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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 09056/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 624 cod.pen.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il diniego alla richiesta di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è generico per aspecificità, dal momento che non si confronta con le statuizioni della Corte territoriale che, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha riscontrato il carattere ostativo alla concessione del beneficio dell'abitualità della condotta (attestando la presenza di dieci precedenti specifici, sul casellario, per reati contro il patrimonio, a carico dell'odierno ricorrente);

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato in quanto, per costante giurisprudenza, "in tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente"; appare così ineccepibile la motivazione della Corte territoriale, la quale ha confermato l'inoperatività dell'art. 54 cod. pen., sul presupposto che l'imputato aveva solo dedotto, e non documentato, lo stato di indigenza che avrebbe potuto, a rigorose condizioni, l'applicazione della causa di giustificazione;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PIETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 624 cod.pen.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il diniego alla richiesta di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è generico per aspecificità, dal momento che non si confronta con le statuizioni della Corte territoriale che, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha riscontrato il carattere ostativo alla concessione del beneficio dell'abitualità della condotta (attestando la presenza di dieci precedenti specifici, sul casellario, per reati contro il patrimonio, a carico dell'odierno ricorrente); 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato in quanto, per costante giurisprudenza, "in tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente"; appare così ineccepibile la motivazione della Corte territoriale, la quale ha confermato l'inoperatività dell'art. 54 cod. pen., sul presupposto che l'imputato aveva solo dedotto, e non documentato, lo stato di indigenza che avrebbe potuto, a rigorose condizioni, l'applicazione della causa di giustificazione; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09056/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris