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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21525/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge censure in nessun modo correlate alle statuizioni contenute nella sentenza stessa, la quale - diversamente da quanto il ricorrente assume - non è stata adottata secondo il modello delineato dall'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4Centofanti ichet L aahi , [OSCURATO:PERSONA] oggi, 03 G111 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso svolge censure in nessun modo correlate alle statuizioni contenute nella sentenza stessa, la quale - diversamente da quanto il ricorrente assume - non è stata adottata secondo il modello delineato dall'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4Centofanti ichet L aahi , [OSCURATO:PERSONA] oggi, 03 G111 I
Sentenza Cassazione n. 21525/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris