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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09835/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20305 /20 1 6 R.G. proposto da F.[OSCURATO:PERSONA].

S.R.L. , in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: a.damascelli @ pec.giuffré . it ), domiciliata presso la Cancelleria dellaCorte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD.

IVA – ac- certamentoinduttivo - operazionisogg.e ogg. inesistenti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia,n.249/7/2016 depositata il 1 ° febbraio 201 6 , non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia , èstato rigettato l’appello proposto dall a società F.lli [OSCURATO:PERSONA].S.r.l. avverso la sentenza n. 4 7 6 / 1 5 /1 4 della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Bari , che aveva rigettato i l ricors o propost o dallacontribuente, avverso l’ avvis o di accertamento per II.DD., IVA eaccessori relativo a ll’ ann o di imposta 200 8 notificatole dall’ Agenzia delleEntrate.

2. A seguito della contestazione di operazioni soggettivamente ed oggettivamenteinesistenti poste in essere dalla contribuente con la dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , venivano discono- sciuticosti portati dalla contribuente in deduzione dalla base impo- nibilequali componenti negative di reddito e la relativa IVA in detra- zione.

3. [OSCURATO:PERSONA] riteneva legittimo e ade- guatamente motivato ai fini dell’art.7 della legge n.212/2000 l' ac- certamento dell' Agenzia , condotto ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.c) del d .P.R. n. 600/1973.

Ilgiudice di secondo grado respingeva l'appello del contribuente ri- tenendoa sua volta che l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio fosse sufficientemente motivato , pur non essendo stato allegato all’avviso di accertamento il p.v.c. elevato nei confronti della ditta individualeNovi Legno . 4.Avverso la sentenza d ella CTR propone ricorso il contribuente , af- fidatoa tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Consideratoche:5.

Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione degli artt. 39 comma1 lett. c), 42 del d .P.R. n. 600/1973 , 5 6 comma 4 del d .P.R. n.633/1972 e 7 del d . l gs. n. 212/2000 per non aver la CTR tenuto contodella mancata allegazione del p.v.c. richiamato ne ll’atto impo- sitivo,o riproduzione del suo contenuto essenziale e , dunque , l a nul- litàdell’avviso per insufficiente motivazione . 6.Il motivo non può trovare ingresso.

V a data continuità anche in questa sede al principio di diritto (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 36852del 15/12/2022) secondo il quale, i n tema di diritti e garanzie delcontribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato può essere esercitatosolo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio deldiritto di difesa .

Questo può dirsi violato ove il contribuente illu- stricome ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementi difatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impu- gnati,avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti.

Nel caso di specie la società ricorrente non chiarisce in alcunmodo come la mancata esibizione in fase amministrativa del p.v.c.non allegat o all’avviso avrebbe leso il diritto di difesa, onere chesarebbe stato agevole assolvere – in caso di positiva lesione – perché i l document o è poi stat o prodott o nel corso del giudizio dall’Agenzia.

7. Con il secondo motivo la società ricorrente – in relazione all’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. – deduce la v iolazione da parte della sentenza impugnata dell'art. 2697, comma 1, c od . civ., con riferimento agli a rtt . 39 e 40 del d .P.R. n. 600/1973 e 54 deld.P.R. n. 633/1972 , nonché agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. . 8.Il motivo è infon d at o .

8.1. Premesso che nel caso di specie alla contribuente sono state contestatesia operazioni oggettivamente sia soggettivamente inesi- stenti,come si legge a pag.5 della sentenza impugnata, c irca l’onere dellaprova in caso di riprese per operazioni soggettivamente inesi- stenti,va reiterato il principio di diritto i n tema di IVA (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n.27555 del 30/10/2018) secondo il quale l'Amministrazione finan- ziaria,se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni sogget- tivamenteinesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode caro- sello,ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittiziet à del forni- tore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione siinseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contri- buenteera a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordi- nariadiligenza in ragione della qualit à professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione as- solvaa detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova con- trariadi avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione voltaad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un ope- ratoreaccorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalit à in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo ri- lievo,a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti, n é lamancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. 8.2.Diversamente da quanto sopra invece, quando le riprese sono peroperazioni oggettivamente inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazioneche l'emittente è una "cartiera" o una società "fanta- sma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, la giurisprudenza (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018) afferma che spettaal contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della de- duzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle opera- zionicontestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi as- soltocon l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia.8.3.Orbene l’accertamento fattuale condotto dalla CTR alle pagg.4 - 6della sentenza impugnata segue i principi di diritto che precedono, avendoil giudice accertato sia la natura di ca r tiera della ditta indivi- dualeNovi Legno per l’ « oggettiva impossibilità che la suddetta ditta fornitrice potesse assolvere a forniture di tale rilevanza » (cfr. p.5 sentenzad’appello) , sia la conoscibilità ( « nonpotesse essere a co- noscenza » , ibidem) della partecipazione alla frode fiscale da parte della contribuente, attraverso un’articolata motivazione in cui - tra l’altro- vengono considerati irrilevanti i pagamenti, conformemente allagiurisprudenza citata.

Tale accertamento non è utilmente cen- suratocon il presente mezzo di impugnazione , che sostanzialmente chiedeuna rivalutazione della prova preclusa in sede di legittimità . 9.Con il terzo motivo del ricor so principale – in relazione a ll’art.360 primocomma n. 5 cod. proc. civ. – si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizi o, in quanto la contestazione della falsità delle operazioni contestate sarebbe stata smentita sia dal la mag- gioreproduzione delle cassette di legno, parte delle quali aveva co- stituitooggetto dell’acquisto da [OSCURATO:PERSONA], sia dall’appostazione in bilanciodelle rimanenze dei fondi. 10.La censura è inammissibile per doppia conforme con riferimento alparadigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondogrado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessadal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in- ternodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissi- bilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La contri- buentenon 11.Il ricors o è conclusivamente rigettat o .

Le spese di lite sono re- golatecome da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in Euro 4.300 per compensi, oltre Spese pre- notatea debito .

Sidà atto che,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20305 /20 1 6 R.G. proposto da F.[OSCURATO:PERSONA]. S.R.L. , in persona del legale rappre- sentante p.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: a.damascelli @ pec.giuffré . it ), domiciliata presso la Cancelleria dellaCorte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD. IVA – ac- certamentoinduttivo - operazionisogg.e ogg. inesistenti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia,n.249/7/2016 depositata il 1 ° febbraio 201 6 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia , èstato rigettato l’appello proposto dall a società F.lli [OSCURATO:PERSONA].S.r.l. avverso la sentenza n. 4 7 6 / 1 5 /1 4 della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Bari , che aveva rigettato i l ricors o propost o dallacontribuente, avverso l’ avvis o di accertamento per II.DD., IVA eaccessori relativo a ll’ ann o di imposta 200 8 notificatole dall’ Agenzia delleEntrate. 2. A seguito della contestazione di operazioni soggettivamente ed oggettivamenteinesistenti poste in essere dalla contribuente con la dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , venivano discono- sciuticosti portati dalla contribuente in deduzione dalla base impo- nibilequali componenti negative di reddito e la relativa IVA in detra- zione. 3. [OSCURATO:PERSONA] riteneva legittimo e ade- guatamente motivato ai fini dell’art.7 della legge n.212/2000 l' ac- certamento dell' Agenzia , condotto ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.c) del d .P.R. n. 600/1973. Ilgiudice di secondo grado respingeva l'appello del contribuente ri- tenendoa sua volta che l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio fosse sufficientemente motivato , pur non essendo stato allegato all’avviso di accertamento il p.v.c. elevato nei confronti della ditta individualeNovi Legno . 4.Avverso la sentenza d ella CTR propone ricorso il contribuente , af- fidatoa tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia con controricorso. Consideratoche:5. Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione degli artt. 39 comma1 lett. c), 42 del d .P.R. n. 600/1973 , 5 6 comma 4 del d .P.R. n.633/1972 e 7 del d . l gs. n. 212/2000 per non aver la CTR tenuto contodella mancata allegazione del p.v.c. richiamato ne ll’atto impo- sitivo,o riproduzione del suo contenuto essenziale e , dunque , l a nul- litàdell’avviso per insufficiente motivazione . 6.Il motivo non può trovare ingresso. V a data continuità anche in questa sede al principio di diritto (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 36852del 15/12/2022) secondo il quale, i n tema di diritti e garanzie delcontribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato può essere esercitatosolo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio deldiritto di difesa . Questo può dirsi violato ove il contribuente illu- stricome ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementi difatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impu- gnati,avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti. Nel caso di specie la società ricorrente non chiarisce in alcunmodo come la mancata esibizione in fase amministrativa del p.v.c.non allegat o all’avviso avrebbe leso il diritto di difesa, onere chesarebbe stato agevole assolvere – in caso di positiva lesione – perché i l document o è poi stat o prodott o nel corso del giudizio dall’Agenzia. 7. Con il secondo motivo la società ricorrente – in relazione all’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. – deduce la v iolazione da parte della sentenza impugnata dell'art. 2697, comma 1, c od . civ., con riferimento agli a rtt . 39 e 40 del d .P.R. n. 600/1973 e 54 deld.P.R. n. 633/1972 , nonché agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. . 8.Il motivo è infon d at o . 8.1. Premesso che nel caso di specie alla contribuente sono state contestatesia operazioni oggettivamente sia soggettivamente inesi- stenti,come si legge a pag.5 della sentenza impugnata, c irca l’onere dellaprova in caso di riprese per operazioni soggettivamente inesi- stenti,va reiterato il principio di diritto i n tema di IVA (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n.27555 del 30/10/2018) secondo il quale l'Amministrazione finan- ziaria,se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni sogget- tivamenteinesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode caro- sello,ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittiziet à del forni- tore,ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione siinseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contri- buenteera a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordi- nariadiligenza in ragione della qualit à professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione as- solvaa detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova con- trariadi avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione voltaad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un ope- ratoreaccorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalit à in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo ri- lievo,a tal fine, n é la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti, n é lamancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. 8.2.Diversamente da quanto sopra invece, quando le riprese sono peroperazioni oggettivamente inesistenti, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazioneche l'emittente è una "cartiera" o una società "fanta- sma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, la giurisprudenza (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018) afferma che spettaal contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della de- duzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle opera- zionicontestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi as- soltocon l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun'operazione fittizia.8.3.Orbene l’accertamento fattuale condotto dalla CTR alle pagg.4 - 6della sentenza impugnata segue i principi di diritto che precedono, avendoil giudice accertato sia la natura di ca r tiera della ditta indivi- dualeNovi Legno per l’ « oggettiva impossibilità che la suddetta ditta fornitrice potesse assolvere a forniture di tale rilevanza » (cfr. p.5 sentenzad’appello) , sia la conoscibilità ( « nonpotesse essere a co- noscenza » , ibidem) della partecipazione alla frode fiscale da parte della contribuente, attraverso un’articolata motivazione in cui - tra l’altro- vengono considerati irrilevanti i pagamenti, conformemente allagiurisprudenza citata. Tale accertamento non è utilmente cen- suratocon il presente mezzo di impugnazione , che sostanzialmente chiedeuna rivalutazione della prova preclusa in sede di legittimità . 9.Con il terzo motivo del ricor so principale – in relazione a ll’art.360 primocomma n. 5 cod. proc. civ. – si deduce l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizi o, in quanto la contestazione della falsità delle operazioni contestate sarebbe stata smentita sia dal la mag- gioreproduzione delle cassette di legno, parte delle quali aveva co- stituitooggetto dell’acquisto da [OSCURATO:PERSONA], sia dall’appostazione in bilanciodelle rimanenze dei fondi. 10.La censura è inammissibile per doppia conforme con riferimento alparadigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondogrado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessadal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in- ternodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commiquarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissi- bilitàdel ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La contri- buentenon 11.Il ricors o è conclusivamente rigettat o . Le spese di lite sono re- golatecome da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in Euro 4.300 per compensi, oltre Spese pre- notatea debito . Sidà atto che,
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