CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32582/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1959 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 15 febbraio 2022, depositata il 10 marzo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza descritta in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato il riesame interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestro preventivo a fini di confisca disposto ai danni della stessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale sino alla concorrenza della somma di euro 290.052,96 quale profitto dei reati alla stessa ascritti, riconducibili all'alveo degli artt. 319 e 321 cod. pen. (capo b della rubrica) e 640-bis cod. pen (capo C). Propone ricorso la difesa dell'indagata e lamenta: -violazione della lettera c) dell'art. 606 in relazione agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. atteso che il provvedimento genetico mancava integralmente di qualsivoglia motivazione in relazione al periculum in mora utile a sostenere la misura adottata così che il Tribunale del riesame, riscontrata tale integrale carenza, avrebbe dovuto annullare il provvedimento gravato senza poterne integrare sul punto il contenuto; - violazione di legge per carenza integrale di motivazione avuto riguardo alle argomentazioni con le quali il Tribunale del riesame, facendo leva sulla natura del sequestro, diretta e non per equivalente, relativo al profitto ricavato dalle condotte illecite contestate alla ricorrente e caduto, in sede di esecuzione, su somme di denaro depositate in rapporti bancari, avrebbe ritenuto in re ipsa il pericolo di dispersione utile a giustificare l'anticipazione cautelare in contestazione, così di fatto eludendo le indicazioni di principio sancite dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36959 del 2021(Ellade). 3.Con memoria pervenuta il 9 maggio la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura Generale ribadendo la fondatezza del ricorso. 4. Alla udienza del 19 maggio 2022 la Corte ha differito al 5 luglio 2022 la deliberazione ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Va preliminarmente evidenziata l'eccentricità, rispetto alla odierna regiudicanda, dei riferimenti, contenuti nel ricorso, al provvedimento reso il 23 febbraio 2022 dal medesimo giudice delle indagini preliminari, all'esito della esecuzione dell'originario sequestro in esito a una nuova sollecitazione in tal senso resa dal pubblico ministero competente. Del resto, a ben vedere, siffatti riferimenti, piuttosto che diretti a coinvolgere nell'oggetto del devoluto alla Corte anche tale ulteriore decisione cautelare, quale che ne sia il portato in termini di autonomia e alterità rispetto a quella, qui a giudizio, resa in origine dallo stesso Giudice, hanno l'evidente funzionalità di far risaltare, nel confronto tra le due decisioni, l'assenza di argomentazioni spese a sostegno del periculum in mora in seno al provvedimento di sequestro confermato dal Tribunale del riesame con l'ordinanza ora sottoposta allo scrutinio di questa Corte. 3. Sotto quest'ultimo versante, il tenore del provvedimento gravato dal riesame proposto dalla difesa non lascia margini di dubbio, per avere, il Giudice delle cautela, espressamente ritenuto di non dover motivare sul periculum in ragione della assorbente pericolosità intrinseca delle cose sottoposte a sequestro, da ritenersi suscettibili di confisca, peraltro obbligatoria, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., sia essa di proprietà o di valore, perché inerenti al profitto legato a titoli di reato considerati da tale disposizione, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 640-quater cod. pen.. Difetto di motivazione, frutto non di omissione ma di specifica scelta interpretativa, che il Tribunale del riesame ha ritenuto non idoneo a viziare la relativa decisione, malgrado le indicazioni di principio recentemente rese dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 36959 del 24 giugno 2021, Ellade), con la quale si è ribadito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo che il sequestro riguardi cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, giacche in siffatte ipotesi la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Indicazioni, queste, ritenute estranee al perimetro valutativo preso in considerazione dalla vicenda a giudizio perché, ad avviso del Tribunale, riferite a una ipotesi (il sequestro di beni immobili funzionale ad una futura confisca di valore) diversa da quella a giudizio, inerente a un sequestro destinato ad attingere somme di denaro oggetto del profitto dei reati contestati e dunque beni di per sé stessi soggetti a dispersione, così da rendere superflua ogni ulteriore argomentazione che non assuma meri contenuti di apparenza perchè destinata a sostanziarsi in vuote formule di stile. 3.1. Le valutazioni rese a supporto della decisione impugnata non trovano alcuna conferma nel tenore delle considerazioni spese dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'arresto sopra evocato; più radicalmente, finiscono per neutralizzarne il precetto interpretativo che, con riguardo al sequestro reso in funzione della futura confisca, non subisce alcuna delimitazione aprioristica che possa dirsi correlata al tipo di confisca anticipata dal provvedimento cautelare (sia essa obbligatoria o facoltativa o, ancora, di proprietà o di valore) o che possa raccordarsi all'a natura dei beni sequestrati. 3.2. Sotto quest'ultimo versante (per riprendere e superare il fulcro della decisione impugnata) è facile evidenziare che le connotazioni del periculum sotteso al sequestro preventivo in questione, ricostruite dalle Sezioni Unite sulla falsa riga delle ragioni di cautela proprie del sequestro conservativo per distinguerle da quelle che caratterizzano il sequestro impeditivo, attingono, in termini di gradualità progressiva, due diversi aspetti: dapprima quello inerente alla garanzia offerta dalla solidità patrimoniale e finanziaria del soggetto che deve subire la misura, che, se precaria, mette in radice in dubbio le future prospettive di attuazione della misura ablativa; in seconda battuta, laddove il primo momento di verifica non sia grado di giustificare l'adozione della cautela anticipatoria, coinvolge il possibile depauperamento nel tempo della relativa garanzia, da correlare, in via di prognosi, ai contegni tipicamente propri dell'indagato ricavati da diversi indici, primi tra tutti quelli immediatamente offerti dalle condotte illecite realizzate. 3.3. In questa cornice, emerge con immediata evidenza l'inconferenza del riferimento alla natura dei beni sequestrati quale momento discretivo rispetto all'obbligo di motivazione afferente al periculum in mora nel sequestro funzionale alla confisca. In presenza di situazioni patrimoniali o finanziarie incapienti, siffatto aspetto è indifferente al fine del relativo giudizio prognostico; nell'ottica delle prospettive di depauperamento che informano il secondo e eventuale momento di verifica, può essere valorizzato, in ragione della maggiore possibilità di dispersione propria di beni come il denaro, esclusivamente in funzione di un diverso e più agevole modularsi dell'onere motivazionale, dal quale tuttavia non potrà comunque prescindersi. 4. Ne emerge, dunque, l'inesattezza in diritto delle valutazioni spese a sostegno della decisione impugnata che finiscono per cristallizzare la radicale assenza di motivazione, nel provvedimento genetico, in ordine a uno dei presupposti costitutivi della misura, destinata a viziare, in radice, il provvedimento genetico: anche nel procedimento di riesame reale in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, infatti, il disposto dell'art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen. per cui il Tribunale del riesame deve ritenersi obbligato ad annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento non potendo colmare i vuoti riscontrati surrogandosi al giudice della cautela (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789). 5. È a dirsi, piuttosto, che, nel caso, la riferibilità alla specie delle indicazioni di principio contenute nella citata sentenza "Ellade" delle Sezioni Unite, decisive nell'ottica della fondatezza del ricorso, trovano un ostacolo di maggiore spessore - rilevabile d'ufficio oltre che puntualmente segnalato dalla attenta requisitoria della parte pubblica - nel combinato disposto di cui agli artt. 323-ter cod. pen. e 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.; disposizioni che nel caso sostengono il sequestro oggetto di scrutinio in ragione di uno dei titoli di reato ascritti alla ricorrente (la corruzione propria di cui al capo b). 5.1. Va infatti rimarcato che secondo alcuni arresti di legittimità (di questa stessa sezione della Corte: sentenza n. 12513 del 23/2/22, Rv. 283054; sentenza n. 11844 del 10/03/22, n.m.), il portato interpretativo offerto dalla sentenza "Ellade", alla luce delle relative argomentazioni, andrebbe circoscritto alle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., senza coinvolgere le ipotesi regolate dal successivo comma 2-bis dello stesso articolo. In particolare, è stato posto l'accento sul riferimento operato in detta sentenza «al dato letterale emergente dall'impiego al secondo comma del verbo modale "può" e sul raffronto con la diversa espressione adottata dal legislatore al comma 2-bis dell'art. 321 ("il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca") con riferimento alla misura cautelare reale adottabile nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione» per poi mettere in evidenza che con «l'aggiunta del comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. il legislatore ha... introdotto, un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, connotata da un carattere obbligatorio, desumibile sia dalla lettera della norma che da una considerazione di carattere logico-sistematica volta ad attribuire un senso ad una disposizione che, altrimenti, avrebbe costituito un mero duplicato di quella, ben più ampia e generale, contenuta al secondo comma». Si è quindi concluso che «qualora sussista il fumus di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (ovvero i reati previsti dagli artt. compresi tra il 314 ed il 335 cod. pen.), sarà sufficiente, ai fini dell'adozione della misura, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in relazione alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con la sentenza di condanna o di applicazione della pena» (in termini pedissequamente riproposti la citata sentenza n. 12513 del 2022). 5.2. Tale orientamento non è condivisibile. In particolare, trova un supporto solo incidentale e non assorbente nel portato argomentativo del citato intervento delle Sezioni Unite, che non affronta ex professo il tema inerente agli obblighi motivazionali che devono sostenere il sequestro considerato dal comma 2-bis dell'art. 321 cod. proc. pen. (così da escludere che nel caso debba sollecitarsi un nuovo intervento del massimo consesso di questa Corte); a ben vedere, piuttosto, si pone in termini di immediata distonia rispetto alle indicazioni di principio sottese alle valutazioni di matrice sistematica che essenzialmente informano la citata decisione, la cui latitudine complessiva, correttamente intesa, finisce per abbracciare anche l'intervento cautelare che occupa, in un'ottica interpretativa che, se smentita, potrebbe mettere in dubbio la tenuta costituzionale e convenzionale della disposizione. 5.2.1. Sotto il primo versante, va ribadito che la sentenza Ellade contiene riferimenti solo incidentali al sequestro di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., mai valorizzati per affermare, senza incertezze, l'immediata indifferenza di questa misura all'obbligo di motivazione inerente al periculum sostenuto in relazione all'intervento anticipatorio previsto dal comma precedente dello stesso articolo del codice. Piuttosto, per giungere a tale ultimo obiettivo a fronte delle incertezze letterali offerte dal relativo dato normativo, la Sentenza in questione si avvale delle differenze lessicali offerte dai citati commi dell'art. 321 cod. proc. pen. per meglio puntellare il portato della scelta interpretativa privilegiata, essenzialmente dominata dalla lettura sistematica, nel caso effettuata anche alla luce del quadro costituzionale, convenzionale e euro-unitario che deve informarla. 5.2.2. E in quest'ultima ottica, non può che ribadirsi che l'onere di motivare le ragioni giustificative di un intervento anticipatorio diretto a garantire fruttuosità alla possibile futura ablazione - a costo di sacrificare valori tutelati costituzionalmente malgrado la fragilità cognitiva tipica dell'accertamento prognostico di responsabilità che notoriamente supporta la misura in questione - non può che estendersi anche al sequestro in esame. Ne sono testimonianza inequivoca proprio le generali indicazioni di principio che si traggono dalla più volta citata sentenza delle Sezioni Unite, dalla cui lettura emerge, innanzitutto, l'indifferenza al fine che occupa della natura obbligatoria o facoltativa della confisca da adottare con la decisione di merito. Ciò non solo perché «una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché, appunto, non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confisca bili». E in questa ottica è stato chiarito che il mero riferimento alla obbligatoria confiscabilità non vale a rendere le cose di per sé stesse pericolose (conclusione non a caso valorizzata facendo leva sul differente portato da assegnare al profitto ricavato dal reato se riferito ad uno degli illeciti ricompresi nel novero di quelli che legittimano la confisca di cui all'art 322-ter cod. pen.) così da legittimare l'automaticità dell'intervento intervento cautelare, salvo che quest'ultimo riguardi le cose "la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato" (art. 240, secondo comma, cod. pen.)", rispetto alle quali difetta «per la intrinseca pericolosità derivante dalle sue caratteristiche, il presupposto della confisca rappresentato dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena» di talché «l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura "illecita", giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione "cautelare" connessa alla misura finale». E ciò del resto ".. in piena sintonia con le affermazioni contenute nella decisione di queste Sezioni Unite n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv.276690, divenendo così, la conclusione qui indicata, una soluzione, per così dire, obbligata". Limitato dunque alle sole cose considerate dal comma 2 dell'art. 240 cod. pen. il tema della rilevanza ex se della confiscabilità nell'ottica della implicita sussistenza delle esigenze anticipatorie, con indicazioni che possono certamente estendersi anche oltre il perimetro del sequestro di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno rimarcato che l'iniziativa cautelare non può prescindere dalle indicazioni argomentative che giustificano l'anticipazione della tutela giacché "[...] il solo fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato (ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto) vengano anticipati rispetto alla decisione finale, non può non comportare un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili". In tale prospettiva, secondo quanto condivisibilmente sostenuto dalle Sezioni Unite in una ottica che non può non ritenersi generale, affermare che «possa bastare sempre, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, la motivazione in ordine alla riconducibilità del bene tra le categorie di cose oggettivamente suscettibili di confisca, significa semplicemente motivare ciò che è richiesto, né più né meno, ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare ipso iure il sequestro». Del resto, solo una siffatta conclusione interpretativa resa «aderendo ad una scelta impositiva di un obbligo motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca anche in ordine al periculunn» consente di assicurare quell'ineludibile «esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, questa Corte ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata». Si è così concluso, con affermazione destinata all'evidenza a esondare gli argini del comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. anche alla luce di analitici riferimenti di matrice giurisprudenziale e normativa convenzionale e euro unitaria (par. 6.2.2. della sentenza citata), che solo una soluzione ermeneutica che «vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio». 5.3. Né vale affermare che, così interpretata, la disposizione in questione finirebbe per non avere ragion d'essere, in nulla differenziandosi dalla previsione di cui al comma 2 dello stesso articolo: seguendo la tesi qui privilegiata, si finirebbe per rendere priva di contenuti innovativi la modifica apportata dalla legge dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, ( il cui art. 6, comma 3, ha per l'appunto introdotto il comma 2-bis dell'articolo in questione), smentendone la ratio, individuata nell'esigenza di rafforzare l'apparato sanzionatorio previsto per i delitti contro la pubblica amministrazione (così la più volte citata sentenza n. 12513/22 di questa stessa sezione della Corte). 5.3.1. Siffatta considerazione muove da un concetto di obbligatorietà del relativo intervento anticipatorio che non può essere condiviso, perchè esteso sino a legittimare automatismi decisori che mal si conciliano con il rispetto delle prerogative di rango costituzionale e convenzionale sacrificate dall'azione cautelare in una ottica di ragionevole e proporzionato bilanciamento dei valori in gioco altrimenti messa in crisi. Del resto, anche l'intervento di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. è stato da sempre inteso nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722, Innocenti) siccome obbligatorio per il giudice; ma ciò senza mai mettere in discussione la preventiva verifica giudiziale dei relativi presupposti costitutivi, tra i quali va indefettibilmente annoverato anche quello inerente al periculum, definito nei termini di cui alla detta disposizione. Lo stesso è a dirsi per il sequestro funzionale alla confisca correlato ai delitti cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, la cui obbligatorietà viene desunta, al pari di quanto è a dirsi per la disposizione da ultimo evocata, dall'uso dell'indicativo presente del verbo disporre nel delineare l'ambito del relativo potere di intervento giudiziale. L'espressa scelta in tal senso realizzata dal legislatore nel 2001 - giustificata dalla intenzione di voler rendere ancora più stringenti gli interventi reali correlati a condotte illecite realizzate in danno della pubblica amministrazione anche sul piano della fruttuosità della successiva ablazione, escludendo a monte qualsivoglia lettura interpretativa finalizzata a rendere discrezionale l'adozione della misura malgrado il riscontro dei relativi presupposti costitutivi come talora è stato sostenuto per il sequestro di cui al secondo comma della disposizione innovata- non può infatti legittimare alcuna deroga allo statuto essenziale del sequestro anticipatorio della confisca complessivamente considerato dall'art. 321 cod. proc. pen. Statuto delineato, nei suoi estremi costitutivi, dalla sentenza "Ellade" delle Sezioni Unite, e dunque necessariamente comprensivo, pure per le ipotesi di sequestro considerate dal comma 2-bis dello stesso articolo, anche del giudizio prospettico sul periculum in mora. Di qui, in definitiva, la fondatezza del ricorso cui consegue la decisione assunta nei termini di cui dispositivo che segue. PQM Annulla l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo del 27 dicembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Na