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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25401/2026

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/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] /[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine, difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, come da delega depositata in atti, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore di [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA], e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per tutti i ricorrenti associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, Sez.

Distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 28/01/2022 dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari all'esito di giudizio abbreviato, previo rigetto dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la pronuncia di assoluzione degli imputati per il delitto di devastazione e saccheggio e previa declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela per il delitto di danneggiamento di cui al punto n. 2 del capo A), confermava l'affermazione di 2responsabilità degli odierni ricorrenti per il delitto di danneggiamento contestato al capo A), punto 4, così derubricato il reato di devastazione di cui al capo A), nonché per i delitti di lesioni contestati ai capi C) e D) e per il delitto di cui all'art. 6-ter della

I. 13 dicembre 1989, n. 401 contestato al capo F).

Confermava inoltre l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche per i delitti di cui all'art. 337 (capo A, punto 13) e 582, 585, in relazione al 61 n. 2 cod. pen. contestato al capo B).

Riduceva, infine, per tutti gli imputati la pena irrogata in primo grado.

2. Avverso la sentenza sopra indicata, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di ricorso di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso.

2.1.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza dei fatti di cui agli artt. 635, 582 cod. pen. e 6-ter, comma 1,

I. n. 401 del 1989.

Il travisamento, risultante dal raffronto tra il provvedimento impugnato e le emergenze istruttorie, tra le quali i video allegati alla memoria del Pubblico Ministero, la relazione della Digos di Sassari del 18/05/2017, le sommarie informazioni rese dalle persone offese e dalle persone informate sui fatti e la relazione della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è risolto, a sua volta, nella inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen.

Con l'atto di appello si era denunciato l'omesso accertamento della responsabilità individuale di ciascuno degli imputati, chiamati a rispondere coralmente dei fatti contestati all'esito di una identificazione ex post carne partecipi di un gruppo, in assenza di elementi individualizzanti necessari ad attribuire una specifica azione a ciascuno degli imputati e ad [OSCURATO:PERSONA] in particolare.

Già la sentenza di primo grado si era limitata ad un richiamo all'ordinanza di convalida del DASPO intervenuta nell'ambito del procedimento, senza tuttavia considerare il diverso standard probatorio che connota i due procedimenti.

La mancanza di elementi individualizzanti ha costituito anche il presupposto per un totale travisamento dei dati emergenti dai video prodotti in allegato alla memoria dal Pubblico Ministero, che ha ritenuto di trarre da tali documenti elementi a carico del ricorrente (come degli altri) nonostante, come confermato dalla Corte di appello, si trattasse di video in gran parte concernenti condotte delittuose poste in essere dalla3 /contrapposta fazione dei sassaresi.

Tuttavia, la Corte di appello, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla difesa, non ne ha tratto le dovute conseguenze in punto di responsabilità per i diversi episodi di danneggiamento, potenzialmente riconducibili proprio all'azione dei tifosi sassaresi piuttosto che a quella degli imputati.

Le prove richiamate dalla Corte di appello non sono idonee né a comprovare l'effettiva compartecipazione del ricorrente, identificato solo al rientro verso Cagliari, a condotte violente o aggressive né a supportare la sua effettiva adesione cosciente e volontaria alle condotte poste in essere da soggetti rimasti ignoti.

Le considerazioni della Corte di appello risultano, infatti, svincolate da dati oggettivi e sono espressione di un approccio pregiudiziale e a senso unico volto a confermare l'attribuzione dei fatti agli imputati, come dimostrato dalle argomentazioni spese in ordine alla ritenuta inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui il cambio di programma nel viaggio, ritenuto dalla Corte di appello prova della decisione corale di partecipare ai disordini nella stazione, era invece da ricondursi alla volontà di sottrarsi a prevedibili aggressioni da parte dell'opposta tifoseria all'arrivo a [OSCURATO:PERSONA], nonché dal travisamento dei dati emergenti dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] dalla quale risulta, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, che i danneggiamenti in danno dell'autovettura di servizio erano da ricondursi al gruppo di tifosi sassaresi.

2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno per ritenuta tardività.

La Corte di appello ha basato la decisione sul solo dato, meramente formale, dell'avvenuta ammissione del rito abbreviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data precedente, dunque, a quella di effettivo versamento della somma dovuta a titolo di risarcimento (23/04/2021).

Si tratta di lettura che non tiene conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA], come altri ricorrenti, si era attivato già da tempo per conoscere l'ammontare totale del danno, mentre alla prima udienza il Comune non si era ancora espresso ed era stato sollecitato in tal senso dagli imputati che, appena hanno avuto contezza dell'ammontare effettivo, hanno provveduto a versare le somme.

2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati.

Entrambe le sentenze di merito si basano sull'assioma - non dimostrato - che vi fu l'accettazione da parte di tutti gli imputati di partecipare alla disputa calcistica con l'implicito consenso alle manifestazioni violente poi concretamente verificatesi.

Tale assioma sconta, innanzitutto, un vizio di fondo legato al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stato identificato tra i tifosi coinvolti attivamente nei disordini, tanto 4che la sua presenza non risulta né dai video né dalla identificazione sul posto operata dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, appena arrivato a destinazione, si era allontanato spaventato abbandonando il gruppo ed è stato identificato soltanto nella stazione [OSCURATO:PERSONA] quando il pullman sul quale viaggiava insieme ad altri stava facendo rientro a Cagliari.

Non risulta, di contro, accertata a suo carico nessuna condotta idonea anche solo a rafforzare o agevolare il proposito criminoso, contributo che la Corte di appello pretende di trarre dalle dichiarazioni rese dagli utisti dei pullman e dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che, al più, depongono per la sussistenza di un gruppo di persone che hanno commesso i fatti contestati, ma nulla dicono rispetto alla effettiva partecipazione del ricorrente.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso.

2.3.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in ordine al concorso nei reati contestati ai capi F), C) e D) ed al punto 4 del capo A) e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto provato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati contestati in assenza di un giudizio controfattuale con riferimento alla causalità del contributo asseritamente offerto da [OSCURATO:PERSONA] e con erronea applicazione dei principi concernenti il dolo del concorrente nel reato.

La Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice che aveva, a sua volta, richiamato per relationem l'ordinanza di convalida del DASPO, basata sull'informativa della Digos.

Entrambi i giudici di merito si sono sottratti all'onere di motivare puntualmente in ordine agli elementi costitutivi del concorso di persone con riferimento al ruolo di ciascuno degli imputati ed in particolare al ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

Difetta in particolare la prova: della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo e nel momento dei fatti, posto che nessuno fu identificato nel corso dell'azione violenta, essendo tutti travisati; del contributo effettivamente offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla ideazione, preparazione o esecuzione dei reati contestati; del dolo di concorrere in tali reati, essendosi limitata la Corte a sostenere l'esistenza di una volontà corale sulla base di una ricostruzione che parte dalla ritenuta conoscenza degli organizzatori del viaggio quali soggetti notoriamente appartenenti alla fazione facinorosa della tifoseria cagliaritana denominata "Sconvolts"; della condivisione del cambio di programma con deviazione dal luogo di svolgimento partita di calcio verso la stazione di Sassari; della condivisione del porto delle armi improprie o oggetti atti ad offendere asseritamente introdotti a bordo dei pullman e utilizzati per gli atti di violenza; della circostanza che tutti si sarebbero mossi in gruppo compatto.

In realtà, nulla si sa dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo "Sconvolts", della provenienza dell'invito a prenotare il pullman insieme ad altri né dei rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri appartenenti al gruppo o della effettiva 5consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della presenza di oggetti atti ad offendere, di cui non si resero conto nemmeno gli autisti.

Non si ha, infine, contezza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non si sia in effetti defilato dal gruppo che commetteva le azioni violente, magari risalendo sul pullman e attendendo gli altri.

Mancando la prova dello specifico contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA], è risultato impossibile procedere al giudizio controfattuale necessario a comprendere se e in che misura la presenza di [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente contribuito alla commissione dei fatti o se invece la sua presenza abbia integrato una mera connivenza non punibile

2.3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Se, come è dato da leggere in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (come altri imputati) ha dato un contributo minimo morale alla commissione di fatti commessi materialmente da altri, in assenza di prova che escluda la marginalità del contributo, il giudice avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso.

2.4.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché agli artt. 110, 635, 582, 6-ter, comma 1,

I. n. 401 del 1989 e vizio di motivazione nonché travisamento della prova emergente dal raffronto tra il provvedimento impugnato e le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, pur dando atto, come già il primo giudice, che le azioni violente sono state materialmente poste in essere da individui rimasti ignoti, conferma la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], identificato solo come passeggero del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari, in assenza di prove circa il comportamento in concreto da lui posto in essere durante i disordini verificatisi presso la stazione di Sassari e persino in assenza di riscontri quanto alla sua presenza in stazione durante i disordini.

Sono, in ogni caso, censurabili le argomentazioni della Corte, nella parte in cui riconducono ad un contesto concorsuale le azioni violente sulla base di elementi contrastanti con le regole che presiedono il concorso nel reato, quali la presenza di armi improprie a bordo dei pullman, non rilevata nemmeno dagli autisti, nonché la circostanza che le azioni violente furono poste in essere da soggetti che si muovevano all'interno di un gruppo, da quale nessuno ebbe a defilarsi, senza tenere conto del fatto che la decisione di non allontanarsi potrebbe ricondursi semplicemente alla necessità di non rimanere isolati in un area ristretta in cui erano in corso degli scontri anche 6con fazioni avversarie, e fermo restando che una tale condotta integrerebbe, al più, una connivenza non punibile.

2.4.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 62, comma primo, n. 6 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno per asserita tardività.

La Corte di appello ha proceduto ad una lettura formalistica delle disposizioni richiamate, che non tiene conto del fatto che la volontà di risarcire il danno era stata manifestata ben prima dell'ammissione del rito abbreviato, pur essendosi concretizzata con il versamento delle somme dopo l'ammissione del rito ma pur sempre prima della discussione, in attesa della quantificazione del danno da parte delle persone offese costituitesi parte civile.

2.5. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nonché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con distinti ma identici atti di ricorso (salvo quanto di seguito precisato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno articolato due motivi.

2.5.1. Con il primo motivo sono stati dedotti vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità concorsuale per i delitti di cui agli artt. 635, 582 cod. pen. e 6-ter

I. n. 401 del 1989, difettando per tutti i ricorrenti la prova di elementi individualizzanti con la conseguenza che il loro comportamento sarebbe al più configurabile come connivenza non punibile, nonché travisamento della prova desumibile dal raffronto del provvedimento impugnato con le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con la relazione redatta dal [OSCURATO:PERSONA] di Sassari in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte di appello ha superato l'obiezione sulla base di due argomentazioni di fondo, concernenti le due fasi principali della vicenda, ovvero il viaggio in pullman ed il corteo svoltosi in prossimità della stazione di Sassari.

Quanto alla prima fase, la Corte territoriale ha affermato che già nel corso del viaggio sarebbe maturata nei partecipanti la convinzione, con conseguente accettazione del rischio, della finalità non sportiva ma criminale della trasferta, mentre quanto alla seconda fase la partecipazione al corteo presso la stazione di Sassari avrebbe costituito un nuovo momento di accettazione del rischio di condotte violente e aggressive, con conseguente dolo eventuale e concorso, quantomeno morale, nei fatti contestati e da altri posti in essere materialmente. 7Le argomentazioni della Corte scontano un vizio logico e giuridico di fondo, costituito dal mancato accertamento in capo a tutti i ricorrenti di un comportamento esteriore idoneo a rafforzare l'altrui proposito criminoso, la cui individuazione è necessaria anche ove di versi in una ipotesi di "contributo atipico" La Corte di appello valorizza una serie di indicatori che si rilevano, tuttavia, inidonei a colmare il vulnus probatorio.

Tra gli indicatori evidenziati quanto alla fase del viaggio in pullman, secondo la Corte di appello rilevano: a) la qualità dei soggetti organizzatori del viaggio (appartenenti alla frangia "Sconvolts"), dalla quale viene desunta una implicita consapevolezza di chi ha aderito alla reale finalità del viaggio, dato che tuttavia, quand'anche riscontrato, sarebbe comunque insufficiente a comprovare una iniziale adesione a condotte violente solo successivamente verificatesi; b) il cambio di destinazione da [OSCURATO:PERSONA], ove doveva disputarsi la partita, alla stazione di Sassari, comunicata agli autisti solo nel corso del viaggio, e che, secondo la Corte di appello, sarebbe indice della volontà preordinata di arrivare in autonomia per creare un "effetto sorpresa", laddove la versione difensiva, ovvero che il cambio di destinazione era dovuto alla decisione di prendere il treno da Sassari a [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di sottrarsi a verosimili aggressioni da parte della tifoseria avversaria al momento dell'arrivo dei pullman, viene considerata inverosimile in quanto inutile e defatigante in ragione della certa presenza di servizi d'ordine presso lo stadio e della persistente possibilità di aggressioni al ritorno.

Non si è tuttavia tenuto conto del fatto che uno dei pullman era rimasto in panne e che i pullman erano stati già oggetto di controllo da parte dei carabinieri a Borore senza che si accertasse nulla di anomalo e che il guasto aveva, dunque, inciso sul cambiamento di programma.

In ogni caso, non risulta che tale deviazione sia stata frutto di una decisione collettiva, posto che fu solo uno dei passeggeri, non identificato, a comunicare agli autisti il mutamento di destinazione, mentre la circostanza che, secondo quanto riferito dagli autisti, sul pullman ebbe luogo la colletta per pagare i biglietti è, al più, indicatore di attività lecita; c) il carico di porta bandiere rinforzate, bastoni, catene, fumogeni petardi e bombe carta, ritenuto ulteriore elemento di prova della condivisione del programma delittuoso.

Tuttavia, non si tiene conto che gli stessi autisti non ebbero a notare armi improprie, ma solo aste di bandiera, casse di birra e zaini, non risultando elementi per ritenere che i passeggeri ne avessero contezza sin dall'inizio e non, invece, solo al momento in cui i pullman si fermarono alla stazione allorquando alcuni individui non identificati scesero portando con sé tali oggetti; d) la circostanza, riferita dagli autisti, che le tende dei finestrini dei pullman fossero state abbassate, che viene valorizzata quale stratagemma utilizzato dai 8passeggeri per non farsi identificare, senza tuttavia che tale dato risulti contestualizzato con l'arrivo a Sassari; e) l'intimazione agli. autisti di fornire, durante la sosta a Borore, false informazioni ai carabinieri, cui avrebbero dovuto comunicare di essere diretti ad una partita di pallavolo, intimazione che, tuttavia, l'autista [OSCURATO:PERSONA] ha riferito provenire da uno solo dei passeggeri, non identificato; f) le operazioni di travisamento del volto con sciarpe, cappelli e cappucci, all'arrivo a Sassari, di cui ha riferito l'autista [OSCURATO:PERSONA], senza che, tuttavia, risulti chi si fosse travisato e chi non lo avesse fatto e senza che si sia tenuto conto della necessità di ripararsi dalla pioggia.

Quanto alla fase del corteo a Sassari, la Corte di appello afferma che, seppure si volesse escludere l'adesione preventiva, vi sarebbe la prova dell'adesione istantanea al momento dell'arrivo in stazione, con argomentazioni che, tuttavia, dimostrano che la Corte territoriale ha, in sostanza, fondato la sua decisione su un inammissibile concetto di responsabilità di gruppo.

In particolare, si è valorizzata la mancata dissociazione da parte dei componenti del gruppo, descritto come gruppo compatto da cui nessuno fu visto allontanarsi nonostante i comportamenti aggressivi e violenti posti in essere sin dal primo momento, senza che si sia tenuto conto dello spazio ristretto del percorso seguito dal corteo, che avrebbe reso problematico l'allontanamento anche in considerazione della presenza "attiva" della tifoseria avversaria, come desumibile dal lancio di sassi documentato da relazione della [OSCURATO:PERSONA] e dai video in atti.

In ogni caso, il mancato allontanamento e la permanenza all'interno del corteo al più integrerebbe una connivenza non punibile, in difetto di prova di un qualsiasi comportamento esteriore idoneo a rafforzare l'altrui intento criminoso o ad agevolare la consumazione del reato ed in assenza di un obbligo, in capo ai presenti, di impedire l'evento.

2.5.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova desumibile dal raffronto del provvedimento impugnato con il verbale di udienza del 30/09/2020 quanto all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno per asserita tardività, desunta dalla circostanza secondo la quale l'ammissione del rito abbreviato sarebbe intervenuta il 30/09/2020 mentre il risarcimento solo in data 23/04/2021.

La Corte di appello ha privilegiato una lettura formalistica delle norme richiamate, che non tiene conto del fatto che la volontà di risarcire il danno era stata manifestata ben prima dell'ammissione del rito abbreviato, pur essendosi concretizzata con il versamento delle somme dopo l'ammissione ma pur sempre prima della9 /discussione, in attesa della quantificazione del danno da parte delle persone offese costituitesi parte civile, a ciò espressamente sollecitate dagli imputati.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], imputato anche dei delitti di resistenza e lesioni per i quali venne arrestato in flagranza, con il ricorso si contesta esclusivamente l'affermazione di responsabilità per gli ulteriori reati di cui 635, 582 cod. pen. e 6-ter

I. 401 del 1989), aggiungendosi, alle argomentazioni comuni agli altri ricorrenti, che il suo comprovato coinvolgimento nei fatti di resistenza e lesioni, non contestato, non è di per sé elemento sufficiente, come pare avere ritenuto la Corte di appello, a ritenere provata la responsabilità anche per gli altri reati.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea, in aggiunta alle argomentazioni comuni agli altri ricorrenti, che la Corte di appello non ha attribuito corretto rilievo alla condizione di ipovedente del ricorrente, omettendo di spiegare quale tipo di contributo abbia spiegato la sua presenza sul posto in termini di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o anche di agevolazione alla commissione del reato.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ci si duole dell'attribuzione al ricorrente del ruolo di organizzatore, con i conseguenti riflessi sul piano del trattamento sanzionatorio, basata sulla sola circostanza che egli ebbe a noleggiare (insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) i pullman utilizzati per la trasferta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rilevato che i ricorsi non sono complessivamente inammissibili con conseguente rilevabilità della prescrizione maturata dopo la deliberazione della sentenza impugnata in relazione a tutti i reati contestati ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi A4), C), D), F), oggetto di ricorso, essendosi invece formato il giudicato quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di resistenza e lesioni contestati ai capi A13) e B), non censurata con l'odierno ricorso.

Quando, infatti, i motivi di ricorso per cassazione non sono inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 8413 del 20/12/2007- dep. 26/02/2008, Rv. 238467).10 /[OSCURATO:PERSONA] che, alla luce delle notazioni che di seguito verranno esposte, non si ravvisa l'evidenza della estraneità ai fatti o di insussistenza degli stessi ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, avuto riguardo alla data di consumazione dei reati (25/03/2017) e tenuto conto dei 64 giorni di sospensione Covid in primo grado, il termine massimo di prescrizione per tutti i reati risulta decorso in data 29/11/2024, in epoca successiva, dunque, alla deliberazione della sentenza di appello (1/10/2024).

Tale conclusione vale solo per i ricorrenti sopra indicati, ai quali non è stata contestata la recidiva, ovvero, seppure contestata, non è stata, in concreto, applicata.

Dalla sentenza di primo grado risulta, in particolare, che la recidiva è stata contestata a due tra i ricorrenti sopra indicati, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (recidiva infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e specifica per [OSCURATO:PERSONA]).

Tuttavia, per entrambi i ricorrenti la recidiva, pur contestata in relazione a tutti i capi di imputazione, non risulta applicata in sede di determinazione della pena.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la pena risulta, infatti, determinata previo bilanciamento delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, ma senza espresso richiamo alla recidiva, diversamente da quanto avvenuto per gli imputati cui la recidiva contestata è stata in concreto applicata; quanto a [OSCURATO:PERSONA], la pena è stata determinata senza calcolare alcun aumento per la recidiva, neppure bilanciata da eventuali circostanze attenuanti, e dunque esclusa in sede di determinazione della pena.

Per tutti gli altri ricorrenti, invece, la recidiva (specifica per [OSCURATO:PERSONA], specifica e reiterata per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e specifica, reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]) è stata sia contestata che applicata, e di essa deve, dunque, tenersi conto, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione che, per l'effetto, non risulta ancora decorso.

2. Venendo all'esame dei motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti per i quali, per quanto detto, non è da rilevarsi la prescrizione dei reati, va osservato che essi si fondano su argomentazioni comuni, sia quanto al motivo concernente l'affermazione della responsabilità concorsuale per i reati oggetto di contestazione sia quanto al motivo concernente l'omesso riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, cosicché è possibile procedere alla trattazione congiunta.

3. La vicenda in esame riguarda i fatti avvenuti in occasione della trasferta da Cagliari a [OSCURATO:PERSONA] (provincia di Sassari), in cui doveva avere luogo, il 25/03/2017, 11la partita amichevole Cagliari/[OSCURATO:PERSONA].

La trasferta era stata organizzata da un gruppo nutrito di tifosi del Cagliari, che viaggiavano, inizialmente, a bordo di quattro pullman con autista, poi ridottisi a tre a causa del malfunzionamento di uno dei mezzi, in conseguenza del quale i partecipanti era stati distribuiti sui pullman rimanenti.

Al noleggio dei mezzi (effettuato per il tratto Cagliari-[OSCURATO:PERSONA] andata e ritorno) aveva provveduto uno dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Durante il viaggio, si era verificato un cambio di destinazione, per cui i pullman venivano indirizzati alla stazione di Sassari.

Giunti in prossimità della stazione, tutti i passeggeri dei pullman, secondo la prospettazione accusatoria, scendevano dai mezzi e, dopo essersi travisati con occhiali da sole, sciarpe e cappelli, si dotavano di armi improprie (quali aste per bandiere rinforzate e artifici pirotecnici di vario tipo, tra cui fumogeni ed esplodenti) e muovevano lungo la pubblica via "schierati e compatti" intonando cori e slogan durante la marcia, brandendo le armi e lanciando e facendo esplodere artifici pirotecnici.

Lungo il percorso sino alla stazione di Sassari, colpivano mezzi in sosta, aggredivano diversi passanti anche scagliando armi improprie, cagionando tra l'altro lesioni a [OSCURATO:PERSONA], colpito a mani nude (capo C) e [OSCURATO:PERSONA], colpito con un bastone (capo D), nonché danni a strutture urbane e automezzi in sosta (capo A, punto 4).

Da ultimo, avveniva uno scontro con un gruppo di tifosi sassaresi nel frattempo giunti sul posto ed una colluttazione con le forze dell'ordine, all'esito della quale [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo A, punto 13) e lesioni a diversi operanti (capo B).

I componenti del gruppo dei cagliaritani, all'esito degli scontri, venivano fatti confluire all'interno della stazione dalle forze dell'ordine e lì fotografati, per poi essere riaccompagnati ai pullman parcheggiati nelle vicinanze, a bordo dei quali venivano successivamente rinvenuti e sequestrati diciassette portabandiere con aste rinforzate e quattro artifici esplodenti (marca Maxbomber e Cobra 15), oltre che quantitativi modici di stupefacenti di diversa tipologia.

Durante il viaggio di ritorno, nonostante le diverse indicazioni fornite dalle forze dell'ordine, gli autisti venivano indotti a fermarsi da alcuni dei passeggeri (circa un centinaio) che si davano alla fuga nelle campagne, mentre successivamente veniva sollecitata da altri passeggeri un'altra sosta, rifiutata dagli autisti su specifica disposizione della titolare della ditta di noleggio.

Veniva poi effettuata una sosta presso la stazione [OSCURATO:PERSONA] di Nuraminis, sulla via del ritorno per Cagliari, concordata con le forze dell'ordine, ove venivano compiutamente identificati i passeggeri presenti sui pullman. 12All'esito delle indagini, venivano complessivamente identificate ottantadue persone, tramite le fotografie scattate all'interno della stazione, l'identificazione avvenuta durante il viaggio di rientro presso la stazione di servizio di Nuraminis, la visione dei filmati delle videocamere di videosorveglianza che avevano ripreso il corteo nei pressi della stazione di Sassari e, infine, mediante l'acquisizione dei tabulati telefonici con l'analisi delle celle agganciate.

Negli atti (cfr. memoria del pubblico ministero, allegata al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), risultano specificamente indicate, per ciascun imputato, le modalità con le quali si è giunti all'identificazione e alla verifica della presenza dei partecipi della trasferta, del corteo e del viaggio di ritorno.

In particolare (per quanto qui rileva) risulta che: [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato tra i passeggeri del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari nonché tramite il riscontro acquisito dai tabulati storici relativi all'utenza cellulare a lui in uso con specificazione delle celle agganciate (Cagliari); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti; [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato in occasione dell'arresto in flagranza per i reati di resistenza e lesioni, nonché tramite il riscontro acquisito dai tabulati con specificazione delle celle agganciate (Cagliari, Macomer, Borore); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato tra i passeggeri del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari nonché tramite il riscontro dei tabulati storici con specificazione delle celle agganciate (Cagliari, Sassari: [OSCURATO:PERSONA]; Borore); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato tra i passeggeri del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari; [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato tra i passeggeri del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti; [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti ed il riscontro dei tabulati storici con specificazione delle celle agganciate (Cagliari, Florinas, Bonorva; Marrubiu); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti ed il riscontro dei tabulati storici con specificazione delle celle agganciate (Cagliari); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti ed il riscontro dei tabulati storici con specificazione delle celle agganciate (Cagliari, Sassari: [OSCURATO:PERSONA]; Selargius); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato tra i passeggeri del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari e con il riscontro dei tabulati con specificazione delle 13celle agganciate (Cagliari, Sassari: [OSCURATO:PERSONA], e rientro), oltre che essere indicato quale organizzatore della trasferta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA], presso cui [OSCURATO:PERSONA] (unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) aveva noleggiato i pullman con autista; [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti.

Gli odierni ricorrenti erano originariamente imputati (anche) del delitto di devastazione e saccheggio, contestato al capo A), che tuttavia veniva escluso sia dal primo giudice sia dalla Corte di appello, che rigettava l'appello proposto sul punto dal Pubblico Ministero, mentre veniva confermata la condanna per i delitti di danneggiamento di cui al capo A, punto 4), di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestati rispettivamente ai capi B) e C), e del reato di cui all'art. 6-ter, comma 1,

I. n. 401 del 1989 (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive), che punisce chiunque «nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere».

4. Quanto al primo motivo, la questione rimessa alla valutazione di questa Corte attiene alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità concorsuale nei reati oggetto di contestazione, oggetto di doglianza da parte di tutti i ricorrenti Si censura, in particolare, il metodo logico-giuridico con il quale il primo giudice e la Corte di appello hanno ritenuto provato il concorso degli imputati in tutti i reati contestati.

Si assume che la Corte territoriale, pur dando atto (come già il primo giudice) che le azioni violente sono state materialmente poste in essere da individui rimasti ignoti, abbia confermato la responsabilità dei ricorrenti in assenza di prove circa il comportamento in concreto da ciascuno posto in essere durante i disordini verificatisi presso la stazione, e, con una sorta di "commodus discessus" rispetto all'assenza di elementi individualizzanti quanto alla condotta attribuibile a ciascuno degli imputati, ricondotto ad un contesto concorsuale le azioni violente sulla base di elementi contrastanti con le regole che presiedono al riconoscimento del concorso di persone nel reato, in ragione di una serie di indicatori di cui si 14contesta la forza dimostrativa logica e la contraddittorietà rispetto ai dati emergenti dagli atti.

In sostanza, ci si duole che la Corte di appello abbia elaborato un concetto di "responsabilità collettiva o di gruppo", contraria alle regole del concorso di persone, che implica la necessità di individuare a carico del singolo concorrente una condotta che costituisca manifestazione del contributo concorsuale, pur atipico, avente effetto di istigazione o rafforzamento della volontà criminosa, e di agevolazione della commissione del reato, con una indebita estensione del concorso di persone, affermato senza alcun giudizio controfattuale circa l'effettiva incidenza delle singole condotte, neppure accertate a carico dei ricorrenti, e con conseguente inversione dell'onere della prova, pretendendosi da ciascun imputato di fornire la prova di non avere contribuito alla realizzazione del fatto, nonché con una estensione indebita anche del concetto di dolo eventuale, senza tener conto della doverosa distinzione tra concorso e connivenza non punibile.

5. In proposito, va immediatamente rilevato che le argomentazioni prospettate con i ricorsi risultano volte a sollecitare, attraverso la critica sul piano logico giuridico della motivazione, una rivalutazione degli elementi di fatto ricostruiti nella fase di merito, rispetto ai quali l'asserito travisamento si risolve, in realtà, nella prospettazione di una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito in atti, che passa attraverso una indebita parcellizzazione degli elementi congiuntamente valorizzati dalla Corte territoriale.

La Corte di appello muove da una ricostruzione in fatto, che nessuno dei ricorsi ha efficacemente contrastato, dimostrativa di una partecipazione attiva di tutti i ricorrenti ai fatti oggetto di contestazione.

In primo luogo, va sgomberato il campo da una questione di fondo, che attiene alla comprovata presenza di tutti gli odierni ricorrenti durante le fasi della vicenda.

La Corte di appello dà conto del fatto che, una volta giunti i pullman su cui viaggiavano (tra gli altri) gli odierni ricorrenti in prossimità della stazione di Sassari (in [OSCURATO:PERSONA]) intorno alle h 12,45, tutti i passeggeri scesero velocemente dai pullman, travisati in volto e con oggetti atti ad offendere tra le mani (tra cui delle aste, già notate dall'autista [OSCURATO:PERSONA] in mano alla maggior parte dei passeggeri all'inizio del viaggio e descritte come aste singole o fasci di aste alte circa 1,50 mt) iniziando a marciare compatti (come da indicazioni scambiate, anche telefonicamente, tra i passeggeri durante il viaggio) in direzione della stazione, e che non appena appena il corteo iniziò a muoversi, immediatamente partirono un paio di esplosioni, verosimilmente riconducibili a bombe carta, mentre tutti i 15componenti del corteo iniziavano a scandire slogan, cori da stadio e a inveire contro la cittadinanza e gli automobilisti.

Viene, dunque, dato atto di un primo elemento di fatto, ovvero che nessuno dei passeggeri dei pullman rimase a bordo dei mezzi né prese una direzione diversa rispetto a quella del corteo, risultante dalle dichiarazioni rese dagli autisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che trova ulteriore riscontro nella relazione della Digos, richiamata nelle sentenze di merito, laddove viene precisato che, allorquando alle h 15,00, mentre erano ancora in corso i disordini, personale della Digos ebbe a individuare nei pressi nel centro commerciale Tonit i tre pullman della ditta di trasporti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ad effettuare delle verifiche sui mezzi alla presenza dei tre autisti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei passeggeri era presente a bordo o vicino ai veicoli in sosta.

Un secondo dato di fatto è che nessuno dei passeggeri che scesero dai pullman riunendosi in corteo si allontanò durante lo svolgimento dei fatti.

In tal senso depongono, come chiarito dalla Corte di appello, i numerosissimi video (che la Corte territoriale precisa essere anche più numerosi di quelli richiamati nella memoria del pubblico ministero) e i servizi di osservazione svolti dalle diverse forze di polizia (tra cui contingenti della Digos e del Reparto mobile di Cagliari, già presenti nel capoluogo per assicurare i servizi di osservazione in relazione ad una manifestazione politica prevista nel medesimo pomeriggio, poi raggiunti dalle forze di polizia impegnate nei servizi del territorio) e corredati da riprese fotografiche, di cui pure si dà conto nella relazione della Digos.

Risulta, in particolare, che sia stato costantemente monitorato il percorso seguito dal corteo attraverso la via XV Aprile (ove, come documentato dai video, venivano esplose dai componenti del corteo, travisati e armati di bastoni, catene e aste portabandiera dotate di rinforzo, bombe carta e artifici fumogeni), che documentano come durante il breve percorso sino alla stazione ferroviaria, durante il quale ebbero a verificarsi i danneggiamenti e le aggressioni su cui a breve si tornerà, i passeggeri scesi dai tre pullman rimasero compatti.

Terzo dato di fatto è che coloro che sono stati identificati nella stazione [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio di ritorno erano certamente tra coloro che, scesi dai pullman, avevano marciato compatti in corteo sino al piazzale della stazione di Sassari. [OSCURATO:PERSONA] risulta confermato dalla circostanza che le forze di polizia, intervenute per sedare gli scontri che, in prossimità del piazzale, si erano innescati con la tifoseria avversaria nel frattempo sopravvenuta, fecero confluire i tre pullman in uno spiazzo adiacente lo scalo ferroviario, in modo da farvi accedere gli appartenenti alla tifoseria cagliaritana - già monitorati, come detto, durante lo snodarsi del corteo ("mai persi di vista sia dal momento dei disordini che durante 16la permanenza nella stazione ferroviaria ed infine durante il tragitto", come attestato nella relazione Digos) - curandone l'imbarco a bordo dei mezzi, i cui autisti ricevevano l'ordine ai lasciare la città e rientrare verso Cagliari, ciò che avveniva alle h 16,45.

Quel che, piuttosto, risulta è che coloro che furono identificati a bordo dei pullman presso la [OSCURATO:PERSONA] non esaurivano il numero degli originari partecipanti alla trasferta e componenti del corteo (nessuno dei quali prese il treno per [OSCURATO:PERSONA]) posto che, come risulta dalla ricostruzione in fatto, molti di essi si diedero alla fuga nelle campagne durante il viaggio di ritorno, dopo avere imposto agli autisti di fermarsi, tanto che l'identificazione di alcuni di essi avviene (come per alcuni dei ricorrenti) attraverso l'analisi dei filmati acquisiti in atti.

Si tratta di dati che non sono, a ben vedere, neppure contestati dai ricorrenti, sebbene si legga in taluni dei ricorsi che non può essere escluso che chi è stato identificato nel corso del viaggio di ritorno non facesse parte del corteo o che se ne sia, ad un certo momento, allontanato, trattandosi di allegazione non supportata da alcun dato idoneo a smentire quanto positivamente risulta documentato in atti, come già evidenziato nella sentenza impugnata a fronte delle relative allegazioni contenute negli atti di appello.

6. La Corte territoriale analizza, poi, le modalità con le quali risultano essere stati posti in essere i fatti oggetto di contestazione, ancora una volta basando la ricostruzione sulla documentazione fotografica e video, confermata dalla relazione di servizio in atti, nonché dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (persone offese dei reati di lesioni di cui al capo C e D) e dai testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA] (già persona offesa del reato di danneggiamento contestato al capo A, punto 2, dichiarato improcedibile per difetto di querela), oltre che da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Risulta che, una volta partito il corteo, avviatosi con la composizione e le modalità descritte al punto che precede, le aggressioni e i danneggiamenti vennero materialmente eseguiti da individui facenti parte del corteo che venivano, subito dopo l'azione violenta, immediatamente riaccolti nel gruppo che viaggiava compatto con armi in pugno, dal quale, contestualmente, partivano esplosioni di artifici fumogeni.

È questo un passaggio centrale della sentenza che, nella ricostruzione in fatto, descrive (e valorizza in motivazione) una condotta attiva consistita nel marciare compatti in corteo, per la quasi totalità armati e travisati, e nel fornire copertura e protezione ai singoli soggetti che si staccavano di volta in volta per porre in essere le azioni violente, così fornendo un inequivocabile supporto attivo a tali azioni, in termini non solo di rafforzamento degli intendimenti criminosi, ma 17anche di assicurazione dell'esito delle azioni violente e di tutela della identità degli autori materiali.

In tale prospettiva, la precisazione operata dalla Corte di appello, in risposta alle doglianze degli imputati, circa il fatto che nessuno degli imputati ebbe ad allontanarsi dal gruppo, lungi dal prefigurare una responsabilità per omesso impedimento dell'evento, vale solo a destituire di fondamento le allegazioni di taluni degli imputati circa l'impossibilità di escludere che taluni degli imputati non avessero partecipato al corteo per tutta la durata degli eventi.

Allegazioni che, come già detto, vengono smentite, tanto dalle dichiarazioni degli autisti del pullman (relativamente alla fase iniziale) quanto dalla documentazione video-fotografica in atti e dai servizi di osservazione delle forze di polizia quanto all'intero svolgimento della vicenda.

In proposito, va ribadito che da nessuno dei ricorsi emerge la contestazione del contenuto della documentazione video fotografica su cui sia il primo giudice sia la Corte di appello hanno fondato la conclusione della accertata partecipazione di tutti i passeggeri dei pullman al corteo, tanto che, come risulta dalla sentenza di primo grado, proprio in ragione dell'attenta analisi dei dati emergenti dalla documentazione video fotografica in atti, è stata esclusa la responsabilità di uno degli originari imputati in quanto le immagini che documentavano la sua presenza sono state ritenute non sufficientemente chiare.

Si tratta, peraltro, di conclusione coerente con l'ulteriore dato di fatto, evidenziato dalla Corte di appello, rappresentato dalla ristretta estensione temporale e spaziale in cui ebbero a consumarsi le condotte delittuose, sviluppatesi lungo il tragitto, di alcune centinaia di metri, tra piazza [OSCURATO:PERSONA] e la stazione ferroviaria, attraverso la via XXV Aprile.

Si tratta di circostanza che conferma ulteriormente l'affidabilità della ricostruzione della dinamica contenuta nella relazione della Digos in atti nella parte in cui afferma che il gruppo dei cagliaritani si è mosso compatto sin dall'arrivo in città (come documentato dalle immagini che lo ritraggono mentre si muove lungo via XXV Aprile) ed anche all'interno della stazione (ove il gruppo ebbe a riparare dopo l'arrivo della tifoseria avversaria e da cui venne dalle forze dell'ordine riaccompagnato ai pullman per il viaggio di ritorno) e che nessuno dei componenti del gruppo sia mai stato perso di vista dalle forze di polizia in tutte le fasi della vicenda.

Il dato spaziale e temporale è altresì coerente con la continuità delle riprese video e fotografiche ("copiosa e chiarissima documentazione videofotografica acquisita agli atti dalla polizia scientifica" di cui si dà atto nelle sentenze di merito) che, secondo quanto precisato in atti, hanno documentato lo snodarsi del corteo e le modalità di commissione dei fatti, in piena concordanza18 /con quanto risulta dalle sommarie informazioni rese dalle persone offese e dagli altri testimoni oculari.

7. Specifiche censure sui dati emergenti dalla documentazione sono state, a ben vedere, formulate solo con riferimento ai video prodotti nella memoria del pubblico ministero e sui dati emergenti dalla relazione del [OSCURATO:PERSONA] di Sassari in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Quanto al primo punto, va osservato che, contrariamente a quanto rilevato in particolare nel ricorso [OSCURATO:PERSONA], è proprio la Corte di appello che distingue nettamente tra i video che riprendono azioni violente riconducibili all'opposta fazione sassarese rispetto a quelli che, invece, documentano le condotte poste in essere dagli imputati, il cui contenuto è dettagliatamente descritto dalla Corte territoriale che richiama, poi, anche video ulteriori rispetto a quelli indicati dal Pubblico Ministero e le plurime immagini allegate alla relazione della Digos ritraenti il corteo in fasi, peraltro, precedenti a quella in cui avvenne lo scontro tra le opposte tifoserie, essendo accorsi i tifosi del Torres soltanto dopo avere appreso della incursione violenta da parte dei cagliaritani (v. pag. 218 e segg. della sentenza impugnata).

L'allegato travisamento del contenuto dei video, al più da riferirsi alla memoria depositata dal pubblico ministero, non ha spiegato, dunque, alcuna incidenza sulla analisi del materiale probatorio condotta dalla Corte di appello.

Quanto alla relazione della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari del [OSCURATO:DATA_NASCITA], se ne evoca il contenuto al fine di dimostrare il travisamento dei fatti relativi al danneggiamento dell'autovettura della polizia municipale che, come risulta dalle sentenze di merito (v. pag. 7 e 8 della sentenza di primo grado e pag.221 della sentenza impugnata), risulta contestato agli imputati sub capo A, punto 4), unitamente al danneggiamento di arredi urbani presenti nella zona antistante la stazione ed a quello arrecato al taxi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (poi dichiarato, come detto, improcedibile).

Nella relazione (allegata ai ricorsi) si fornisce la descrizione di una fase degli scontri avvenuti presso la stazione ferroviaria tra le opposte tifoserie "verosimilmente cagliaritane e sassaresi" e si dà atto della presenza di un gruppo composto da un centinaio di persone armate di bastoni, spranghe e altri oggetti contundenti, che si spostava velocemente da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in direzione di [OSCURATO:PERSONA].

Viene, poi, descritta l'azione di un "facinoroso", che "correva unitamente a tutte le altre persone coinvolte nei disordini" e che colpiva con un pugno il parabrezza del veicolo di servizio Alpha 51 causandone la rottura.

Nel precisare che il gruppo di persone prima indicato era verosimilmente appartenente alla tifoseria torresina (visto che non "risparmiava insulti verso la città di Cagliari19 /e i rispettivi abitanti"), gli operanti aggiungono che "dato il momento particolarmente concitato non è stato possibile riconoscere l'autore del gesto".

Ora, premesso che anche la fase degli scontri tra opposte tifoserie risulta documentata da video ed immagini, come già sopra rammentato, l'unico dato ricavabile da tale relazione è che vi era un gruppo verosimilmente riconducibile alla fazione avversaria a quella dei cagliaritani (di cui la Corte di appello dà atto) e che un soggetto non identificato ebbe a colpire l'autovettura.

Di tale soggetto si dice soltanto che correva insieme alle altre persone coinvolte nei disordini, che secondo la stessa relazione erano in quel momento in corso tra le opposte tifoserie, senza, peraltro, che risulti indicato nella relazione che egli apparteneva al gruppo "con ogni probabilità" riconducibile alla fazione dei tifosi del Torres.

A fronte di ciò risulta, invece, dalle sentenze di merito che la riconducibilità del danneggiamento a persona appartenente al corteo dei tifosi cagliaritani è stata ritenuta sulla base di prove documentali specificamente menzionate, ed in particolare delle immagini costituenti allegato n. 15 e 15-bis alla relazione della Digos (v. sul punto pag. 8 della sentenza di primo grado), sulla cui esistenza e sul cui contenuto i ricorsi rimangono silenti, con conseguente genericità della relativa censura.

8. I dati di fatto appena richiamati, che non risultano revocati in dubbio dalle argomentazioni, sul punto, assai generiche comuni a tutti i ricorsi, hanno costituito la base del ragionamento logico-giuridico dei giudici di merito, sviluppato lungo due direttrici ritenute convergenti, ovvero l'esistenza di un preventivo accordo tra gli imputati, desunto da una sere di indicatori su cui a breve si tornerà, e (comunque) la prova dell'intesa istantanea, tratta dalle modalità di svolgimento della condotta criminosa.

E' principio acquisito che "[i]n tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro" (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 03/05/2001, Rv. 218525-01), fermo che, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo 20di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101-01).

A tali principi si è attenuta la Corte di appello, nel momento in cui ha sottolineato la condotta attiva di partecipazione al gruppo compatto nel corso della marcia verso la stazione, con armi improprie impugnate e brandite da gran parte dei componenti del corteo, come anche nella fase delle aggressioni e dei danneggiamenti posti in essere da singoli componenti del gruppo, rispetto alle quali il concorso di chi quelle azioni materialmente non ha compiuto è stato declinato in termini non solo di supporto morale ma anche di protezione fisica offerta immediatamente prima e subito dopo le singole azioni, i cui autori venivano riaccolti nel gruppo.

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[i]n tema di concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati" (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Rv. 274680-04), presenza che, per quanto già argomentato ai punti che precedono, non è revocabile in dubbio in relazione a tutti gli odierni ricorrenti.

La pronuncia appena richiamata, nel ripercorrere gli approdi giurisprudenziali in materia di concorso di persone nel reato, ha condivisibilmente precisato che assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218525; Sez, 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambroscanio, Rv. 255260).

La medesima pronuncia ha, poi, chiarito che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite già richiamate, "[è] fondato ritenere che, nell'ambito di un'azione collettiva unitaria, che si svolge in un unico contesto spaziale e temporale, la condotta del singolo, anche in assenza di un previo concerto, si leghi a quella degli altri, anche numerosi, compartecipi, anche in ragione di intese improvvise in cui la consapevolezza di concorrere è unilaterale: in tal senso il fatto 21diventa unico e di tutti.

È fondato ritenere che se un soggetto sia stato immortalato in più occasioni ed a distanza di tempo ragionevole, nel corso della stessa giornata, mentre compie condotte illecite con altri, egli possa rispondere, in ragione dei principi generali in tema di concorso di persone, dei reati che si consumano in quello stesso luogo, nell'arco di tempo intercorrente tra i due momenti in cui è registrata la presenza dell'agente sul posto.

Non è invece giuridicamente corretto affermare che la prova del "fatto unico e di tutti" al quale il singolo partecipa in un contesto di ragionevole contestualità spazio - temporale consenta di ritenere raggiunta di per sé la prova della responsabilità indeterminata, a titolo di concorso morale, anche per i fatti che si verificano in ambiti spazio - temporali distinti, lontani, autonomi." Ed è proprio alla luce di tali precisazioni che può essere apprezzata la correttezza del ragionamento della Corte di appello che dapprima ha compiutamente esposto le ragioni per le quali è da ritenersi provata la presenza di ciascuno degli odierni ricorrenti sin dall'inizio della fase esecutiva della condotta delittuosa, ricostruita, come detto, in termini di condotta attiva di partecipazione al corteo armato e di protezione e supporto ai singoli autori delle azioni violente, e ha, poi, valorizzato la contestualità spazio-temporale di svolgimento degli eventi, documentata dalle riprese video e fotografiche, dalle relazioni di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni dei testimoni oculari, così ritenendo provata la responsabilità concorsuale anche nelle azioni (il porto di armi, le lesioni e i danneggiamenti) poste materialmente in essere da soggetti di quel gruppo facenti parte.

Inconferente, dunque, risulta il richiamo tanto al concetto di connivenza non punibile, che presuppone una condotta meramente passiva, quanto alla responsabilità per omesso impedimento dell'evento, neppure evocata nella sentenza impugnata.

9. Ma la Corte di appello si fa carico di motivare, come già accennato, anche quanto alla fase preparatoria, analizzando gli elementi che ha ritenuto convergere nel senso di una compartecipazione anche alla fase di ideazione della condotta, con motivazione rispetto alla quale non sono apprezzabili profili di illogicità o contraddittorietà.

Sono stati valorizzati in particolare: l'appartenenza degli organizzatori al gruppo degli "Sconvolts" (frangia di ultras cagliaritani violenta e nota in tutta la Sardegna), ciò che rendeva altamente prevedibili, per ciascuno degli aderenti all'iniziativa le manifestazioni intimidatorie e di violenza abitualmente poste in essere da quella frangia di tifosi; la presenza di un numero cospicuo di armi improprie portate a bordo dei pullman (bastoni, catene, aste portabandiera rinforzate, fumogeni, bombe carta), che, a giudizio della Corte, costituiva dato 22evidente per tutti asseggeri; l'improvviso mutamento della destinazione, imposto dit) agli autisti, interpretato come segno di disinteresse verso l'evento sportivo che si svolgeva a [OSCURATO:PERSONA], destinazione programmata del viaggio; l'intimazione agli autisti di riferire il falso rispetto a scopo e destinazione del viaggio ai carabinieri che avevano effettuato un controllo dei mezzi durante una sosta; l'abbassamento delle tendine dei pullman durante il viaggio, ritenuto indice della volontà di non farsi identificare, peraltro coerente con l'immediato travisamento dei componenti del gruppo prima di dare avvio al corteo; lo scambio di indicazioni sul comportamento da tenere una volta giunti a destinazione, ovvero di rimanere sempre uniti e compatti, come poi effettivamente avvenuto.

Ora, se può concordarsi con le osservazioni dei ricorrenti circa il fatto che ciascuno di tali indicatori non è certo idoneo a fondare un giudizio di responsabilità concorsuale, va tuttavia rilevato che si tratta di indicatori che rilevano, sul piano logico, ove congiuntamente considerati, e dunque nella loro reciproca convergenza, ma soprattutto sul piano della coerenza dei dati richiamati con le modalità esecutive della condotta posta in essere da tutti i passeggeri sin dalla loro discesa dai pullman, allorquando si compattarono in un unico gruppo, si travisarono e presero in mano le armi già caricate sul pullman (alcune delle quali, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, notate anche da uno degli autisti, ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che gran parte dei passeggeri portava con sé aste di plastica, sia singole che riunite in fasci, già nella fase iniziale del viaggio), prima di avviarsi in direzione della stazione.

10. Alla luce delle notazioni di cui ai punti che precedono deve concludersi per la insussistenza di vizi logico-giuridici nella motivazione del provvedimento impugnato anche in punto di elemento soggettivo del reato.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto: carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti, sicché è sufficiente che ciascuno di essi abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez.

U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773-03; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 23del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti, Rv. 253984).

Le modalità di svolgimento dei fatti, anche considerati limitatamente alla fase della vicenda sviluppatasi a partire dall'arrivo a Sassari, allorquando i passeggeri si riunirono in corteo, travisandosi e armandosi nella quasi totalità, depongono inequivocabilmente per la sussistenza di una cosciente e volontaria compartecipazione alla condotta integrante il reato di cui all'art. 6-ter

I. 401 del 1989, nonché per la sussistenza (quantomeno) del dolo eventuale in termini di accettazione del rischio connaturato al prevedibile sviluppo dell'azione posta in essere, rispetto ai danneggiamenti e lesioni, commessi anche con l'uso delle armi improprie, costituenti sviluppo ragionevolmente prevedibile della condotta.

11. Vanno, infine, ritenute infondate le specifiche censure prospettate in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al primo, la doglianza secondo la quale il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nei reati di danneggiamento e lesioni e di quello di cui all'art. 6-ter,

I. 401 del 1989, sarebbe frutto di una indebita deduzione dalla sua acclarata responsabilità per il delitto di resistenza e lesioni, è smentita dalla motivazione della sentenza impugnata, che dall'intervenuto arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] trae solo un dato di conferma della sua compiuta identificazione.

Anzi, proprio la circostanza che egli soltanto sia stato ritenuto responsabile dei delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (originariamente contestati in concorso a tutti gli imputati) dimostra come i Giudici di merito abbiano tenuto ben distinti i rispettivi giudizi di responsabilità.

Quanto poi alla doglianza relativa all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di organizzatore, va rilevato che tale conclusione risulta tutt'altro che illogica, alla luce della circostanza che proprio [OSCURATO:PERSONA] si occupò del noleggio di quattro pullman, ciò che implica la disponibilità da parte sua, già nella fase antecedente al viaggio, del dato, coessenziale alla fase organizzativa, del numero effettivo delle persone che avrebbero partecipato alla trasferta, indicò la destinazione del viaggio e, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], provvide anche al relativo pagamento in contanti (così ponendosi quale "terminale" della raccolta delle quote di partecipazione alle spese della trasferta o, in alternativa, offrendo il viaggio ai partecipanti, in entrambi i casi divenendone il referente).

12. Ugualmente infondato è il motivo relativo all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno.

La Corte territoriale ha rigettato l'analogo motivo di appello innanzitutto destituendo di fondamento l'assunto, prospettato da taluni appellanti, secondo cui 24il pagamento era stato eseguito prima dell'ammissione del rito abbreviato intervenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Infatti, solo all'udienza del 27/04/21, prima dell'avvio della discussione del giudizio abbreviato, il Comune aveva revocato la costituzione di parte civile, dando atto di avere ricevuto il pagamento il 23/04/2021, successivamente, dunque, all'ammissione del rito.

E in effetti, l'argomento secondo cui il risarcimento del danno sarebbe avvenuto prima dell'ammissione del rito abbreviato non è stato riproposto dagli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] premesso, la Corte di appello ha rimarcato che le pronunce evocate dai difensori a sostegno della tesi per cui, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen., il versamento della somma dovuta può intervenire sino alla fase immediatamente all'avvio della discussione (Cass. sez. 3, n. 10490 del 19.11.2014, dep. 2015, Rv. 262652; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro), esprimono un orientamento che non solo si riferisce alla diversa fattispecie del rito ordinario (consentendo il versamento sino alla fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento) ma che è anche minoritario e superato dalla giurisprudenza più recente.

La Corte di appello ha, sul punto osservato che la ratio del limite temporale è nel contemperamento tra l'esigenza di valorizzare il profilo soggettivo connesso alla resipiscenza del soggetto e quella di impedire un uso strumentale dell'istituto nell'ipotesi in cui l'imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio e che una interpretazione estensiva della norma, volta a spostare in avanti il termine sino alla fase immediatamente precedente all'avvio della discussione sulla base dell'assunto erroneo che solo a partire da questo momento sarebbero prevedibili gli esiti del giudizio, dovrebbe consentire, pena l'irragionevolezza della soluzione, una estensione anche oltre l'apertura del dibattimento e prima che siano state assunte le prove, ciò che, da un lato, non trova riscontro della giurisprudenza di legittimità, dall'altro priverebbe l'istituto della sua ratio.

La decisione della Corte di appello è immune da censure.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[a]i fini del riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione, nel caso di giudizio abbreviato, la riparazione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito" (Sez. 5, n. 8581 del 15/01/2025, Rv. 287740-01).

Si è, così, ribadito il principio, già espresso dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui «in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia 25pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv. 261403-01; Sez. 2, n. 5629 del 13/11/2012, Lucchesi, Rv. 254356-01).

Come chiarito con la citata sentenza Sez. 5, n. 8581 del 2025, innanzitutto è la stessa lettera dell'art. 62, n. 6, cit. che àncora l'applicabilità dell'attenuante alla riparazione integrale del danno avvenuta «prima del giudizio».

"Al contempo, sussiste l'esigenza di individuare un «limite oggettivo» non suscettibile di essere spostato «in modo non predeterminabile ed invece dipendente dal contingente andamento del processo» (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01), come accadrebbe qualora esso non venisse definito alla medesima udienza in cui il rito abbreviato è ammesso, ciò che finirebbe con l'attribuire al riconoscimento della circostanza attenuante in questione i contorni indefiniti di una situazione ben diversa da quella che il legislatore ha inteso individuare con il riferimento temporale alla fase che precede il giudizio.

D'altra parte, il contrario orientamento - le cui argomentazioni il ricorrente ha richiamato - che invece individua l'ultimo momento utile per il risarcimento, affinché possano ravvisarsi i presupposti della circostanza attenuante in discorso, nell'inizio della discussione nel rito abbreviato (cfr. Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, C., Rv. 262652; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro), muove dal presupposto che l'art. 62, n. 6, cit. abbia fatto riferimento al momento antecedente al giudizio - ossia, qualora si proceda con rito ordinario, a una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado - per impedire scelte dettate da un calcolo di opportunità proprio alla luce dell'andamento del dibattimento, calcolo rispetto al quale l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato risulterebbe neutro.

Sennonché l'interpretazione della giurisprudenza dominante di questa Corte è condivisibile anche per ulteriori argomentazioni sottese alla stessa ed evidenziate nelle richiamate decisioni: a) la norma medesima non ha «inteso valorizzare (soltanto) il profilo soggettivo connesso alla resipiscenza del soggetto per impedire un uso strumentale dell'istituto nell'ipotesi in cui l'imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio», uso strumentale che, peraltro, potrebbe avere luogo anche a prescindere dal momento del risarcimento, «attesa l'applicazione dell'attenuante in esame anche quando la condanna appare, per le ragioni più varie, praticamente certa»; b) la circostanza che la «decisione [sia] assunta sulla base degli atti già a disposizione di tutte le parti e del giudice fa sì che anche la fase della discussione presenti chiara valenza neutra circa i futuri esiti26 ,sulla responsabilità» (ragion per cui «non risulta neppure conforme alle dinamiche processuali del giudizio abbreviato ritenere che sia possibile spostare in avanti sino alla discussione la riparazione/risarcimento, fondando tale interpretazione estensiva sulla impossibilità di effettuare previsioni circa gli esiti del giudizio se non a partire da tale momento»: cfr. Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933 - 01, in motivazione)" (Sez. 5, n. 8581 del 2025, cit.).

13. Alla luce delle notazioni esposte ai punti che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione.

La sentenza impugnata va, altresì, annullata senza rinvio onfronti di [OSCURATO:PERSONA] 4) [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi A4), C), D), F), perché estinti per prescrizione.

Va dichiarato irrevocabile, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l'accertamento della responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati di cui ai capi A13) e B), con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena, che dovrà tenere conto dell'intervenuta estinzione dei reati di cui ai capi A4), C), D), F).

Vanno, invece, rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei medesimi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P P.Q.MRoberto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 15/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] 07 LUG 2026 ruNzT t •TO GfUTYIZTAR o Dort.s • [OSCURATO:PERSONA] 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] /[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Udine, difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, come da delega depositata in atti, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore di [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA], e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cagliari, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per tutti i ricorrenti associandosi alle conclusioni del Procuratore generale e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 28/01/2022 dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Cagliari all'esito di giudizio abbreviato, previo rigetto dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la pronuncia di assoluzione degli imputati per il delitto di devastazione e saccheggio e previa declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela per il delitto di danneggiamento di cui al punto n. 2 del capo A), confermava l'affermazione di 2responsabilità degli odierni ricorrenti per il delitto di danneggiamento contestato al capo A), punto 4, così derubricato il reato di devastazione di cui al capo A), nonché per i delitti di lesioni contestati ai capi C) e D) e per il delitto di cui all'art. 6-ter della I. 13 dicembre 1989, n. 401 contestato al capo F). Confermava inoltre l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] anche per i delitti di cui all'art. 337 (capo A, punto 13) e 582, 585, in relazione al 61 n. 2 cod. pen. contestato al capo B). Riduceva, infine, per tutti gli imputati la pena irrogata in primo grado. 2. Avverso la sentenza sopra indicata, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di ricorso di seguito sintetizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso. 2.1.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza dei fatti di cui agli artt. 635, 582 cod. pen. e 6-ter, comma 1, I. n. 401 del 1989. Il travisamento, risultante dal raffronto tra il provvedimento impugnato e le emergenze istruttorie, tra le quali i video allegati alla memoria del Pubblico Ministero, la relazione della Digos di Sassari del 18/05/2017, le sommarie informazioni rese dalle persone offese e dalle persone informate sui fatti e la relazione della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è risolto, a sua volta, nella inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. Con l'atto di appello si era denunciato l'omesso accertamento della responsabilità individuale di ciascuno degli imputati, chiamati a rispondere coralmente dei fatti contestati all'esito di una identificazione ex post carne partecipi di un gruppo, in assenza di elementi individualizzanti necessari ad attribuire una specifica azione a ciascuno degli imputati e ad [OSCURATO:PERSONA] in particolare. Già la sentenza di primo grado si era limitata ad un richiamo all'ordinanza di convalida del DASPO intervenuta nell'ambito del procedimento, senza tuttavia considerare il diverso standard probatorio che connota i due procedimenti. La mancanza di elementi individualizzanti ha costituito anche il presupposto per un totale travisamento dei dati emergenti dai video prodotti in allegato alla memoria dal Pubblico Ministero, che ha ritenuto di trarre da tali documenti elementi a carico del ricorrente (come degli altri) nonostante, come confermato dalla Corte di appello, si trattasse di video in gran parte concernenti condotte delittuose poste in essere dalla3 /contrapposta fazione dei sassaresi. Tuttavia, la Corte di appello, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla difesa, non ne ha tratto le dovute conseguenze in punto di responsabilità per i diversi episodi di danneggiamento, potenzialmente riconducibili proprio all'azione dei tifosi sassaresi piuttosto che a quella degli imputati. Le prove richiamate dalla Corte di appello non sono idonee né a comprovare l'effettiva compartecipazione del ricorrente, identificato solo al rientro verso Cagliari, a condotte violente o aggressive né a supportare la sua effettiva adesione cosciente e volontaria alle condotte poste in essere da soggetti rimasti ignoti. Le considerazioni della Corte di appello risultano, infatti, svincolate da dati oggettivi e sono espressione di un approccio pregiudiziale e a senso unico volto a confermare l'attribuzione dei fatti agli imputati, come dimostrato dalle argomentazioni spese in ordine alla ritenuta inverosimiglianza della tesi difensiva secondo cui il cambio di programma nel viaggio, ritenuto dalla Corte di appello prova della decisione corale di partecipare ai disordini nella stazione, era invece da ricondursi alla volontà di sottrarsi a prevedibili aggressioni da parte dell'opposta tifoseria all'arrivo a [OSCURATO:PERSONA], nonché dal travisamento dei dati emergenti dalla relazione della [OSCURATO:PERSONA] dalla quale risulta, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, che i danneggiamenti in danno dell'autovettura di servizio erano da ricondursi al gruppo di tifosi sassaresi. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno per ritenuta tardività. La Corte di appello ha basato la decisione sul solo dato, meramente formale, dell'avvenuta ammissione del rito abbreviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data precedente, dunque, a quella di effettivo versamento della somma dovuta a titolo di risarcimento (23/04/2021). Si tratta di lettura che non tiene conto della circostanza che [OSCURATO:PERSONA], come altri ricorrenti, si era attivato già da tempo per conoscere l'ammontare totale del danno, mentre alla prima udienza il Comune non si era ancora espresso ed era stato sollecitato in tal senso dagli imputati che, appena hanno avuto contezza dell'ammontare effettivo, hanno provveduto a versare le somme. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati. Entrambe le sentenze di merito si basano sull'assioma - non dimostrato - che vi fu l'accettazione da parte di tutti gli imputati di partecipare alla disputa calcistica con l'implicito consenso alle manifestazioni violente poi concretamente verificatesi. Tale assioma sconta, innanzitutto, un vizio di fondo legato al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stato identificato tra i tifosi coinvolti attivamente nei disordini, tanto 4che la sua presenza non risulta né dai video né dalla identificazione sul posto operata dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA], infatti, appena arrivato a destinazione, si era allontanato spaventato abbandonando il gruppo ed è stato identificato soltanto nella stazione [OSCURATO:PERSONA] quando il pullman sul quale viaggiava insieme ad altri stava facendo rientro a Cagliari. Non risulta, di contro, accertata a suo carico nessuna condotta idonea anche solo a rafforzare o agevolare il proposito criminoso, contributo che la Corte di appello pretende di trarre dalle dichiarazioni rese dagli utisti dei pullman e dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che, al più, depongono per la sussistenza di un gruppo di persone che hanno commesso i fatti contestati, ma nulla dicono rispetto alla effettiva partecipazione del ricorrente. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso. 2.3.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in ordine al concorso nei reati contestati ai capi F), C) e D) ed al punto 4 del capo A) e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto provato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei reati contestati in assenza di un giudizio controfattuale con riferimento alla causalità del contributo asseritamente offerto da [OSCURATO:PERSONA] e con erronea applicazione dei principi concernenti il dolo del concorrente nel reato. La Corte di appello ha confermato la decisione del primo giudice che aveva, a sua volta, richiamato per relationem l'ordinanza di convalida del DASPO, basata sull'informativa della Digos. Entrambi i giudici di merito si sono sottratti all'onere di motivare puntualmente in ordine agli elementi costitutivi del concorso di persone con riferimento al ruolo di ciascuno degli imputati ed in particolare al ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. Difetta in particolare la prova: della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo e nel momento dei fatti, posto che nessuno fu identificato nel corso dell'azione violenta, essendo tutti travisati; del contributo effettivamente offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla ideazione, preparazione o esecuzione dei reati contestati; del dolo di concorrere in tali reati, essendosi limitata la Corte a sostenere l'esistenza di una volontà corale sulla base di una ricostruzione che parte dalla ritenuta conoscenza degli organizzatori del viaggio quali soggetti notoriamente appartenenti alla fazione facinorosa della tifoseria cagliaritana denominata "Sconvolts"; della condivisione del cambio di programma con deviazione dal luogo di svolgimento partita di calcio verso la stazione di Sassari; della condivisione del porto delle armi improprie o oggetti atti ad offendere asseritamente introdotti a bordo dei pullman e utilizzati per gli atti di violenza; della circostanza che tutti si sarebbero mossi in gruppo compatto. In realtà, nulla si sa dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo "Sconvolts", della provenienza dell'invito a prenotare il pullman insieme ad altri né dei rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri appartenenti al gruppo o della effettiva 5consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della presenza di oggetti atti ad offendere, di cui non si resero conto nemmeno gli autisti. Non si ha, infine, contezza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non si sia in effetti defilato dal gruppo che commetteva le azioni violente, magari risalendo sul pullman e attendendo gli altri. Mancando la prova dello specifico contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA], è risultato impossibile procedere al giudizio controfattuale necessario a comprendere se e in che misura la presenza di [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente contribuito alla commissione dei fatti o se invece la sua presenza abbia integrato una mera connivenza non punibile 2.3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Se, come è dato da leggere in sentenza, [OSCURATO:PERSONA] (come altri imputati) ha dato un contributo minimo morale alla commissione di fatti commessi materialmente da altri, in assenza di prova che escluda la marginalità del contributo, il giudice avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi di ricorso. 2.4.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché agli artt. 110, 635, 582, 6-ter, comma 1, I. n. 401 del 1989 e vizio di motivazione nonché travisamento della prova emergente dal raffronto tra il provvedimento impugnato e le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, pur dando atto, come già il primo giudice, che le azioni violente sono state materialmente poste in essere da individui rimasti ignoti, conferma la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], identificato solo come passeggero del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari, in assenza di prove circa il comportamento in concreto da lui posto in essere durante i disordini verificatisi presso la stazione di Sassari e persino in assenza di riscontri quanto alla sua presenza in stazione durante i disordini. Sono, in ogni caso, censurabili le argomentazioni della Corte, nella parte in cui riconducono ad un contesto concorsuale le azioni violente sulla base di elementi contrastanti con le regole che presiedono il concorso nel reato, quali la presenza di armi improprie a bordo dei pullman, non rilevata nemmeno dagli autisti, nonché la circostanza che le azioni violente furono poste in essere da soggetti che si muovevano all'interno di un gruppo, da quale nessuno ebbe a defilarsi, senza tenere conto del fatto che la decisione di non allontanarsi potrebbe ricondursi semplicemente alla necessità di non rimanere isolati in un area ristretta in cui erano in corso degli scontri anche 6con fazioni avversarie, e fermo restando che una tale condotta integrerebbe, al più, una connivenza non punibile. 2.4.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli artt. 62, comma primo, n. 6 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno per asserita tardività. La Corte di appello ha proceduto ad una lettura formalistica delle disposizioni richiamate, che non tiene conto del fatto che la volontà di risarcire il danno era stata manifestata ben prima dell'ammissione del rito abbreviato, pur essendosi concretizzata con il versamento delle somme dopo l'ammissione del rito ma pur sempre prima della discussione, in attesa della quantificazione del danno da parte delle persone offese costituitesi parte civile. 2.5. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nonché il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con distinti ma identici atti di ricorso (salvo quanto di seguito precisato in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno articolato due motivi. 2.5.1. Con il primo motivo sono stati dedotti vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità concorsuale per i delitti di cui agli artt. 635, 582 cod. pen. e 6-ter I. n. 401 del 1989, difettando per tutti i ricorrenti la prova di elementi individualizzanti con la conseguenza che il loro comportamento sarebbe al più configurabile come connivenza non punibile, nonché travisamento della prova desumibile dal raffronto del provvedimento impugnato con le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e con la relazione redatta dal [OSCURATO:PERSONA] di Sassari in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte di appello ha superato l'obiezione sulla base di due argomentazioni di fondo, concernenti le due fasi principali della vicenda, ovvero il viaggio in pullman ed il corteo svoltosi in prossimità della stazione di Sassari. Quanto alla prima fase, la Corte territoriale ha affermato che già nel corso del viaggio sarebbe maturata nei partecipanti la convinzione, con conseguente accettazione del rischio, della finalità non sportiva ma criminale della trasferta, mentre quanto alla seconda fase la partecipazione al corteo presso la stazione di Sassari avrebbe costituito un nuovo momento di accettazione del rischio di condotte violente e aggressive, con conseguente dolo eventuale e concorso, quantomeno morale, nei fatti contestati e da altri posti in essere materialmente. 7Le argomentazioni della Corte scontano un vizio logico e giuridico di fondo, costituito dal mancato accertamento in capo a tutti i ricorrenti di un comportamento esteriore idoneo a rafforzare l'altrui proposito criminoso, la cui individuazione è necessaria anche ove di versi in una ipotesi di "contributo atipico" La Corte di appello valorizza una serie di indicatori che si rilevano, tuttavia, inidonei a colmare il vulnus probatorio. Tra gli indicatori evidenziati quanto alla fase del viaggio in pullman, secondo la Corte di appello rilevano: a) la qualità dei soggetti organizzatori del viaggio (appartenenti alla frangia "Sconvolts"), dalla quale viene desunta una implicita consapevolezza di chi ha aderito alla reale finalità del viaggio, dato che tuttavia, quand'anche riscontrato, sarebbe comunque insufficiente a comprovare una iniziale adesione a condotte violente solo successivamente verificatesi; b) il cambio di destinazione da [OSCURATO:PERSONA], ove doveva disputarsi la partita, alla stazione di Sassari, comunicata agli autisti solo nel corso del viaggio, e che, secondo la Corte di appello, sarebbe indice della volontà preordinata di arrivare in autonomia per creare un "effetto sorpresa", laddove la versione difensiva, ovvero che il cambio di destinazione era dovuto alla decisione di prendere il treno da Sassari a [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di sottrarsi a verosimili aggressioni da parte della tifoseria avversaria al momento dell'arrivo dei pullman, viene considerata inverosimile in quanto inutile e defatigante in ragione della certa presenza di servizi d'ordine presso lo stadio e della persistente possibilità di aggressioni al ritorno. Non si è tuttavia tenuto conto del fatto che uno dei pullman era rimasto in panne e che i pullman erano stati già oggetto di controllo da parte dei carabinieri a Borore senza che si accertasse nulla di anomalo e che il guasto aveva, dunque, inciso sul cambiamento di programma. In ogni caso, non risulta che tale deviazione sia stata frutto di una decisione collettiva, posto che fu solo uno dei passeggeri, non identificato, a comunicare agli autisti il mutamento di destinazione, mentre la circostanza che, secondo quanto riferito dagli autisti, sul pullman ebbe luogo la colletta per pagare i biglietti è, al più, indicatore di attività lecita; c) il carico di porta bandiere rinforzate, bastoni, catene, fumogeni petardi e bombe carta, ritenuto ulteriore elemento di prova della condivisione del programma delittuoso. Tuttavia, non si tiene conto che gli stessi autisti non ebbero a notare armi improprie, ma solo aste di bandiera, casse di birra e zaini, non risultando elementi per ritenere che i passeggeri ne avessero contezza sin dall'inizio e non, invece, solo al momento in cui i pullman si fermarono alla stazione allorquando alcuni individui non identificati scesero portando con sé tali oggetti; d) la circostanza, riferita dagli autisti, che le tende dei finestrini dei pullman fossero state abbassate, che viene valorizzata quale stratagemma utilizzato dai 8passeggeri per non farsi identificare, senza tuttavia che tale dato risulti contestualizzato con l'arrivo a Sassari; e) l'intimazione agli. autisti di fornire, durante la sosta a Borore, false informazioni ai carabinieri, cui avrebbero dovuto comunicare di essere diretti ad una partita di pallavolo, intimazione che, tuttavia, l'autista [OSCURATO:PERSONA] ha riferito provenire da uno solo dei passeggeri, non identificato; f) le operazioni di travisamento del volto con sciarpe, cappelli e cappucci, all'arrivo a Sassari, di cui ha riferito l'autista [OSCURATO:PERSONA], senza che, tuttavia, risulti chi si fosse travisato e chi non lo avesse fatto e senza che si sia tenuto conto della necessità di ripararsi dalla pioggia. Quanto alla fase del corteo a Sassari, la Corte di appello afferma che, seppure si volesse escludere l'adesione preventiva, vi sarebbe la prova dell'adesione istantanea al momento dell'arrivo in stazione, con argomentazioni che, tuttavia, dimostrano che la Corte territoriale ha, in sostanza, fondato la sua decisione su un inammissibile concetto di responsabilità di gruppo. In particolare, si è valorizzata la mancata dissociazione da parte dei componenti del gruppo, descritto come gruppo compatto da cui nessuno fu visto allontanarsi nonostante i comportamenti aggressivi e violenti posti in essere sin dal primo momento, senza che si sia tenuto conto dello spazio ristretto del percorso seguito dal corteo, che avrebbe reso problematico l'allontanamento anche in considerazione della presenza "attiva" della tifoseria avversaria, come desumibile dal lancio di sassi documentato da relazione della [OSCURATO:PERSONA] e dai video in atti. In ogni caso, il mancato allontanamento e la permanenza all'interno del corteo al più integrerebbe una connivenza non punibile, in difetto di prova di un qualsiasi comportamento esteriore idoneo a rafforzare l'altrui intento criminoso o ad agevolare la consumazione del reato ed in assenza di un obbligo, in capo ai presenti, di impedire l'evento. 2.5.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova desumibile dal raffronto del provvedimento impugnato con il verbale di udienza del 30/09/2020 quanto all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno per asserita tardività, desunta dalla circostanza secondo la quale l'ammissione del rito abbreviato sarebbe intervenuta il 30/09/2020 mentre il risarcimento solo in data 23/04/2021. La Corte di appello ha privilegiato una lettura formalistica delle norme richiamate, che non tiene conto del fatto che la volontà di risarcire il danno era stata manifestata ben prima dell'ammissione del rito abbreviato, pur essendosi concretizzata con il versamento delle somme dopo l'ammissione ma pur sempre prima della9 /discussione, in attesa della quantificazione del danno da parte delle persone offese costituitesi parte civile, a ciò espressamente sollecitate dagli imputati. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], imputato anche dei delitti di resistenza e lesioni per i quali venne arrestato in flagranza, con il ricorso si contesta esclusivamente l'affermazione di responsabilità per gli ulteriori reati di cui 635, 582 cod. pen. e 6-ter I. 401 del 1989), aggiungendosi, alle argomentazioni comuni agli altri ricorrenti, che il suo comprovato coinvolgimento nei fatti di resistenza e lesioni, non contestato, non è di per sé elemento sufficiente, come pare avere ritenuto la Corte di appello, a ritenere provata la responsabilità anche per gli altri reati. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea, in aggiunta alle argomentazioni comuni agli altri ricorrenti, che la Corte di appello non ha attribuito corretto rilievo alla condizione di ipovedente del ricorrente, omettendo di spiegare quale tipo di contributo abbia spiegato la sua presenza sul posto in termini di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o anche di agevolazione alla commissione del reato. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ci si duole dell'attribuzione al ricorrente del ruolo di organizzatore, con i conseguenti riflessi sul piano del trattamento sanzionatorio, basata sulla sola circostanza che egli ebbe a noleggiare (insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) i pullman utilizzati per la trasferta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato che i ricorsi non sono complessivamente inammissibili con conseguente rilevabilità della prescrizione maturata dopo la deliberazione della sentenza impugnata in relazione a tutti i reati contestati ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], limitatamente ai reati di cui ai capi A4), C), D), F), oggetto di ricorso, essendosi invece formato il giudicato quanto all'affermazione di responsabilità per i reati di resistenza e lesioni contestati ai capi A13) e B), non censurata con l'odierno ricorso. Quando, infatti, i motivi di ricorso per cassazione non sono inammissibili, sono rilevabili di ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007- dep. 26/02/2008, Rv. 238467).10 /[OSCURATO:PERSONA] che, alla luce delle notazioni che di seguito verranno esposte, non si ravvisa l'evidenza della estraneità ai fatti o di insussistenza degli stessi ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, avuto riguardo alla data di consumazione dei reati (25/03/2017) e tenuto conto dei 64 giorni di sospensione Covid in primo grado, il termine massimo di prescrizione per tutti i reati risulta decorso in data 29/11/2024, in epoca successiva, dunque, alla deliberazione della sentenza di appello (1/10/2024). Tale conclusione vale solo per i ricorrenti sopra indicati, ai quali non è stata contestata la recidiva, ovvero, seppure contestata, non è stata, in concreto, applicata. Dalla sentenza di primo grado risulta, in particolare, che la recidiva è stata contestata a due tra i ricorrenti sopra indicati, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (recidiva infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e specifica per [OSCURATO:PERSONA]). Tuttavia, per entrambi i ricorrenti la recidiva, pur contestata in relazione a tutti i capi di imputazione, non risulta applicata in sede di determinazione della pena. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la pena risulta, infatti, determinata previo bilanciamento delle riconosciute circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, ma senza espresso richiamo alla recidiva, diversamente da quanto avvenuto per gli imputati cui la recidiva contestata è stata in concreto applicata; quanto a [OSCURATO:PERSONA], la pena è stata determinata senza calcolare alcun aumento per la recidiva, neppure bilanciata da eventuali circostanze attenuanti, e dunque esclusa in sede di determinazione della pena. Per tutti gli altri ricorrenti, invece, la recidiva (specifica per [OSCURATO:PERSONA], specifica e reiterata per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e specifica, reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]) è stata sia contestata che applicata, e di essa deve, dunque, tenersi conto, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione che, per l'effetto, non risulta ancora decorso. 2. Venendo all'esame dei motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti per i quali, per quanto detto, non è da rilevarsi la prescrizione dei reati, va osservato che essi si fondano su argomentazioni comuni, sia quanto al motivo concernente l'affermazione della responsabilità concorsuale per i reati oggetto di contestazione sia quanto al motivo concernente l'omesso riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, cosicché è possibile procedere alla trattazione congiunta. 3. La vicenda in esame riguarda i fatti avvenuti in occasione della trasferta da Cagliari a [OSCURATO:PERSONA] (provincia di Sassari), in cui doveva avere luogo, il 25/03/2017, 11la partita amichevole Cagliari/[OSCURATO:PERSONA]. La trasferta era stata organizzata da un gruppo nutrito di tifosi del Cagliari, che viaggiavano, inizialmente, a bordo di quattro pullman con autista, poi ridottisi a tre a causa del malfunzionamento di uno dei mezzi, in conseguenza del quale i partecipanti era stati distribuiti sui pullman rimanenti. Al noleggio dei mezzi (effettuato per il tratto Cagliari-[OSCURATO:PERSONA] andata e ritorno) aveva provveduto uno dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Durante il viaggio, si era verificato un cambio di destinazione, per cui i pullman venivano indirizzati alla stazione di Sassari. Giunti in prossimità della stazione, tutti i passeggeri dei pullman, secondo la prospettazione accusatoria, scendevano dai mezzi e, dopo essersi travisati con occhiali da sole, sciarpe e cappelli, si dotavano di armi improprie (quali aste per bandiere rinforzate e artifici pirotecnici di vario tipo, tra cui fumogeni ed esplodenti) e muovevano lungo la pubblica via "schierati e compatti" intonando cori e slogan durante la marcia, brandendo le armi e lanciando e facendo esplodere artifici pirotecnici. Lungo il percorso sino alla stazione di Sassari, colpivano mezzi in sosta, aggredivano diversi passanti anche scagliando armi improprie, cagionando tra l'altro lesioni a [OSCURATO:PERSONA], colpito a mani nude (capo C) e [OSCURATO:PERSONA], colpito con un bastone (capo D), nonché danni a strutture urbane e automezzi in sosta (capo A, punto 4). Da ultimo, avveniva uno scontro con un gruppo di tifosi sassaresi nel frattempo giunti sul posto ed una colluttazione con le forze dell'ordine, all'esito della quale [OSCURATO:PERSONA] veniva tratto in arresto nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (capo A, punto 13) e lesioni a diversi operanti (capo B). I componenti del gruppo dei cagliaritani, all'esito degli scontri, venivano fatti confluire all'interno della stazione dalle forze dell'ordine e lì fotografati, per poi essere riaccompagnati ai pullman parcheggiati nelle vicinanze, a bordo dei quali venivano successivamente rinvenuti e sequestrati diciassette portabandiere con aste rinforzate e quattro artifici esplodenti (marca Maxbomber e Cobra 15), oltre che quantitativi modici di stupefacenti di diversa tipologia. Durante il viaggio di ritorno, nonostante le diverse indicazioni fornite dalle forze dell'ordine, gli autisti venivano indotti a fermarsi da alcuni dei passeggeri (circa un centinaio) che si davano alla fuga nelle campagne, mentre successivamente veniva sollecitata da altri passeggeri un'altra sosta, rifiutata dagli autisti su specifica disposizione della titolare della ditta di noleggio. Veniva poi effettuata una sosta presso la stazione [OSCURATO:PERSONA] di Nuraminis, sulla via del ritorno per Cagliari, concordata con le forze dell'ordine, ove venivano compiutamente identificati i passeggeri presenti sui pullman. 12All'esito delle indagini, venivano complessivamente identificate ottantadue persone, tramite le fotografie scattate all'interno della stazione, l'identificazione avvenuta durante il viaggio di rientro presso la stazione di servizio di Nuraminis, la visione dei filmati delle videocamere di videosorveglianza che avevano ripreso il corteo nei pressi della stazione di Sassari e, infine, mediante l'acquisizione dei tabulati telefonici con l'analisi delle celle agganciate. Negli atti (cfr. memoria del pubblico ministero, allegata al ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), risultano specificamente indicate, per ciascun imputato, le modalità con le quali si è giunti all'identificazione e alla verifica della presenza dei partecipi della trasferta, del corteo e del viaggio di ritorno. In particolare (per quanto qui rileva) risulta che: [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato tra i passeggeri del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari nonché tramite il riscontro acquisito dai tabulati storici relativi all'utenza cellulare a lui in uso con specificazione delle celle agganciate (Cagliari); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti; [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato in occasione dell'arresto in flagranza per i reati di resistenza e lesioni, nonché tramite il riscontro acquisito dai tabulati con specificazione delle celle agganciate (Cagliari, Macomer, Borore); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato tra i passeggeri del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari nonché tramite il riscontro dei tabulati storici con specificazione delle celle agganciate (Cagliari, Sassari: [OSCURATO:PERSONA]; Borore); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato tra i passeggeri del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari; [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato tra i passeggeri del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti; [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti ed il riscontro dei tabulati storici con specificazione delle celle agganciate (Cagliari, Florinas, Bonorva; Marrubiu); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti ed il riscontro dei tabulati storici con specificazione delle celle agganciate (Cagliari); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti ed il riscontro dei tabulati storici con specificazione delle celle agganciate (Cagliari, Sassari: [OSCURATO:PERSONA]; Selargius); [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato tra i passeggeri del pullman durante il viaggio di rientro a Cagliari e con il riscontro dei tabulati con specificazione delle 13celle agganciate (Cagliari, Sassari: [OSCURATO:PERSONA], e rientro), oltre che essere indicato quale organizzatore della trasferta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA], presso cui [OSCURATO:PERSONA] (unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) aveva noleggiato i pullman con autista; [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato dalla [OSCURATO:PERSONA] giudiziaria tramite l'analisi dei filmati acquisiti. Gli odierni ricorrenti erano originariamente imputati (anche) del delitto di devastazione e saccheggio, contestato al capo A), che tuttavia veniva escluso sia dal primo giudice sia dalla Corte di appello, che rigettava l'appello proposto sul punto dal Pubblico Ministero, mentre veniva confermata la condanna per i delitti di danneggiamento di cui al capo A, punto 4), di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestati rispettivamente ai capi B) e C), e del reato di cui all'art. 6-ter, comma 1, I. n. 401 del 1989 (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive), che punisce chiunque «nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere». 4. Quanto al primo motivo, la questione rimessa alla valutazione di questa Corte attiene alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità concorsuale nei reati oggetto di contestazione, oggetto di doglianza da parte di tutti i ricorrenti Si censura, in particolare, il metodo logico-giuridico con il quale il primo giudice e la Corte di appello hanno ritenuto provato il concorso degli imputati in tutti i reati contestati. Si assume che la Corte territoriale, pur dando atto (come già il primo giudice) che le azioni violente sono state materialmente poste in essere da individui rimasti ignoti, abbia confermato la responsabilità dei ricorrenti in assenza di prove circa il comportamento in concreto da ciascuno posto in essere durante i disordini verificatisi presso la stazione, e, con una sorta di "commodus discessus" rispetto all'assenza di elementi individualizzanti quanto alla condotta attribuibile a ciascuno degli imputati, ricondotto ad un contesto concorsuale le azioni violente sulla base di elementi contrastanti con le regole che presiedono al riconoscimento del concorso di persone nel reato, in ragione di una serie di indicatori di cui si 14contesta la forza dimostrativa logica e la contraddittorietà rispetto ai dati emergenti dagli atti. In sostanza, ci si duole che la Corte di appello abbia elaborato un concetto di "responsabilità collettiva o di gruppo", contraria alle regole del concorso di persone, che implica la necessità di individuare a carico del singolo concorrente una condotta che costituisca manifestazione del contributo concorsuale, pur atipico, avente effetto di istigazione o rafforzamento della volontà criminosa, e di agevolazione della commissione del reato, con una indebita estensione del concorso di persone, affermato senza alcun giudizio controfattuale circa l'effettiva incidenza delle singole condotte, neppure accertate a carico dei ricorrenti, e con conseguente inversione dell'onere della prova, pretendendosi da ciascun imputato di fornire la prova di non avere contribuito alla realizzazione del fatto, nonché con una estensione indebita anche del concetto di dolo eventuale, senza tener conto della doverosa distinzione tra concorso e connivenza non punibile. 5. In proposito, va immediatamente rilevato che le argomentazioni prospettate con i ricorsi risultano volte a sollecitare, attraverso la critica sul piano logico giuridico della motivazione, una rivalutazione degli elementi di fatto ricostruiti nella fase di merito, rispetto ai quali l'asserito travisamento si risolve, in realtà, nella prospettazione di una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito in atti, che passa attraverso una indebita parcellizzazione degli elementi congiuntamente valorizzati dalla Corte territoriale. La Corte di appello muove da una ricostruzione in fatto, che nessuno dei ricorsi ha efficacemente contrastato, dimostrativa di una partecipazione attiva di tutti i ricorrenti ai fatti oggetto di contestazione. In primo luogo, va sgomberato il campo da una questione di fondo, che attiene alla comprovata presenza di tutti gli odierni ricorrenti durante le fasi della vicenda. La Corte di appello dà conto del fatto che, una volta giunti i pullman su cui viaggiavano (tra gli altri) gli odierni ricorrenti in prossimità della stazione di Sassari (in [OSCURATO:PERSONA]) intorno alle h 12,45, tutti i passeggeri scesero velocemente dai pullman, travisati in volto e con oggetti atti ad offendere tra le mani (tra cui delle aste, già notate dall'autista [OSCURATO:PERSONA] in mano alla maggior parte dei passeggeri all'inizio del viaggio e descritte come aste singole o fasci di aste alte circa 1,50 mt) iniziando a marciare compatti (come da indicazioni scambiate, anche telefonicamente, tra i passeggeri durante il viaggio) in direzione della stazione, e che non appena appena il corteo iniziò a muoversi, immediatamente partirono un paio di esplosioni, verosimilmente riconducibili a bombe carta, mentre tutti i 15componenti del corteo iniziavano a scandire slogan, cori da stadio e a inveire contro la cittadinanza e gli automobilisti. Viene, dunque, dato atto di un primo elemento di fatto, ovvero che nessuno dei passeggeri dei pullman rimase a bordo dei mezzi né prese una direzione diversa rispetto a quella del corteo, risultante dalle dichiarazioni rese dagli autisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e che trova ulteriore riscontro nella relazione della Digos, richiamata nelle sentenze di merito, laddove viene precisato che, allorquando alle h 15,00, mentre erano ancora in corso i disordini, personale della Digos ebbe a individuare nei pressi nel centro commerciale Tonit i tre pullman della ditta di trasporti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ad effettuare delle verifiche sui mezzi alla presenza dei tre autisti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei passeggeri era presente a bordo o vicino ai veicoli in sosta. Un secondo dato di fatto è che nessuno dei passeggeri che scesero dai pullman riunendosi in corteo si allontanò durante lo svolgimento dei fatti. In tal senso depongono, come chiarito dalla Corte di appello, i numerosissimi video (che la Corte territoriale precisa essere anche più numerosi di quelli richiamati nella memoria del pubblico ministero) e i servizi di osservazione svolti dalle diverse forze di polizia (tra cui contingenti della Digos e del Reparto mobile di Cagliari, già presenti nel capoluogo per assicurare i servizi di osservazione in relazione ad una manifestazione politica prevista nel medesimo pomeriggio, poi raggiunti dalle forze di polizia impegnate nei servizi del territorio) e corredati da riprese fotografiche, di cui pure si dà conto nella relazione della Digos. Risulta, in particolare, che sia stato costantemente monitorato il percorso seguito dal corteo attraverso la via XV Aprile (ove, come documentato dai video, venivano esplose dai componenti del corteo, travisati e armati di bastoni, catene e aste portabandiera dotate di rinforzo, bombe carta e artifici fumogeni), che documentano come durante il breve percorso sino alla stazione ferroviaria, durante il quale ebbero a verificarsi i danneggiamenti e le aggressioni su cui a breve si tornerà, i passeggeri scesi dai tre pullman rimasero compatti. Terzo dato di fatto è che coloro che sono stati identificati nella stazione [OSCURATO:PERSONA] durante il viaggio di ritorno erano certamente tra coloro che, scesi dai pullman, avevano marciato compatti in corteo sino al piazzale della stazione di Sassari. [OSCURATO:PERSONA] risulta confermato dalla circostanza che le forze di polizia, intervenute per sedare gli scontri che, in prossimità del piazzale, si erano innescati con la tifoseria avversaria nel frattempo sopravvenuta, fecero confluire i tre pullman in uno spiazzo adiacente lo scalo ferroviario, in modo da farvi accedere gli appartenenti alla tifoseria cagliaritana - già monitorati, come detto, durante lo snodarsi del corteo ("mai persi di vista sia dal momento dei disordini che durante 16la permanenza nella stazione ferroviaria ed infine durante il tragitto", come attestato nella relazione Digos) - curandone l'imbarco a bordo dei mezzi, i cui autisti ricevevano l'ordine ai lasciare la città e rientrare verso Cagliari, ciò che avveniva alle h 16,45. Quel che, piuttosto, risulta è che coloro che furono identificati a bordo dei pullman presso la [OSCURATO:PERSONA] non esaurivano il numero degli originari partecipanti alla trasferta e componenti del corteo (nessuno dei quali prese il treno per [OSCURATO:PERSONA]) posto che, come risulta dalla ricostruzione in fatto, molti di essi si diedero alla fuga nelle campagne durante il viaggio di ritorno, dopo avere imposto agli autisti di fermarsi, tanto che l'identificazione di alcuni di essi avviene (come per alcuni dei ricorrenti) attraverso l'analisi dei filmati acquisiti in atti. Si tratta di dati che non sono, a ben vedere, neppure contestati dai ricorrenti, sebbene si legga in taluni dei ricorsi che non può essere escluso che chi è stato identificato nel corso del viaggio di ritorno non facesse parte del corteo o che se ne sia, ad un certo momento, allontanato, trattandosi di allegazione non supportata da alcun dato idoneo a smentire quanto positivamente risulta documentato in atti, come già evidenziato nella sentenza impugnata a fronte delle relative allegazioni contenute negli atti di appello. 6. La Corte territoriale analizza, poi, le modalità con le quali risultano essere stati posti in essere i fatti oggetto di contestazione, ancora una volta basando la ricostruzione sulla documentazione fotografica e video, confermata dalla relazione di servizio in atti, nonché dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (persone offese dei reati di lesioni di cui al capo C e D) e dai testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA] (già persona offesa del reato di danneggiamento contestato al capo A, punto 2, dichiarato improcedibile per difetto di querela), oltre che da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Risulta che, una volta partito il corteo, avviatosi con la composizione e le modalità descritte al punto che precede, le aggressioni e i danneggiamenti vennero materialmente eseguiti da individui facenti parte del corteo che venivano, subito dopo l'azione violenta, immediatamente riaccolti nel gruppo che viaggiava compatto con armi in pugno, dal quale, contestualmente, partivano esplosioni di artifici fumogeni. È questo un passaggio centrale della sentenza che, nella ricostruzione in fatto, descrive (e valorizza in motivazione) una condotta attiva consistita nel marciare compatti in corteo, per la quasi totalità armati e travisati, e nel fornire copertura e protezione ai singoli soggetti che si staccavano di volta in volta per porre in essere le azioni violente, così fornendo un inequivocabile supporto attivo a tali azioni, in termini non solo di rafforzamento degli intendimenti criminosi, ma 17anche di assicurazione dell'esito delle azioni violente e di tutela della identità degli autori materiali. In tale prospettiva, la precisazione operata dalla Corte di appello, in risposta alle doglianze degli imputati, circa il fatto che nessuno degli imputati ebbe ad allontanarsi dal gruppo, lungi dal prefigurare una responsabilità per omesso impedimento dell'evento, vale solo a destituire di fondamento le allegazioni di taluni degli imputati circa l'impossibilità di escludere che taluni degli imputati non avessero partecipato al corteo per tutta la durata degli eventi. Allegazioni che, come già detto, vengono smentite, tanto dalle dichiarazioni degli autisti del pullman (relativamente alla fase iniziale) quanto dalla documentazione video-fotografica in atti e dai servizi di osservazione delle forze di polizia quanto all'intero svolgimento della vicenda. In proposito, va ribadito che da nessuno dei ricorsi emerge la contestazione del contenuto della documentazione video fotografica su cui sia il primo giudice sia la Corte di appello hanno fondato la conclusione della accertata partecipazione di tutti i passeggeri dei pullman al corteo, tanto che, come risulta dalla sentenza di primo grado, proprio in ragione dell'attenta analisi dei dati emergenti dalla documentazione video fotografica in atti, è stata esclusa la responsabilità di uno degli originari imputati in quanto le immagini che documentavano la sua presenza sono state ritenute non sufficientemente chiare. Si tratta, peraltro, di conclusione coerente con l'ulteriore dato di fatto, evidenziato dalla Corte di appello, rappresentato dalla ristretta estensione temporale e spaziale in cui ebbero a consumarsi le condotte delittuose, sviluppatesi lungo il tragitto, di alcune centinaia di metri, tra piazza [OSCURATO:PERSONA] e la stazione ferroviaria, attraverso la via XXV Aprile. Si tratta di circostanza che conferma ulteriormente l'affidabilità della ricostruzione della dinamica contenuta nella relazione della Digos in atti nella parte in cui afferma che il gruppo dei cagliaritani si è mosso compatto sin dall'arrivo in città (come documentato dalle immagini che lo ritraggono mentre si muove lungo via XXV Aprile) ed anche all'interno della stazione (ove il gruppo ebbe a riparare dopo l'arrivo della tifoseria avversaria e da cui venne dalle forze dell'ordine riaccompagnato ai pullman per il viaggio di ritorno) e che nessuno dei componenti del gruppo sia mai stato perso di vista dalle forze di polizia in tutte le fasi della vicenda. Il dato spaziale e temporale è altresì coerente con la continuità delle riprese video e fotografiche ("copiosa e chiarissima documentazione videofotografica acquisita agli atti dalla polizia scientifica" di cui si dà atto nelle sentenze di merito) che, secondo quanto precisato in atti, hanno documentato lo snodarsi del corteo e le modalità di commissione dei fatti, in piena concordanza18 /con quanto risulta dalle sommarie informazioni rese dalle persone offese e dagli altri testimoni oculari. 7. Specifiche censure sui dati emergenti dalla documentazione sono state, a ben vedere, formulate solo con riferimento ai video prodotti nella memoria del pubblico ministero e sui dati emergenti dalla relazione del [OSCURATO:PERSONA] di Sassari in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quanto al primo punto, va osservato che, contrariamente a quanto rilevato in particolare nel ricorso [OSCURATO:PERSONA], è proprio la Corte di appello che distingue nettamente tra i video che riprendono azioni violente riconducibili all'opposta fazione sassarese rispetto a quelli che, invece, documentano le condotte poste in essere dagli imputati, il cui contenuto è dettagliatamente descritto dalla Corte territoriale che richiama, poi, anche video ulteriori rispetto a quelli indicati dal Pubblico Ministero e le plurime immagini allegate alla relazione della Digos ritraenti il corteo in fasi, peraltro, precedenti a quella in cui avvenne lo scontro tra le opposte tifoserie, essendo accorsi i tifosi del Torres soltanto dopo avere appreso della incursione violenta da parte dei cagliaritani (v. pag. 218 e segg. della sentenza impugnata). L'allegato travisamento del contenuto dei video, al più da riferirsi alla memoria depositata dal pubblico ministero, non ha spiegato, dunque, alcuna incidenza sulla analisi del materiale probatorio condotta dalla Corte di appello. Quanto alla relazione della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari del [OSCURATO:DATA_NASCITA], se ne evoca il contenuto al fine di dimostrare il travisamento dei fatti relativi al danneggiamento dell'autovettura della polizia municipale che, come risulta dalle sentenze di merito (v. pag. 7 e 8 della sentenza di primo grado e pag.221 della sentenza impugnata), risulta contestato agli imputati sub capo A, punto 4), unitamente al danneggiamento di arredi urbani presenti nella zona antistante la stazione ed a quello arrecato al taxi di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (poi dichiarato, come detto, improcedibile). Nella relazione (allegata ai ricorsi) si fornisce la descrizione di una fase degli scontri avvenuti presso la stazione ferroviaria tra le opposte tifoserie "verosimilmente cagliaritane e sassaresi" e si dà atto della presenza di un gruppo composto da un centinaio di persone armate di bastoni, spranghe e altri oggetti contundenti, che si spostava velocemente da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] in direzione di [OSCURATO:PERSONA]. Viene, poi, descritta l'azione di un "facinoroso", che "correva unitamente a tutte le altre persone coinvolte nei disordini" e che colpiva con un pugno il parabrezza del veicolo di servizio Alpha 51 causandone la rottura. Nel precisare che il gruppo di persone prima indicato era verosimilmente appartenente alla tifoseria torresina (visto che non "risparmiava insulti verso la città di Cagliari19 /e i rispettivi abitanti"), gli operanti aggiungono che "dato il momento particolarmente concitato non è stato possibile riconoscere l'autore del gesto". Ora, premesso che anche la fase degli scontri tra opposte tifoserie risulta documentata da video ed immagini, come già sopra rammentato, l'unico dato ricavabile da tale relazione è che vi era un gruppo verosimilmente riconducibile alla fazione avversaria a quella dei cagliaritani (di cui la Corte di appello dà atto) e che un soggetto non identificato ebbe a colpire l'autovettura. Di tale soggetto si dice soltanto che correva insieme alle altre persone coinvolte nei disordini, che secondo la stessa relazione erano in quel momento in corso tra le opposte tifoserie, senza, peraltro, che risulti indicato nella relazione che egli apparteneva al gruppo "con ogni probabilità" riconducibile alla fazione dei tifosi del Torres. A fronte di ciò risulta, invece, dalle sentenze di merito che la riconducibilità del danneggiamento a persona appartenente al corteo dei tifosi cagliaritani è stata ritenuta sulla base di prove documentali specificamente menzionate, ed in particolare delle immagini costituenti allegato n. 15 e 15-bis alla relazione della Digos (v. sul punto pag. 8 della sentenza di primo grado), sulla cui esistenza e sul cui contenuto i ricorsi rimangono silenti, con conseguente genericità della relativa censura. 8. I dati di fatto appena richiamati, che non risultano revocati in dubbio dalle argomentazioni, sul punto, assai generiche comuni a tutti i ricorsi, hanno costituito la base del ragionamento logico-giuridico dei giudici di merito, sviluppato lungo due direttrici ritenute convergenti, ovvero l'esistenza di un preventivo accordo tra gli imputati, desunto da una sere di indicatori su cui a breve si tornerà, e (comunque) la prova dell'intesa istantanea, tratta dalle modalità di svolgimento della condotta criminosa. E' principio acquisito che "[i]n tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro" (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 03/05/2001, Rv. 218525-01), fermo che, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo 20di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101-01). A tali principi si è attenuta la Corte di appello, nel momento in cui ha sottolineato la condotta attiva di partecipazione al gruppo compatto nel corso della marcia verso la stazione, con armi improprie impugnate e brandite da gran parte dei componenti del corteo, come anche nella fase delle aggressioni e dei danneggiamenti posti in essere da singoli componenti del gruppo, rispetto alle quali il concorso di chi quelle azioni materialmente non ha compiuto è stato declinato in termini non solo di supporto morale ma anche di protezione fisica offerta immediatamente prima e subito dopo le singole azioni, i cui autori venivano riaccolti nel gruppo. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[i]n tema di concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati" (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Rv. 274680-04), presenza che, per quanto già argomentato ai punti che precedono, non è revocabile in dubbio in relazione a tutti gli odierni ricorrenti. La pronuncia appena richiamata, nel ripercorrere gli approdi giurisprudenziali in materia di concorso di persone nel reato, ha condivisibilmente precisato che assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218525; Sez, 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambroscanio, Rv. 255260). La medesima pronuncia ha, poi, chiarito che, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite già richiamate, "[è] fondato ritenere che, nell'ambito di un'azione collettiva unitaria, che si svolge in un unico contesto spaziale e temporale, la condotta del singolo, anche in assenza di un previo concerto, si leghi a quella degli altri, anche numerosi, compartecipi, anche in ragione di intese improvvise in cui la consapevolezza di concorrere è unilaterale: in tal senso il fatto 21diventa unico e di tutti. È fondato ritenere che se un soggetto sia stato immortalato in più occasioni ed a distanza di tempo ragionevole, nel corso della stessa giornata, mentre compie condotte illecite con altri, egli possa rispondere, in ragione dei principi generali in tema di concorso di persone, dei reati che si consumano in quello stesso luogo, nell'arco di tempo intercorrente tra i due momenti in cui è registrata la presenza dell'agente sul posto. Non è invece giuridicamente corretto affermare che la prova del "fatto unico e di tutti" al quale il singolo partecipa in un contesto di ragionevole contestualità spazio - temporale consenta di ritenere raggiunta di per sé la prova della responsabilità indeterminata, a titolo di concorso morale, anche per i fatti che si verificano in ambiti spazio - temporali distinti, lontani, autonomi." Ed è proprio alla luce di tali precisazioni che può essere apprezzata la correttezza del ragionamento della Corte di appello che dapprima ha compiutamente esposto le ragioni per le quali è da ritenersi provata la presenza di ciascuno degli odierni ricorrenti sin dall'inizio della fase esecutiva della condotta delittuosa, ricostruita, come detto, in termini di condotta attiva di partecipazione al corteo armato e di protezione e supporto ai singoli autori delle azioni violente, e ha, poi, valorizzato la contestualità spazio-temporale di svolgimento degli eventi, documentata dalle riprese video e fotografiche, dalle relazioni di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni dei testimoni oculari, così ritenendo provata la responsabilità concorsuale anche nelle azioni (il porto di armi, le lesioni e i danneggiamenti) poste materialmente in essere da soggetti di quel gruppo facenti parte. Inconferente, dunque, risulta il richiamo tanto al concetto di connivenza non punibile, che presuppone una condotta meramente passiva, quanto alla responsabilità per omesso impedimento dell'evento, neppure evocata nella sentenza impugnata. 9. Ma la Corte di appello si fa carico di motivare, come già accennato, anche quanto alla fase preparatoria, analizzando gli elementi che ha ritenuto convergere nel senso di una compartecipazione anche alla fase di ideazione della condotta, con motivazione rispetto alla quale non sono apprezzabili profili di illogicità o contraddittorietà. Sono stati valorizzati in particolare: l'appartenenza degli organizzatori al gruppo degli "Sconvolts" (frangia di ultras cagliaritani violenta e nota in tutta la Sardegna), ciò che rendeva altamente prevedibili, per ciascuno degli aderenti all'iniziativa le manifestazioni intimidatorie e di violenza abitualmente poste in essere da quella frangia di tifosi; la presenza di un numero cospicuo di armi improprie portate a bordo dei pullman (bastoni, catene, aste portabandiera rinforzate, fumogeni, bombe carta), che, a giudizio della Corte, costituiva dato 22evidente per tutti asseggeri; l'improvviso mutamento della destinazione, imposto dit) agli autisti, interpretato come segno di disinteresse verso l'evento sportivo che si svolgeva a [OSCURATO:PERSONA], destinazione programmata del viaggio; l'intimazione agli autisti di riferire il falso rispetto a scopo e destinazione del viaggio ai carabinieri che avevano effettuato un controllo dei mezzi durante una sosta; l'abbassamento delle tendine dei pullman durante il viaggio, ritenuto indice della volontà di non farsi identificare, peraltro coerente con l'immediato travisamento dei componenti del gruppo prima di dare avvio al corteo; lo scambio di indicazioni sul comportamento da tenere una volta giunti a destinazione, ovvero di rimanere sempre uniti e compatti, come poi effettivamente avvenuto. Ora, se può concordarsi con le osservazioni dei ricorrenti circa il fatto che ciascuno di tali indicatori non è certo idoneo a fondare un giudizio di responsabilità concorsuale, va tuttavia rilevato che si tratta di indicatori che rilevano, sul piano logico, ove congiuntamente considerati, e dunque nella loro reciproca convergenza, ma soprattutto sul piano della coerenza dei dati richiamati con le modalità esecutive della condotta posta in essere da tutti i passeggeri sin dalla loro discesa dai pullman, allorquando si compattarono in un unico gruppo, si travisarono e presero in mano le armi già caricate sul pullman (alcune delle quali, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, notate anche da uno degli autisti, ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che gran parte dei passeggeri portava con sé aste di plastica, sia singole che riunite in fasci, già nella fase iniziale del viaggio), prima di avviarsi in direzione della stazione. 10. Alla luce delle notazioni di cui ai punti che precedono deve concludersi per la insussistenza di vizi logico-giuridici nella motivazione del provvedimento impugnato anche in punto di elemento soggettivo del reato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto: carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti, sicché è sufficiente che ciascuno di essi abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773-03; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 15860 23del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti, Rv. 253984). Le modalità di svolgimento dei fatti, anche considerati limitatamente alla fase della vicenda sviluppatasi a partire dall'arrivo a Sassari, allorquando i passeggeri si riunirono in corteo, travisandosi e armandosi nella quasi totalità, depongono inequivocabilmente per la sussistenza di una cosciente e volontaria compartecipazione alla condotta integrante il reato di cui all'art. 6-ter I. 401 del 1989, nonché per la sussistenza (quantomeno) del dolo eventuale in termini di accettazione del rischio connaturato al prevedibile sviluppo dell'azione posta in essere, rispetto ai danneggiamenti e lesioni, commessi anche con l'uso delle armi improprie, costituenti sviluppo ragionevolmente prevedibile della condotta. 11. Vanno, infine, ritenute infondate le specifiche censure prospettate in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al primo, la doglianza secondo la quale il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso nei reati di danneggiamento e lesioni e di quello di cui all'art. 6-ter, I. 401 del 1989, sarebbe frutto di una indebita deduzione dalla sua acclarata responsabilità per il delitto di resistenza e lesioni, è smentita dalla motivazione della sentenza impugnata, che dall'intervenuto arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] trae solo un dato di conferma della sua compiuta identificazione. Anzi, proprio la circostanza che egli soltanto sia stato ritenuto responsabile dei delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (originariamente contestati in concorso a tutti gli imputati) dimostra come i Giudici di merito abbiano tenuto ben distinti i rispettivi giudizi di responsabilità. Quanto poi alla doglianza relativa all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di organizzatore, va rilevato che tale conclusione risulta tutt'altro che illogica, alla luce della circostanza che proprio [OSCURATO:PERSONA] si occupò del noleggio di quattro pullman, ciò che implica la disponibilità da parte sua, già nella fase antecedente al viaggio, del dato, coessenziale alla fase organizzativa, del numero effettivo delle persone che avrebbero partecipato alla trasferta, indicò la destinazione del viaggio e, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], provvide anche al relativo pagamento in contanti (così ponendosi quale "terminale" della raccolta delle quote di partecipazione alle spese della trasferta o, in alternativa, offrendo il viaggio ai partecipanti, in entrambi i casi divenendone il referente). 12. Ugualmente infondato è il motivo relativo all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno. La Corte territoriale ha rigettato l'analogo motivo di appello innanzitutto destituendo di fondamento l'assunto, prospettato da taluni appellanti, secondo cui 24il pagamento era stato eseguito prima dell'ammissione del rito abbreviato intervenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Infatti, solo all'udienza del 27/04/21, prima dell'avvio della discussione del giudizio abbreviato, il Comune aveva revocato la costituzione di parte civile, dando atto di avere ricevuto il pagamento il 23/04/2021, successivamente, dunque, all'ammissione del rito. E in effetti, l'argomento secondo cui il risarcimento del danno sarebbe avvenuto prima dell'ammissione del rito abbreviato non è stato riproposto dagli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] premesso, la Corte di appello ha rimarcato che le pronunce evocate dai difensori a sostegno della tesi per cui, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen., il versamento della somma dovuta può intervenire sino alla fase immediatamente all'avvio della discussione (Cass. sez. 3, n. 10490 del 19.11.2014, dep. 2015, Rv. 262652; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro), esprimono un orientamento che non solo si riferisce alla diversa fattispecie del rito ordinario (consentendo il versamento sino alla fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento) ma che è anche minoritario e superato dalla giurisprudenza più recente. La Corte di appello ha, sul punto osservato che la ratio del limite temporale è nel contemperamento tra l'esigenza di valorizzare il profilo soggettivo connesso alla resipiscenza del soggetto e quella di impedire un uso strumentale dell'istituto nell'ipotesi in cui l'imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio e che una interpretazione estensiva della norma, volta a spostare in avanti il termine sino alla fase immediatamente precedente all'avvio della discussione sulla base dell'assunto erroneo che solo a partire da questo momento sarebbero prevedibili gli esiti del giudizio, dovrebbe consentire, pena l'irragionevolezza della soluzione, una estensione anche oltre l'apertura del dibattimento e prima che siano state assunte le prove, ciò che, da un lato, non trova riscontro della giurisprudenza di legittimità, dall'altro priverebbe l'istituto della sua ratio. La decisione della Corte di appello è immune da censure. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "[a]i fini del riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione, nel caso di giudizio abbreviato, la riparazione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito" (Sez. 5, n. 8581 del 15/01/2025, Rv. 287740-01). Si è, così, ribadito il principio, già espresso dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, secondo cui «in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia 25pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 223 del 27/09/2022, dep. 2023, Casagrande, Rv. 284043 - 01; Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01; Sez. 4, n. 39512 del 30/04/2014, Palanca, Rv. 261403-01; Sez. 2, n. 5629 del 13/11/2012, Lucchesi, Rv. 254356-01). Come chiarito con la citata sentenza Sez. 5, n. 8581 del 2025, innanzitutto è la stessa lettera dell'art. 62, n. 6, cit. che àncora l'applicabilità dell'attenuante alla riparazione integrale del danno avvenuta «prima del giudizio». "Al contempo, sussiste l'esigenza di individuare un «limite oggettivo» non suscettibile di essere spostato «in modo non predeterminabile ed invece dipendente dal contingente andamento del processo» (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01), come accadrebbe qualora esso non venisse definito alla medesima udienza in cui il rito abbreviato è ammesso, ciò che finirebbe con l'attribuire al riconoscimento della circostanza attenuante in questione i contorni indefiniti di una situazione ben diversa da quella che il legislatore ha inteso individuare con il riferimento temporale alla fase che precede il giudizio. D'altra parte, il contrario orientamento - le cui argomentazioni il ricorrente ha richiamato - che invece individua l'ultimo momento utile per il risarcimento, affinché possano ravvisarsi i presupposti della circostanza attenuante in discorso, nell'inizio della discussione nel rito abbreviato (cfr. Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, dep. 2015, C., Rv. 262652; Sez. 3, n. 5457 del 28/11/2013, dep. 2014, Mauro), muove dal presupposto che l'art. 62, n. 6, cit. abbia fatto riferimento al momento antecedente al giudizio - ossia, qualora si proceda con rito ordinario, a una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado - per impedire scelte dettate da un calcolo di opportunità proprio alla luce dell'andamento del dibattimento, calcolo rispetto al quale l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato risulterebbe neutro. Sennonché l'interpretazione della giurisprudenza dominante di questa Corte è condivisibile anche per ulteriori argomentazioni sottese alla stessa ed evidenziate nelle richiamate decisioni: a) la norma medesima non ha «inteso valorizzare (soltanto) il profilo soggettivo connesso alla resipiscenza del soggetto per impedire un uso strumentale dell'istituto nell'ipotesi in cui l'imputato possa rappresentarsi i probabili esiti del giudizio», uso strumentale che, peraltro, potrebbe avere luogo anche a prescindere dal momento del risarcimento, «attesa l'applicazione dell'attenuante in esame anche quando la condanna appare, per le ragioni più varie, praticamente certa»; b) la circostanza che la «decisione [sia] assunta sulla base degli atti già a disposizione di tutte le parti e del giudice fa sì che anche la fase della discussione presenti chiara valenza neutra circa i futuri esiti26 ,sulla responsabilità» (ragion per cui «non risulta neppure conforme alle dinamiche processuali del giudizio abbreviato ritenere che sia possibile spostare in avanti sino alla discussione la riparazione/risarcimento, fondando tale interpretazione estensiva sulla impossibilità di effettuare previsioni circa gli esiti del giudizio se non a partire da tale momento»: cfr. Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018, Romano, Rv. 272933 - 01, in motivazione)" (Sez. 5, n. 8581 del 2025, cit.). 13. Alla luce delle notazioni esposte ai punti che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione. La sentenza impugnata va, altresì, annullata senza rinvio onfronti di [OSCURATO:PERSONA] 4) [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi A4), C), D), F), perché estinti per prescrizione. Va dichiarato irrevocabile, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l'accertamento della responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai reati di cui ai capi A13) e B), con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena, che dovrà tenere conto dell'intervenuta estinzione dei reati di cui ai capi A4), C), D), F). Vanno, invece, rigettati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei medesimi ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P P.Q.MRoberto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 15/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] 07 LUG 2026 ruNzT t •TO GfUTYIZTAR o Dort.s • [OSCURATO:PERSONA] 28
Sentenza Cassazione n. 25401/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris