CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 11551/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. XX Settembre, n. 3; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 22; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - CONTRATTI R.G.N. 15476/2019 C.C. 20/03/2024 Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2377/2018 (pubblicata il 13 novembre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2377/2018, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello principale formulato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava in euro 350.000,00 gli acconti versati dai promissari acquirenti e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della citata società Trepunti, dichiarava il diritto della stessa di trattenere gli acconti versati limitatamente alla somma di euro 40.000,00, oltre interessi legali maturati dal 6.12.2012, così equitativamente ridotta la clausola penale; 2. Ha resistito con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c. fissata per il 20.03.2024. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia del 17.02.2020 al ricorso per cassazione, dichiarando che le parti sono giunte ad un accordo transattivo – allegato allo stesso atto di rinuncia –ed hanno manifestato l’interesse all’estinzione del giudizio di cassazione, con richiesta di emissione del conseguente provvedimento da parte di questa Corte che preveda la compensazione delle spese di detto giudizio; 2. l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dai difensori di entrambe le particostituite; 3. da ciò consegue che va dichiarata l’estinzione del presente giudizio con compensazione delle relative spese, giustificandosi la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti per effetto della sopravvenuta transazione della lite, contenente, per l’appunto, anche l’accordo sull’intera compensazione delle spese giudiziali (Cass. n. 9474/2020 e Cass. n. 3715/2024). 4. la rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 - comma1 - quater d.P.R. n. 115/2002 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 20 marzo 2024. [OSCURATO:PERSONA]