito sulla sua correttezza sia nella fase della fornitura chenella fase della vendita, nel contesto caotico della gestione emergenziale, ma non haspiegato per quale ragione le mascherine cinesi recassero la certificazione CE in assenzadei presupposti di legge.

D’altra parte, proprio le richieste di informazioni così pressanti neiconfronti dei fornitori sono, a ben vedere, indicative del dubbio della ricorrente, dubbio chenon poteva di certo essere risolto dai produttori cinesi e che la Corte di appello havalorizzato in senso negativo.Il quinto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, èmanifestamente infondato.

A differenza di quanto argomentato dalla ricorrente che halamentato l’omessa considerazione dei corretti comportamenti tenuti sia verso i fornitoricinesi (tenore delle mail scambiate), sia verso gli acquirenti (vicenda del reso) sia verso leautorità (richiesta all’INAIL), la Corte territoriale ha risposto in modo adeguato, confermandoil relativo diniego per l’assenza di indicatori positivi e concreti, idonei a fondare unapprezzamento favorevole all’imputata.

Ha pesato in tale giudizio la gravità del fatto, per cuianche il comportamento successivo di mettere a disposizione degli acquirenti ladocumentazione in suo possesso e di accettare il reso di 15.000 mascherine è statoconsiderato un elemento recessivo.Del pari inconsistente è il sesto motivo sul diniego della causa di proscioglimento dicui all’art. 131-bis cod. pen. fondato sull’elevato numero di mascherine commercializzate, sulcarattere reiterato delle condotte, sul consistente lucro eseguito, sul profitto dello stato diemergenza.E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineatadall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma,cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno odel pericolo (Sez.

U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Non è, tuttavia,necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficientel'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta,per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio lagravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va pertanto rigettato conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Trieste,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiuseppeSassone, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito per l’imputata l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 14 aprile 2025 la Corte di appello di Trieste, in parzialeriforma della sentenza in data 23 giugno 2022 del Tribunale di Udine, ha assolto l’imputatadal reato di cui all’art. 515 cod. pen. per le mascherine utilizzate durante la crisi pandemicarinvenute nella sua abitazione, con la formula “perché il fatto non sussiste” e ha confermatola condanna per la commercializzazione delle altre mascherine, rideterminando la pena.2. Il ricorso per cassazione è affidato a sei motivi.Con il primo l’imputata eccepisce l’erronea applicazione dell’art. 15 d.l. n. 18 del2020, cosiddetto Cura Italia, recante le disposizioni straordinarie per accelerare laproduzione, l'importazione e la commercializzazione di mascherine chirurgiche e didispositivi di protezione individuale durante l'emergenza pandemica, perché, diversamenteda quanto affermato dalla Corte di appello, le mascherine erano accompagnate dallacertificazione INAIL come da comunicazione ricevuta via pec il 25 settembre 2025 da taleAgostino [OSCURATO:PERSONA], il quale l’aveva trasmessa tardivamente, dopo averla rinvenuta durante leoperazioni di archiviazione dei documenti presenti nel suo pc.Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con specificoriguardo all’episodio della [OSCURATO:SOCIETA]. relativo alla cessione di 200 mascherine KN95.Sostiene che il Tribunale di Udine aveva arbitrariamente considerato anche 1.000mascherine chirurgiche, non oggetto di imputazione, ciò che aveva inciso sulla suadecisione finale, mentre la Corte di appello non aveva risposto alla specifica doglianza dellaviolazione dell’art. 522 cod. proc. pen.Con il terzo deduce la violazione di legge perché non vi era stata lacommercializzazione di un aliud pro alio. Dalle fatture di vendita delle mascherine allafarmacia Falco, alla farmacia Pascolini, alla [OSCURATO:SOCIETA]. era emerso che si trattava dimascherine cinesi KN95, conformi alla normativa cinese e la cui capacità filtrante era statatestata secondo i parametri cinesi come dichiarato dalle aziende produttrici. Censura ladecisione della Corte di appello che aveva spostato l’oggetto dell’analisi dalla merce pattuitao consegnata al documento di accompagnamento; aveva ritenuto sufficiente la nonconformità amministrativa della documentazione, certificato non rilasciato da un OrganismoNotificato UE, senza dimostrare la difformità intrinseca del bene; aveva applicato in modoestensivo e in malam partem l’art. 515 cod. pen., in violazione dell’art. 25, secondo comma,Cost. e dell’art. 1 cod. pen.; non aveva spiegato le ragioni della qualità diversa della merceconsegnata rispetto a quella pattuita; aveva ritenuto integrato il reato solo per l’assenza delmarchio CE.Con il quarto denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordineall’elemento psicologico. Esclude il dolo, giacché aveva eseguito una serie di controllipreventivi. Precisamente, nei messaggi WeChat con i fornitori aveva chiesto copia dellalicenza di esercizio, della licenza di produzione, delle istruzioni tecniche, del certificato CEcon l’intenzione di sottoporli a verifica; aveva insistito ripetutamente sulla necessità che lemascherine fossero provviste di una certificazione CE autentica, ottenendo rassicurazioni intal senso; al fine di responsabilizzare i produttori cinesi, non si era limitata a fidarsi delleaffermazioni, ma aveva deciso di concludere con loro un contratto ad hoc in cui il fornitore siassumeva la responsabilità per eventuali falsità della certificazione CE, a tuteladell’importatrice e dei suoi clienti. Aggiunge che, all’epoca dei fatti, marzo-aprile 2020, nonesisteva alcuno strumento pubblico e generale per verificare, in modo semplice e immediato,quali enti fossero effettivamente [OSCURATO:PERSONA] autorizzati a rilasciare certificazioni CE,e chiarisce che, comunque, le mascherine KN95 non erano dispositivi di protezioneindividuale e non necessitavano di certificazioni.Con il quinto censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine aldiniego delle circostanze attenuanti generiche per l’omessa valutazione del contestoemergenziale, della condotta antecedente, consistente nella richiesta di documenti enell’apposizione di clausole di responsabilità, nella diligenza preventiva e nell’assenza di undolo di profitto, e della condotta successiva, consistente nel reso integrale, nell’informazionecorretta ai clienti, nell’attivazione della procedura INAIL, indicativa della propensione allaregolarità e attenzione all’altrui interess.Con il sesto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine aldiniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. tanto più che per lafornitura più importante di 15.000 mascherine KN95 alla farmacia Falco vi era stato il resointegrale con restituzione del corrispettivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel complesso infondato.I Giudici di merito hanno accertato in fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha commercializzatomascherine non conformi alle specifiche tecniche richieste per i dispositivi di protezioneindividuale utilizzati nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nel marzo-aprile 2020. Inparticolare, ha venduto delle mascherine accompagnate dalla falsa attestazionedell’esistenza della certificazione CE e ha venduto i dispositivi di protezione individualesenza l’obbligatoria certificazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], ma con unacertificazione di un ente non accreditato, la [OSCURATO:SOCIETA]., e comunque senza la validazionedell’INAIL prevista dalla normativa emergenziale derogatoria.L’imputata ha prodotto per la prima volta nel giudizio di legittimità una certificazioneINAIL, senza data, ove si attesta che la semimaschera filtrante, modello 2: KN95 prodotto daJiaxing [OSCURATO:PERSONA] è conforme alle disposizioni normative vigenti e ha invocatol’applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, nel giudizio di legittimità, non èconsentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, a eccezione di quelli chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possaderivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni piùfavorevoli (si veda, tra le più recenti, Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064-01). Sennonché, la ricorrente non solo non ha prodotto un documento utile, siccomesprovvisto della data del protocollo e non sicuramente relativo alle mascherine oggetto diquesto procedimento, ma non ha neanche adeguatamente giustificato il ritardo della suaproduzione, non spiegando la ragione per la quale non abbia chiesto in tempo utile alprocesso un duplicato della certificazione. Nel giudizio di legittimità possono essere prodottiesclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedentigradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportinoun'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti,Rv. 277609-01). E ciò perché la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esamedegli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità(Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188 – 01). Nel caso in esame, il documentomanca anche di questi requisiti.2. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente perchélamentato che il Tribunale di Udine ha considerato anche 1.000 mascherine chirurgiche chenon comparivano nel capo d’imputazione e, per altro verso, ha negato che si sia verificato unaliud pro alio, attesa la correttezza informativa e l’adeguatezza qualitativa del prodotto. Lecensure non colgono nel segno. La Corte di appello ha considerato nella sua decisione lafornitura di 200 mascherine FFP3 alla farmacia Pascolini di Cividale del Friuli e 200mascherine KN95 alla [OSCURATO:SOCIETA]. di Buja e ha stigmatizzato la presenza del marchioCE in difetto dei requisiti di legge. Tanto basta ai fini dell’integrazione del reato contestato difrode nell’esercizio del commercio (Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286746 –01; Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281809 – 01; Sez. 3, n. 17686 del14/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275932 – 01). A differenza di quanto argomentatodalla difesa, la Corte di appello non ha spostato la sua attenzione dalla qualità della mercealla documentazione, ma ha scrupolosamente accertato il fatto come contestato, e cioè che idispositivi di protezione individuale erano falsamente commercializzati come conformi allanormativa nazionale. Tutte le mascherine presentavano il marchio CE in difetto diqualsivoglia riscontro sul rilascio della certificazione di conformità e della validazione INAIL; ilmarchio CE era privo del codice numerico identificativo dell'ente certificatore ed era appostosulla certificazione di conformità con modalità idonee a ingenerale la falsa convinzione che sitrattasse dell'effettiva certificazione CE. La difformità che ha integrato il reato è dunque nellacertificazione di accompagnamento ai prodotti né vale in senso scriminante la richiestaformalizzata dall’imputata dell’assunzione di responsabilità da parte dei fornitori. La Corte diappello ha ben spiegato che non era in discussione la conformità delle mascherine allenorme previste per il tipo specifico, ma la loro commercializzazione con il marchio CE ovverola simulazione di una qualità del prodotto consistente nella certificazione di conformità alledirettive europee in materia di sicurezza dei prodotti idonea a ingenerare confusionenell’acquirente sull’effettiva sottoposizione del prodotto alle verifiche di sicurezza da parte diun ente non riconosciuto. La motivazione resiste dunque anche a queste censure.3. Il quarto motivo, relativo al dolo, è infondato. La Corte di appello, con motivazionesia pure sintetica ma non manifestamente illogica o contraddittoria, ha evidenziato chel’ignoranza o l’incertezza della normativa di settore avrebbe dovuto indurre a una maggiorecautela, tanto più che gli acquirenti erano delle farmacie, e così ha ritenuto integrato il doloeventuale. La ricorrente ha insistito sulla sua correttezza sia nella fase della fornitura chenella fase della vendita, nel contesto caotico della gestione emergenziale, ma non haspiegato per quale ragione le mascherine cinesi recassero la certificazione CE in assenzadei presupposti di legge. D’altra parte, proprio le richieste di informazioni così pressanti neiconfronti dei fornitori sono, a ben vedere, indicative del dubbio della ricorrente, dubbio chenon poteva di certo essere risolto dai produttori cinesi e che la Corte di appello havalorizzato in senso negativo.Il quinto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, èmanifestamente infondato. A differenza di quanto argomentato dalla ricorrente che halamentato l’omessa considerazione dei corretti comportamenti tenuti sia verso i fornitoricinesi (tenore delle mail scambiate), sia verso gli acquirenti (vicenda del reso) sia verso leautorità (richiesta all’INAIL), la Corte territoriale ha risposto in modo adeguato, confermandoil relativo diniego per l’assenza di indicatori positivi e concreti, idonei a fondare unapprezzamento favorevole all’imputata. Ha pesato in tale giudizio la gravità del fatto, per cuianche il comportamento successivo di mettere a disposizione degli acquirenti ladocumentazione in suo possesso e di accettare il reso di 15.000 mascherine è statoconsiderato un elemento recessivo.Del pari inconsistente è il sesto motivo sul diniego della causa di proscioglimento dicui all’art. 131-bis cod. pen. fondato sull’elevato numero di mascherine commercializzate, sulcarattere reiterato delle condotte, sul consistente lucro eseguito, sul profitto dello stato diemergenza.E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineatadall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma,cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno odel pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Non è, tuttavia,necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficientel'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta,per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio lagravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va pertanto rigettato conconseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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